Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 19 novembre 1957
Validità: 01.05.1957
Parti: Associazione fra i Proprietari di Farmacia e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio–Cisl, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati–Cgil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Conglobamento.
Art. 2. - Minimi di stipendio o salario.
Art. 3. - Mansioni non elencate.
Art. 4. - Aumenti di merito.
Art. 5. - Tabella valore punto.
Art. 6. - Indennità per la manipolazione di materiale velenoso e stupefacenti - Indennità di cassa.
Art. 7. - Festività infrasettimanali.
Art. 8. - Lavoro straordinario.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Scatti di anzianità.
Art. 11. - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 12. - Preavviso.
Art. 13. - Indennità di licenziamento e di dimissioni.
Art. 14. - Dimissioni per contrarre matrimonio.
Art. 15. - Dimissioni in occasione della maternità.
Art. 16. - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 18. - Norme generali.
Art. 19. - Decorrenza.

Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Bologna, 19 novembre 1957

Nelle riunioni del 7 maggio e del 19 novembre 1957, in Bologna, presso l’Associazione fra i proprietari di farmacia, tra l’Associazione fra i Proprietari di Farmacia [...] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio – Cisl [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati – Cgil [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro cha ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Bologna e che disciplina il rapporto di lavoro tra le farmacie ed il personale di ambo i sessi, non laureato.

Art. 6. - Indennità per la manipolazione di materiale velenoso e stupefacenti - Indennità di cassa.
I lavoratori adibiti a lavori di manipolazione di materiale velenoso e stupefacenti e i cassieri o cassiere che hanno responsabilità di cassa, percepiranno una indennità pari al 10 % dello stipendio o salario di cui all’art. 2 del presente contratto di lavoro.

Art. 9. - Ferie.
I lavoratori di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo annuo di ferie, fissato nelle seguenti misure:
a) Personale con, mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda e fino a 6 anni giorni 15 di calendario;
dopo il sesto anno e fino a 10 anni di servizio giorni 20 di calendario;
dopo il decimo anno e fino al 20° anno di servizio giorni 25 di calendario;
dopo il ventesimo anno di servizio compiuto giorni 30 di calendario.
b) Personale con mansioni non impiegatizie:
dopo un anno di servizio non interrotto e fino al 10° anno giorni 15 di calendario;
dopo il decimo anno compiuto giorni 20 di calendario.

Art. 17. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore per il settore commercio.

Art. 18. - Norme generali.
Per quanto non espressamente trattato nel presente Contratto di lavoro, si fa riferimento al Contratto nazionale del commercio ed al relativo contratto integrativo, che si intende interamente riportato.

Art. 19. - Decorrenza.
Il presente Contratto di lavoro entra in vigore il 1° maggio 1957, le norme che lo compongono rimarranno in vigore fino alla stipulazione del Contratto nazionale di categoria [...]