Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 24 agosto 1954
Validità: 01.09.1954 - 31.08.1955
Parti: Associazione Provinciale dell’Artigianato di Bolzano e Camera Confederale del Lavoro di Bolzano e Provincia, Unione Sindacale Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Liberi
Settori: Artigianato, Bolzano

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Ferie, festività nazionali, infrasettimanali e gratifica natalizia.
Art. 10. - Qualifiche.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Trasferte.
Art. 15. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
Art. 16. - Sospensioni di lavoro.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Disciplina aziendale.
Art. 22. - Risarcimento danni.
Art. 23. - Multe e sospensioni dal lavoro.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Reclami e controversie.
Art. 29. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale riguardante la retribuzione prevista all'art. 11.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Bolzano, 24 agosto 1954

In Bolzano, addì 24 agosto 1954, tra l’Associazione Provinciale dell’Artigianato di Bolzano [...], con l’intervento di una Delegazione artigiana [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano e Provincia [...] e l’Unione Sindacale Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Liberi [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai delle aziende artigiane esercenti nel territorio della Provincia di Bolzano

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente contratto si applica a tutti gli operai dipendenti da aziende artigiane - esclusione fatta delle categorie degli addetti alle tipografie e dei barbieri, parrucchieri e affini, regolate da accordi particolari - esercenti nel territorio della Provincia di Bolzano.
Il presente contratto non si applica agli apprendisti, convenendo le parti di disciplinare l’apprendistato artigiano con separati accordi.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.
È ammesso il recupero a regime normale, delle ore dì lavoro non lavorate il sabato pomeriggio o per sosta dovuta a cause impreviste indipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro e che derivano da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell’orario normale concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore, purché i conseguenti prolungamenti di orario non eccedano l’orario giornaliero di 10 ore.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge. Il personale che non potesse fruire del riposo settimanale in coincidenza con la domenica dovrà usufruire del riposo in un altro giorno della settimana.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al precedente articolo. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 9. - Ferie, festività nazionali, infrasettimanali e gratifica natalizia.
Agli effetti del presente contratto, le ferie, festività nazionali e infrasettimanali e la gratifica natalizia, vengono riunite in unico istituto, il cui trattamento economico è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale contrattuale per le ore di lavoro normale effettivamente prestato del 16 %.
Al lavoratore deve essere concesso in ogni caso il godimento di almeno sei giorni di ferie e quattro giorni di festa in coincidenza delle festività del 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre, per le quali, in caso di effettuazione di lavoro valgono le disposizioni di legge.
[...]

Art. 15. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
[...]
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione della attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al datore di lavoro, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavori fuori del laboratorio o officina dell’azienda, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[...]

Art. 19. - Gravidanza e puerperio.
Per il presente titolo valgono le norme della legge 26 agosto 1950 per la «tutela fisica ed, economica delle lavoratrici madri» nonché le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21. - Disciplina aziendale.
L’operaio nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall’organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, di subordinazione versi i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell’operaio i superiori imposteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 23. - Multe e sospensioni dal lavoro.
Le mancanze dell’operaio che non rientrino fra quelle elencate all’art. 26 sono punite con la multa o la sospensione dal lavoro. La multa non potrà eccedere l’importo di una giornata di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non potrà essere di durata superiore ai cinque giorni.

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Possono essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
b) furti o danneggiamenti volontari all’attrezzatura o al materiale;
[...]
f) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione o anche di multa ripetuta, oppure quando siano stati comminati due provvedimenti disciplinari di cui all’art. 23;
[...]

Art. 28. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le vertenze individuali che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto verranno sottoposte all’esame dell’Associazione provinciale dell’artigianato e delle competenti organizzazioni dei lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.