PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra
PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO
e
EXPO 2015 S.p.A.


In data 13 febbraio 2012 presso la Prefettura - U.T.G. di Milano, corso Monforte, 31, la Prefettura - U.T.G. di Milano (di seguito Prefettura) in qualità di unico soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida (di seguito “Linee Guida”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90, all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia

e

la Società EXPO 2015 S.p.A. (di seguito “EXPO”), con sede legale ed operativa in Milano, via Rovello, 2, in qualità di Stazione Appaltante delle Opere di sua competenza, così come precedentemente individuate (di seguito “Opere”);

premesso che

1. presso la città di Milano nell’anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”;
2. ai fini della realizzazione del Grande Evento “Expo Milano 2015” con l’articolo 4 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009, è stata istituita la Società EXPO 2015 S.p.A. (di seguito “EXPO”) avente ad “oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell’art. 1, comma 3f nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell’evento EXPO Milano 2015”;
3. il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., individua tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell’evento “Expo Milano 2015”, che ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., “consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione dei sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell’evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al presente decreto)”;
4. è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito “Protocollo”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell’evento “EXPO Milano 2015”, ai sensi dell’art. 3- quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafìosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
5. l’articolo 3 quinquies del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, ha introdotto specifiche “disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo Milano 2015”;
6. in particolare, il suddetto articolo, tra l’altro, prevede che:
“il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015” (Art. 3 - quinquies comma 1);
• “i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252” (Art. 3 - quinquies comma 4);
7. a norma del già citato articolo 3 - quinquies comma 4, il “CCASGO” ha adottato le richiamate linee guida , pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90;
8. con il presente Protocollo le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dalle citate Linee Guida di cui al precedente punto 7;

preso atto che


a) EXPO, in forza dell’articolo 4, comma 4, del predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., “(...) realizza o fa realizzare le opere necessarie alla miglior riuscita di Expo Milano 2015 (...)”, ed in particolare le opere essenziali di cui all’Allegato 1 del predetto D.P.C.M., ad eccezione degli interventi dai numero 7a al numero 9d dell’Allegato stesso;
b) con riferimento alle predette opere essenziali, ad eccezione degli interventi dal numero 7a al numero 9d, EXPO riveste, dunque, la qualifica di Stazione Appaltante;
c) il CCASGO, nella riunione del 13 ottobre 2011, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee-guida;
d) l’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 36 “Piano straordinario contro e mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la Prefettura e EXPO
convengono quanto segue

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo,
il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all’articolo 1-septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui EXPO è Stazione Appaltante, per l’affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
b) Subcontraente: l’avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
c) Terzo subcontraente: l’avente causa del subcontraente con cui quest’ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffìdamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall’Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente Protocollo, EXPO, nella qualità di Stazione Appaltante e in attuazione delle Linee Guida, è individuata quale “soggetto responsabile della sicurezza delle Opere” che appalta, anche sotto il profilo antimafia ed ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
3. EXPO si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l’appaltatore assume l’obbligo di fornire ad EXPO stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle Opere.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di EXPO o dell’Appaltatore nei casi indicati nel successivi art. 2, commi 8 e 10 e art. 4, comma 3 del presente Protocollo.
4. L’obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 6, sussiste relativamente:
a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall’appaltatore ed autorizzati/approvati da EXPO per qualunque importo;
b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’appaltatore per qualunque importo;
c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati da EXPO per qualunque importo.
L’obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate,
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
7. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.

ART. 2
DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.
2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall’art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010.
Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.
Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.
L’obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 3.4 delle Linee Guida (cd white list) con riferimento alle tipologie di attività ivi previste.
3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, ad un regime derogatorio dell’art. 10, comma 8 D.P.R. 252/98 quanto alla competenza del rilascio.
Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.
A tal fine, al Prefetto di Milano (di seguito Prefetto) compete l’emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione delle Opere per “Expo Milano 2015”, anche aventi sede legale in altre province.
4. La Prefettura è pertanto competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell’acquisizione degli elementi necessari all’adozione dell’informazione antimafia.
5. In tale ottica, EXPO si impegna ad acquisire preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura di EXPO, mediante attivazione della clausola di cui al comma 8. In conformità alla linee-guida, punto2.1, lettera d), EXPO procede all’immediata annotazione dell’estromissione dell’impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell’Anagrafe degli esecutori.
7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta.
Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, EXPO potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, fermo restando le cautele previste dall’articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998. Restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 3.2 delle linee-guida concernenti gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.
8. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. EXPO effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’approvazione o l’autorizzazione.
In detti casi EXPO comunica senza ritardo alla Prefettura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi al Prefetto ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall’art. 2, c. 3, D.P.R. 252/98 e dalle Linee Guida.
Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi:
a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.
10. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura a EXPO ed è immesso a cura di quest’ultima nell’Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l’eventuale inosservanza da parte di EXPO è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3
INFORMAZIONI ATIPICHE

