Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 2007
Validità: 05.06.2007 - 31.12.2008
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi superiori a 151 t.s.l.
Fonte: filt.cgil.it

Sommario:

Premessa
Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento
Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio
Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 3 bis Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 4 Periodo di prova
Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 Tabelle di armamento
Art. 6 Ufficiali radiotelegrafisti
Art. 7 Allievi Ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 Condotta dei marittimi
Art. 11 Assenze da bordo
Art. 12 Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 Reclami dei marittimi
Art. 15 Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 Orario di lavoro
Art. 17 Inizio del servizio a bordo
Art. 18 Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 19 Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Art. 21 Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Norma transitoria Riduzione orario di lavoro
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
Art. 24 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 25 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 26 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 27 Servizio merci e provviste
Art. 28 Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 29 Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 30 Misura e componenti della retribuzione
Art. 31 Paghe
Art. 32 Indennità di contingenza
Art. 33 Scatti di anzianità / navigazione
Art. 34 Computo riposi compensativi
Art. 35 Indennità di navigazione
Art. 35/bis Indennità di navigazione
Art. 36 Eventuale periodo di ingaggio
Art. 37 Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 38 Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 39 Assegno per il nucleo familiare
Art. 40 Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 41 Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 42 Compensi per lavoro straordinario
Art. 43 Indennità di rappresentanza durante l’imbarco Per navi superiori a 3.000 t.s.l.
Art. 44 Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 45 Corredo cuccette
Art. 46 Vitto: qualità e quantità dei viveri
Art. 47 Indennità sostitutiva della panatica
Art. 48 Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 49 Giorni festivi
Art. 50 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 51 Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 52 Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione
Art. 53 Ferie
Art. 54 Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 55 Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 56 Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita del titolo per sinistro
Art. 57 Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 58 Assicurazione malattie e infortuni
Art. 59 Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 60 Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 61 Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
Art. 62 Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio
Art. 63 Norme relative al contratto di arruolamento a viaggio
Art. 64 Risoluzione del contratto di arruolamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato
Art. 64 bis Risoluzione anticipata del contratto di arruolamento a tempo determinato e a tempo indeterminato
Art. 65 Trattamento di fine rapporto
Art. 66 Rimpatrio del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo

Art. 67 Regolamento di bordo
Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 68 Iscrizione al turno
Art. 69 Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 70 Regolamento di imbarco
Art. 71 Periodo di imbarco
Art. 72 Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare - Periodo di prova
Art. 73 Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 74 Comitato paritetico
Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)

Art. 75 Fondo Nazionale Marittimi
Art. 76 Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
Art. 77 Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 78 Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 79 Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 80 Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 81 Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
Art. 81/bis Regime di continuità e premio di fidelizzazione
Art. 82 Periodo d’imbarco
Art. 83 Periodo di riposo
Art. 84 Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 85 Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 86 Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Art. 87 Disponibilità retribuita
Art. 88 Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
Art. 89 Ferie per il personale in C.R.L.
Art. 90 Scatti di anzianità
Art. 91 Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 92 Cause di cancellazione dalla C.R.L.
Art. 93 Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 94 Dimissioni
Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 Disciplina contrattuale
Art. 96 Affissione del contratto a bordo
Art. 97 Contrattazione integrativa
Art. 98 Decorrenza e durata
Art. 99 Allegati
Art. 100 Trattamento di miglior favore
Allegati
Allegato 1 Modello di contratto di arruolamento a viaggio Mod. V.
Allegato 2 Modello dl contratto dl arruolamento a tempo determinato Mod. T.D.
Allegato 2 bis Modello dl contratto dl arruolamento a tempo indeterminato Mod. T.I.
Allegato 3 Tabelle di armamento
Allegato 4 Importi mensili del minimo contrattuale conglobato
Allegato 5 Valore degli scatti di anzianità / navigazione
Allegato 6 Compensi per lavori disagiati
Allegato 7 Premessa (Accordo 25 luglio 1978)
Allegato 8 Tabella viveri personale dl stato maggiore e allievi ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 9 Tabella viveri sottufficiali e comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 11 Assicurazioni malattie
Allegato 12 Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità
Allegato 13 Assicurazioni infortuni
Allegato 14 Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili (articolo 60)
Allegato 15 Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 16 Verbale di accordo
Allegato 17 Formazione e comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo
Allegato 18 Proroga accordo 5 agosto 1986 sui contratti di formazione e lavoro
Allegato 19 Accordo sui contratti di formazione e lavoro, 15 dicembre 1995
Allegato 20 Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Allegato 21 Protocollo d’intesa per i trasporti pubblici, 18 luglio 1986
Allegato 22 Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti, 23 dicembre 1998
Allegato 23 Tutele assicurative
Allegato 24
Appendice

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco dei lavoratori marittimi sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l., 5 giugno 2007

