Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 08 del 24 ottobre 2013

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Quesito

Se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.

Risposta

Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 41, c. 2, lett. a) e b).