Tipologia: CCPL
Data firma: 21 luglio 1958
Validità: 01.09.1958 - 31.12.1959
Parti: Associazione Provinciale Liberi Artigiani, Federazione Provinciale Artigiani, Gruppo delle Imprese Artigiane e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale di Parma e Provincia-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Parma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Retribuzione.
Art. 10. - Indennità per logorio indumenti.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Trasformazione, trapasso e cessione dell’azienda.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Allegato A - Tabella delle retribuzioni orarie per gli operai dipendenti da aziende artigiane del settore ferrometalli della provincia di Parma in vigore dal 1° settembre 1958.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli della provincia di Parma, 21 luglio 1958

In Parma, addì 21 luglio 1958, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Provinciale Liberi Artigiani [...], la Federazione Provinciale Artigiani [...], il Gruppo delle Imprese Artigiane [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], l’Unione Sindacale di Parma e Provincia (Cisl) [...], la Camera Sindacale del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere, dal 1° settembre 1958, per le Aziende artigiane del settore ferro-metalli ed i propri dipendenti.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla- manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della predetta legge, il periodo di prova dell’apprendista non potrà eccedere la durata di quattro settimane.
Durata:
La durata dell’apprendistato, salvo le riduzioni di cui appresso, è così fissata:
- apprendisti assunti con età dai 14 ai 16 anni (uomini e donne) durata: cinque anni;
- apprendisti assunti con età dai 16 ai 18 anni (uomini e donne) durata: quattro anni;
- apprendisti assunti con età dai 18 ai 20 anni (uomini e donne) durata: tre anni.
Riduzioni:
Il periodo di apprendistato di cui sopra sarà ridotto come appresso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista:
a) licenziati da scuola di avviamento professionale: riduzione mesi 6;
b) licenziati da scuola tecnica di indirizzo corrispondente all’attività esplicata:
- per gli apprendisti assunti con età sino ad anni 18: riduzione di mesi 18;
- per gli apprendisti assunti con età superiore ai 18 anni: riduzione di mesi 12.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi e non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in sessanta ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentito dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 5) ossia oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 3° comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo, agli effetti delle maggiorazioni quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività e ricorrenze nazionali di cui all’articolo 7.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle i donne e dei fanciulli.
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Art. 12. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione:
12 giorni (96 ore) per i lavoratori, non apprendisti, con anzianità sino a 5 anni;
13 giorni (104 ore) per i lavoratori non apprendisti, con anzianità oltre i 5 anni.
Apprendisti: come da legge 19 gennaio 1955, n. 25.
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Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie e la non concessione delle stesse.
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