Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 settembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 30.06.1959
Parti: Unione Provinciale degli Artigiani dì Ascoli Piceno-Cgia, Unione Provinciale degli Artigiani di Ascoli Piceno-Cna e Cisl, Cgil
Settori: Tessili, Lavanderie, stirerie ecc., Artigianato, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Ricorrenze festive e lavoro straordinario.
Art. 3. - Ferie.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 6. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 7. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie e affini nella provincia di Ascoli Piceno, 25 settembre 1958

Addì 25 settembre 1958, nella Sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ascoli Piceno, tra l’Unione Provinciale degli Artigiani dì Ascoli Piceno aderente alla Cgia [...], l’Unione Provinciale degli Artigiani di Ascoli Piceno aderente alla Cna [...] e la Cisl [...], la Cgil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie ed affini nella Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle vigenti disposizioni di legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa e dalle norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro deve essere affissa nello stabilimento in luogo visibile.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate dalle parti entro il limite di un’ora al giorno ed entro gli otto giorni successivi al periodo in cui è avvenuta la interruzione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 3. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi pressoi l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
12 giorni di calendario per coloro che hanno una anzianità da 1 a 5 anni compiuti;
15 giorni di calendario per gli aventi una anzianità da 5 a 12 anni compiuti;
18 giorni di calendario per coloro che hanno una anzianità oltre i 12 anni compiuti.
[...]

Art. 8. - Apprendistato.
È considerato «apprendista» chiunque, assunto in una azienda in età compresa tra i 14 e i 20 anni, intenda acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.
La durata massima del periodo di apprendistato per i giovani che diano inizio al tirocinio nell’età sottoindicata è la seguente:
dai 14 ai 15 anni compiuti: 6 semestri;
dai 15 ai 17 anni compiuti: 5 semestri;
dai 17 ai 20 anni compiuti: 3 semestri.
Per i giovani che siano muniti di un titolo professionale o di attestato di frequenza di corsi di addestramento per attività identiche a quelle per le quali intendono conseguire la qualifica, i periodi di durata dell’apprendistato sopraindicati, sono ridotti del 50 %.
[...]
Allo scopo di assicurare un adeguato tirocinio, le aziende si impegnano ad assumere apprendisti in numero non superiore al doppio del personale qualificato occupato nell’azienda, ivi compreso l’artigiano che vi presta la sua opera.
[...]

Art. 10. - Norme generali.
[...]
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi in vigore.