L’anno 2007 addì 05 del mese di giugno in Roma la Confederazione Italiana Armatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Settore Marittimo) (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti Settore Marittimo (Uiltrasporti), hanno stipulato il presente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’imbarco dei lavoratori marittimi sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all’applicazione del contratto medesimo.
Inoltre le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con il presente accordo, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può deriva- re da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso l’Ufficio di Collocamento Gente di mare del porto di armamento il “Turno particolare” secondo le normative vigenti. L’adozione del Regolamento sulla CRL verrà adottata in via facoltativa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula del presente contratto abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonchè per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicheranno le norme contrattuali previste per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre che la stazza convenzionale sia compre- sa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).
Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:

Coefficiente
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere 0,78
Navi porta rinfuse 0,78
Navi da carico generale:
A 1 ponte 0,75
A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500 0,26
A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000 0,30
A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000 0,75
Navi porta contenitori cellulari:
A 1 ponte 0,75
A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000 0,38
A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000 0,45
Navi frigorifere 0,75
Navi Roll-on/Roll-off - Navi traghetto 0,30
Navi per carichi unitizzati 0,30
Navi porta auto 0,22
Navi porta bestiame 0,45
Gasiere e chimiche 0,78

Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento

1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Tur- no Particolare, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro, intendendosi per tale anche un raggruppamento di società o compagnie consorziate con turno particolare unico, ha facoltà di imbarcare o trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l’Autorità Marittima ai sensi di legge saranno redatti in conformità ai modelli V (imbarco a viaggio), T.D. (imbarco a tempo determinato) e T.I. (imbarco a tempo indeterminato) allegati al presente contratto.

Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio
[...]
8 - Il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il TFR, l’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.

Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Le parti, in relazione a quanto previsto dall’art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento, prevede quella a tempo determinato, nell’intento di adeguare questa normativa all’attuale organizzazione del lavoro a bordo, contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore, hanno convenuto:
[...]
4 - Il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il TFR, l’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.
[...]

Art. 3 bis Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
[...]
3 - Il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il TFR, l’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco è iscritto al turno a cui ha diritto.

Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 Tabelle di armamento

1 - Il numero dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente contratto (allegato n. 3).
Nota (all’Art. 5 - tabelle di armamento)
La Confitarma e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo hanno concordato la costituzione di un Comi-tato Tecnico Paritetico per un riesame della materia (allegato n. 3).

Art. 6 Ufficiali radiotelegrafisti
[...]
2 - Qualora gli Ufficiali radiotelegrafisti siano forniti da Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento è regolato dagli appositi contratti e regolamenti organici.

Art. 7 Allievi Ufficiali e diplomati nautici
1 - I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) possono essere imbarcati come Allievi Ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
2 - Gli Allievi Ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato Maggiore.
3 - Ove siano imbarcati Allievi Ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
4 - I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come Comuni, oltre gli allievi previsti dalle tabelle di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.
5 - I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nell’ultimo comma del paragrafo c) «servizio di coperta» del Regolamento di bordo annesso al presente contratto (art. 67).
6 - Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro, la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 Rapporti gerarchici e disciplinari

1 - Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 10 Condotta dei marittimi
1 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 11 Assenze da bordo
1 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.

Art. 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 65;
c) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall’elenco della C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo.
4 - La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall’elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[...]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto;
[...]
5 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall’elenco della C.R.L.
6 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante e da questo annotati sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla Direzione della Società.
[...]

Art. 14 Reclami dei marittimi
1 - Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all’Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15 Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto, comprese quelle afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all’art. 97 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Capo IV Orario dl lavoro
Art. 16 Orario di lavoro

1 - L’orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.

Art. 17 Inizio del servizio a bordo
1 - Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall’armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell’armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell’ora stabilita per la partenza.
2 - Durante la sosta della nave in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un’ora prima dell’ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall’apposito ordine di servizio da diramarsi all’atto dell’arrivo della nave in porto.
3 - Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di imbarco sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l’ora della partenza.
4 - Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato il contratto di imbarco sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all’iscrizione al turno di precedenza, il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell’art. 65 del presente contratto.
5 - Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel terzo comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Art. 18 Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - L’orario normale di lavoro nei porti o rade quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di 8 ore giornaliere continuative per tutto l’equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le 7 e le 20, con le sole interruzioni di lavoro, per la consumazione dei pasti.
2 - Fermo restando, per il personale di camera, cucina e cambusa, quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è in facoltà del Comandante modificare, anche per una sola categoria del restante personale, gli orari di cui al comma 1 secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l’ora del pranzo sia inclusa tra le 11 e le 14 e l’orario normale sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
3 - Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno il diritto al trattamento previsto dal successivo art. 19.
4 - Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
5 - Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile metterà a disposizione gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.
6 - Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno), saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

