Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 8 maggio 1957
Validità: 01.05.1957 - 30.04.1959
Parti: Associazione Proprietari di Farmacie della provincia di Ancona e Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Minimi della retribuzione mensile.
Art. 2.
Art. 3. - Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro straordinario - Festività
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Ancona, 8 maggio 1957

Il giorno 8 maggio 1957, presso la sede dell’Unione Sindacati Commercianti della Provincia di Ancona, tra l’Associazione Proprietari di Farmacie della provincia di Ancona [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Ancona e Provincia [...] e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...] e l’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto provinciale da valere per tutto il personale non laureato dipendente di farmacie della Provincia di Ancona.
Il presente contratto provinciale - che durante il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso inscindibile - sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, tutte le norme di precedenti contratti. Rimangono ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 3. - Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro straordinario - Festività
Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro straordinario - Festività - L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto prefettizio, sino al limite di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Al personale addetto alle farmacie spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall’autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive. Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione, viene compensato fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante maggiorata della percentuale di straordinario del 15 %. [...]

Art. 4.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali del 23 ottobre 1950 e successivi accordi.