Tipologia: CCPL
Data firma: 11 luglio 1958
Validità: 01.08.1958 - 31.12.1959
Parti: Associazione Provinciale Liberi Artigiani, Federazione Provinciale dell'Artigianato e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Gruppo delle Imprese Artigiane, Unione Sindacale di Parma e provincia-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato, Parma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 9. - Retribuzione.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 16. - Indennità in caso di morte.
Art. 17. - Trasformazione, trapasso e cessione dell’azienda.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni orarie per gli operai dipendenti da aziende artigiane del settore legno ed affini della provincia di Parma in vigore dal 1° agosto 1958.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini della provincia di Parma, 11 luglio 1958

In Parma addì 11 luglio 1958, presso la sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma [...], tra l’Associazione Provinciale Liberi Artigiani [...], la Federazione Provinciale dell'Artigianato [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], il Gruppo delle Imprese Artigiane [...], l’Unione Sindacale di Parma e provincia (Cisl) [...], la Camera Sindacale del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere, dal 1° agosto 1958, per le aziende artigiane del settore «Legno ed affini» ed i propri dipendenti, per Parma e Provincia.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono norme di legge. Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della predetta legge, il periodo di prova dell’apprendistato non potrà eccedere la durata di 4 settimane.
Per quanto concerne, in particolare, la durata dell’apprendistato e il trattamento retributivo degli apprendisti, si conviene quanto segue:
Durata dell’apprendistato:
Primo gruppo di aziende: per tutte le imprese del settore artigianale del legno e affini, fatta eccezione di quelle indicate nel 2° gruppo seguente la durata dell’apprendistato è cosi fissata:
apprendisti assunti con età dai 14 ai 16 anni (uomini e donne) durata: quattro anni;
apprendisti assunti con età dai 16 ai 18 anni (uomini e donne), durata quattro anni;
apprendisti assunti con età dai 18 ai 20 anni (uomini e donne), durata: tre anni.
Secondo gruppo di aziende: per le seguenti attività artigianali del settore «Legno e affini»: imballaggi, fabbriche di compensato e segherie, la durata dell'apprendistato è così fissata:
apprendisti assunti con età dai 14 ai 18 anni (uomini e donne), durata dell’apprendistato: tre anni;
apprendisti assunti con età dai 18 ai 20 anni (uomini e donne), durata: due anni.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non connessi e non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in settanta ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentito dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 5, ossia oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori indicati nel 3° comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo, agli effetti delle maggiorazioni quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo nelle festività e ricorrenze nazionali di cui all’art. 7.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuati solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
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Art. 11. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni (96 ore) per i lavoratori, non apprendisti, con anzianità sino a 5 anni;
13 giorni (104 ore) per i lavoratori, non apprendisti, con anzianità oltre i 5 anni.
Apprendisti: come da legge 19 gennaio 1951, n. 25.
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Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie e la non concessione delle stesse.
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