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Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 9/2013
Roma, 24 ottobre 2013
Alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle imprese familiari.
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”
Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.
Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.
È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali