Interpello n. 08 del 24 ottobre 2013 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro. |
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Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. |
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Se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva. |
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Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 41, c. 2, lett. a) e b). |