Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 13 ottobre 1956
Validità: 01.10.1956 - 30.09.1957
Parti: Associazione Farmacisti Proprietari e Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Farmacie non Laureati-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Grosseto

Sommario:

Art. 1. - Categorie di lavoratori.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Servizio notturno.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Matrimonio.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 13. - Preavviso.
Art. 14. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 15. - Indennità di quiescenza.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Applicabilità dei minimi.
Art. 19. - Scatti di anzianità.
Art. 20. - Apprendistato.
Art. 21. - Contingenza.
Art. 22. - Assegni familiari.
Art. 23. - Indennità di caro-pane.
Art. 24. - Tredicesima mensilità.
Art. 25. - Condizioni di miglior favore.
Art. 26. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.

Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto, 13 ottobre 1956

L’anno 1956 e questo dì 13 del mese di ottobre in Grosseto, tra [...] Associazione Farmacisti Proprietari, assistito dal dott. C., dirigente l’Associazione nazionale proprietari di farmacia e il [...] Segretario del Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Farmacie non Laureati, aderenti alla Cisl, assistito dal [...] Segretario sindacale della Unione Provinciale Cisl di Grosseto, è stato stipulato il presente contratto da valere per i dipendenti da Farmacie non laureati di Grosseto e provincia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e di chiusura delle Farmacie stabilito con decreto Prefettizio, sino al limite di 8 ore giornaliere e di quarantotto settimanali per il personale delle categorie ad eccezione dei fattorini per i quali vige l’orario di 8,30 giornaliere.

Art. 4. - Lavoro straordinario.
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale di cui all'articolo precedente. Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore giornaliere con un massimo di 52 ore mensili.
[...]
La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia, per ragioni di riordinamento, d’inventario, ecc. In tale caso la maggiorazione di cui sopra dovrà essere portata al 30 %.
[...]

Art. 5. - Servizio notturno.
Il lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la, durata dell’orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio.
Anche in tale caso il lavoratore deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore o di 8,30, come stabilito per il servizio diurno. Il servizio notturno può essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte.
Il servizio notturno compiuto a porte chiuse viene considerato servizio di guardia, durante il quale il lavoratore deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare il rimpiazzo delle preparazioni predisposte e da lui usate. Tale servizio viene ad essere ricompensato con una maggiorazione del 40 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno. Al lavoratore che! presta servizio notturno a porte aperte dovrà essere corrisposta per le prime 8 ore o 8,30 la normale retribuzione mensile con la maggiorazione del 20%, per le ore eccedenti una maggiorazione del 60%. Nel caso in cui la farmacia esplichi il servizio notturno parte a battenti aperti parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato proporzionalmente a quanto disposto nei comma precedenti ed in conformità della durata del servizio prestato.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da usufruire normalmente in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico perché di turno, il lavoratore è tenuto a prestare servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata i della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l’ipotesi che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato fino al, limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione maggiorata della percentuale di straordinario nella misura del 50 %, fatti salvi i casi previsti dalla legge citata all’articolo seguente.
[...]

Art. 8. - Ferie.
Nel corso di ogni anno il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie da godere dopo il compimento di un anno di servizio in modo s continuativo o frazionato al massimo in non più di due periodi.
[...]
Il periodo di ferie spettanti ad ogni lavoratore, resta cosi fissato:
a) per il personale delle categorie A e B:
con anzianità di servizio fino a 5 anni: giorni 15;
con anzianità di servizio da 5 a 10 anni: giorni 20;
con anzianità di servizio da 10 a 20 anni: giorni 25;
con anzianità di servizio oltre i 20 anni: giorni 30;
b) per il personale della categoria C:
con anzianità di servizio fino a 7 anni: giorni 12;
con anzianità di servizio da 7 a 15 anni: giorni 15;
con anzianità di servizio oltre i 15 anni: giorni 20.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili, né è ammessa la non concessione delle medesime; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per un pari numero di giornate trascorse in servizio.
[...] Se durante il periodo delle ferie il lavoratore, per sopravvenute esigenze della farmacia deve essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. [...]

Art. 14. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Fermo restando le disposizioni legislative sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, la lavoratrice in tale evenienza, ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi a partire da un mese prima del parto e fino 2 mesi dopo.
Durante tale periodo essa avrà diritto, oltre alle prestazioni sanitarie ed a quant’altro erogato dall'Inam, alla retribuzione globale di fatto percepita per un periodo complessivo di 75 giorni e sempre nei limiti del massimale convenuto in L. 30.000 ragguagliate al mese. [...]

Art. 16. - Norme disciplinari.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
а) richiamo verbale;
b) multa di 2 ore di paga;
c) ammonizione scritta
d) licenziamento in tronco.
Incorre nei provvedimenti di richiamo, di multa e di ammonizione.
a) chi non rispetta l’orario stabilito;
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi esegue abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli o chi per disattenzione procuri danni non gravi al materiale della farmacia
e) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all’igiene.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario al materiale di azienda;
e) chi commetta atti di insubordinazione grave;
c) chi commetta atti che offendano la morale;
d) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali è già incorso nei provvedimenti di richiamo, di multa e di ammonizione.

Art. 20. - Apprendistato.
Le parti concordemente riconoscono e convengono che nel particolare settore delle farmacie è un non senso parlare di apprendistato, per cui viene deciso che i giovani lavoratori assunti presso le farmacie della provincia debbano essere retribuiti in relazione alle mansioni effettivamente esplicate, in osservanza delle tabelle salariali sopra esposte e della indennità di contingenza spettante in base alla loro età e qualifica.

Art. 25. - Condizioni di miglior favore.
Per quanto non contenuto nel presente accordo si fa riferimento ai contratti ed accordi precedenti e rimangono salve, comunque le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti in Provincia.