Categoria: 1950
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 22 aprile 1950
Validità: 22.04.1950 - 21.04.1951
Parti: Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari della Provincia di Roma, Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia di Roma (autonoma) e Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia, Libera Unione Sindacate Provinciale di Roma, Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia, Camera Sindacale Provinciale di Roma-Fil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Roma

Sommario:

Art. 1. - Sfera d’applicazione del contratto.
Art. 2. - Categorie di lavoratori.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Retribuzioni per Roma.
Art. 5. - Retribuzioni per la provincia.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Ferie annuali.
Art. 10. - Preavviso per recesso.
Art. 11. - Indennità di anzianità.
Art. 12. - Conciliazione di controversie individuali.
Art. 13. - Durata del contratto.
Art. 14. - Disposizioni finali.
Chiarimenti a verbale.

Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Roma, 22 aprile 1950

L’anno 1950 addì 22 aprile, tra l’Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari della Provincia di Roma [...], l’Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia di Roma (autonoma) [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia [...], la Libera Unione Sindacate Provinciale di Roma [...], il Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia [...], la Camera Sindacale Provinciale di Roma della Federazione Italiana del Lavoro (Fil) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale, composto di n. 14 articoli e n. 4 chiarimenti a verbale:

Art. 1. - Sfera d’applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina, nell’ambito del territorio della provincia di Roma, il rapporto di lavoro subordinato tra i proprietari di farmacie e i propri dipendenti non farmacisti.
Tale contratto sostituisce e annulla, per la materia che tratta, tutte le norme attualmente vigenti in virtù di contratti collettivi, usi e consuetudini.
Sono fatte salve le condizioni di fatto di miglior favore per il lavoratore.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali per il personale della prima e della seconda categoria, e di ore 8,30 giornaliere e 51 settimanali per il personale della terza categoria.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive, da fruirsi la domenica: Solo nel caso che di domenica la farmacia debba essere aperta perché di turno, il datore di lavoro ha facoltà di spostare il riposo del lavoratore ad altro giorno della settimana successiva, ovvero retribuirgli il lavoro prestato la domenica a parte, a norma dell'articolo precedente.

Art. 9. - Ferie annuali.
La durata del periodo annuale di ferie è la seguente:
а) per il personale della prima e della seconda categoria:
con anzianità di servizio fino a 15 anni giorni 15:
con anzianità di servizio da 15 a 25 anni giorni 20;
con anzianità di servizio oltre 25 anni giorni 30;
b) per il personale della terza categoria:
con anzianità di servizio fino a 15 anni giorni 10;
con anzianità di servizio da 15 a 25 anni giorni 15;
con anzianità di servizio oltre 25 anni giorni 20.
[...]

Art. 12. - Conciliazione di controversie individuali.
Eventuali controversie individuali, insorgenti tra datori di lavoro e lavoratori a cui il presente contratto si riferisce, dovranno essere denunciate alle Associazioni stipulanti, per il tentativo di amichevole composizione.
Trascorsi 20 giorni dalla denuncia, e qualora le Associazioni non abbiano risolto la controversia, le parti sono libere di agire in sede competente.
Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 430 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 14. - Disposizioni finali.
Le Associazioni stipulanti si impegnano a divulgare il presente contratto e ad adoperarsi perché sia esattamente applicato.
Sarà costituita una Commissione paritetica tra le parti contraenti, per l’esame di casi non previsti dal presente testo e la formulazione di patti integrativi per l’eventuale disciplina di essi.
Sono fatte salve le norme di legge vigenti.

Chiarimenti a verbale.
N. 1. - Sono escluse dalla disciplina del presente contratto le prestazioni d’opera intellettuale di lavoratori autonomi, regolate dal Titolo III del Libro V del Codice civile.
[...]