Interpello n. 14 del 24 ottobre 2013 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. |
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri. |
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Se sia possibile utilizzare le procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico sia risultato "non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori". |
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L'art. 224, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che "se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230". |
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D.lgs. n. 81/2008: artt. 6, c. 8, lett. f) e c. 7, lett. b); 17, c. 1; 28; 29, c. 6 e c. 7, lett. b); 223, c. 1; 224, c. 1 e c. 2; 225; 226; 229; 230; 271, c. 1 e c. 4. |