1. EXPO sì impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell’eventuale esclusione dei soggetti per le quali il Prefetto fornisca gli “elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi’, secondo il disposto dell’art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un’informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un’apposita clausola dei contratti stipulati da EXPO o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.
3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatone previsto dal successivo art. 7, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 4
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DI EXPO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle Opere, EXPO, si impegna:
i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;
ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1
“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a EXPO 2015 S.p.A., di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’A.G.
b) Clausola n. 2
“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate EXPO 2015 S.p.A. e la Prefettura.”
c) Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Società Expo 2015 Spa e Prefettura di Milano, in data 13.2.2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. EXPO si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti anche nei contratti stipulati con l’appaltatore e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. EXPO si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d’appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
i. l’obbligo dell’appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da EXPO con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
ii. l’obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1), punto iii), e l’allegazione del Protocollo medesimo al subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;
iii. l’obbligo per l’appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte di EXPO, delle informazioni antimafia di cui all’art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 1 septies, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per (‘Appaltatore di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
iv. l’obbligo per l’appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di EXPO all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di EXPO stessa, delle informazioni antimafia di cui all’art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull’impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’appaltatore di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa all’impresa distaccante.
4. EXPO si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L’assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria.
6. EXPO si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall’art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti di EXPO, dall’appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da EXPO ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L’obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi dell’articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
1 trasporto di materiale a discarica;
2 smaltimento rifiuti;
3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
4 noli a freddo di macchinari;
5 fornitura di ferro lavorato;
6 servizi di guardiania di cantiere;
7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell’art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
10 noli a caldo di macchinari;
11 servizi di autotrasporti.

ART. 6
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, EXPO si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all’esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.
Tale infrastruttura informatica è allocata, in conformità al punto 2.1 delle linee-guida, presso EXPO.
Il flusso informativo è riservato ai soggetti espressamente indicati nelle linee-guida, al Gruppo interforze della Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
1 della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
2 dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, fatto salvo quanto stabilito all’art. 9, comma 1, del presente protocollo in merito alle diverse determine del CIPE;
3 delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
4 del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche “Anagrafe degli esecutori”. Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 9, anche le seguenti informazioni essenziali:
- individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della legge 136/2010.
3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
1 mettere a disposizione di EXPO per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
2 mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
3 mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4. L’inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione di EXPO, attraverso l’inserimento diretto nella banca dati , per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali, del GICEX e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del d.m. 14 marzo 2003 e del d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

ART. 7
SANZIONI

1. EXPO applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto o del subcontratto.
2. EXPO, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire a EXPO gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di reiterata inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di EXPO nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di EXPO, né a carico dell’appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata.
5. Le somme discendenti dall’applicazione delle penali andranno affidate in custodia al ad EXPO per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 8
REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere” interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza di EXPO ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.
Il c.d. “Settimanale di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
1 alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente), dei mezzi dell’appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;
2 i1 Referente di cantiere ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
3 l’appaltatore ha l’obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) verificare alla luce del “Settimanale di cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
1 calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di cantiere;
2 disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati da EXPO o dall’appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da EXPO o dall’appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.

ART. 9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ferma restando l’applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario determinate dal CIPE, su proposta del CCASGO, ai sensi dell’art.176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., alle Opere oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Ig. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni e relative sanzioni.

ART. 10
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

1. Fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 4, tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell’opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

ART. 11
MANODOPERA TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. che sottoscrivono per adesione il presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle linee-guida volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo d.P.R. n. 150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee-guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART. 12
DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Letto e sottoscritto,

Alla presenza del Ministro dell’Interno

Milano, 13 febbraio 2012

Il Prefetto di Milano

L'Amministratore Delegato EXPO 2015 S.p.A.


Per adesione
Assimpredil
Assolombarda


PER GLI IMPEGNI DI CUI ALL’ ART 11 DEL PROTOCOLLO
La Direzione Territoriale del Lavoro

Le OO SS:
CGIL
CISL
UIL
FILLEA - CGIL
FILCA - CISL
FENEAL -UIL


Fonte: expo2015.org