Art. 19 Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
1 - Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto, a giudizio del Comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2 - Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro, nei giorni feriali, a tale servizio nei porti (nazionali ed esteri) avrà diritto:
a) per ogni ora di cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 35% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia oppure ispezione) al 70% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, all’intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno).
3 - Quando su una nave è comandato a disposizione un solo ufficiale per sezione (coperta e macchina), questo verrà considerato «di ispezione» e avrà diritto al compenso di cui al comma precedente, lettera b).
4 - Il personale al servizio di guardia notturno di cui ai punti b) e c) del comma 2 non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno sei ore di riposo.
5 - Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, a giudizio del Comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia con turni distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche oppure dodici ore di servizio e ventiquattro franche.
[...]

Art. 20 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
A) In porto.
2 - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3 - Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l’orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall’art. 19.
4 - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
B) In navigazione.
5 - Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
6 - I riposi compensativi di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata calcolate secondo quanto previsto all’art. 34.

Art. 21 Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1 - L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2 - Il servizio di navigazione, a giudizio del Comandante, potrà continuare anche nei porti di scalo e nelle rade quando nella permanenza in tali porti e rade i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione – sulle motonavi – gruppi elettrogeni principali. In tal caso il personale di guardia continuerà il turno di guardia, fermo restando il limite delle otto ore di lavoro.
3 - All’arrivo nei porti, ultimate le manovre, il personale di coperta e di macchina completerà il turno di guardia già iniziato, dopo di che, subordinatamente al compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, usufruirà di otto ore di franchigia. Nel caso in cui data l’ora di passaggio al turno di porto, la franchigia di otto ore non potesse essere concessa, la franchigia stessa sarà ridotta in maniera da assicurare il compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, tenuto presente che l’orario normale è limitato in porto dalle ore 8 alle ore 17.
4 - Il personale di coperta e macchina che all’arrivo in porto era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.
5 - Il turno di navigazione termina quando la nave sarà ormeggiata e rassettata.
6 - Il turno di navigazione avrà inizio, a giudizio del Comandante, con sufficiente anticipo sull’ora della partenza in maniera da garantire la regolarità dei turni di lavoro e di franchigia previsti dal presente contratto per il servizio di porto e per quello di navigazione.
7 - Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
8 - Nel passaggio dal turno di servizio di porto a quello di navigazione e viceversa sarà osservato il principio che l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
9 - Alla partenza e all’arrivo tutto il personale di coperta e di macchina necessario, a giudizio del Comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà finché la nave non sarà disormeggiata, ormeggiata e rassettata.

Art. 22 Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1 - In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2 - Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3 - Per gli Ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.
4 - Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno Stato Maggiore con meno di tre Ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuino brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.
5 - Per gli Ufficiali radiotelegrafisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio R.T. di bordo.
6 - Il Comandante e il Direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine tre Ufficiali almeno per ciascuno.
7 - I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici ore franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
8 - Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso col consenso dell’Autorità marittima.
9 - L’orario di lavoro del personale di camera, cucina e famiglia è stabilito in otto ore giornaliere da effettuarsi in due o più turni tra le ore 6 e le ore 24, con diritto per il marittimo a un riposo continuativo di otto ore.
10 - Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano al caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
11 - Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
12 - Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l’ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell’orario di guardia, quando richiesti dal Comandante, è dovuto ai marittimi il compenso per il lavoro straordinario.
13 - Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto al compenso per il lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per il lavoro straordinario.
14 - La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar, o quando la nave navighi in nebbia, attraverso stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutive di cui al punto 2.
15 - Per il personale di coperta e macchina che non faccia il turno di guardia, l’orario normale, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24, comprese tra le ore 6 e le ore 20.
16 - Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il Comandante lo ritenga indispensabile.
17 - I marittimi di età inferiore ai diciotto anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

1 - Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate (1).
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
(1) Vedere anche art. 22, punto 10.

Art. 24 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
Gli allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, in quanto bidiplomati potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica d’imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il Comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell'altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il Comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.
2 - Il Comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
[...]

Art. 25 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 26 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1 - L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massi- ma pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 27 Servizio merci e provviste
1 - L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2 - In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3 - Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, il marittimo che presta la propria opera ai verricelli non avrà diritto al compenso per lavoro straordinario se il lavoro verrà effettuato nell’orario normale. Per detto lavoro eseguito oltre l’orario normale il marittimo avrà diritto al compenso per lavoro straordinario. Per le suddette operazioni sarà altresì stabilito un compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
4 - Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
5 - L’imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l’orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che vi sia stato adibito.

Art. 28 Sostituzione di ammalati e di infortunati
1 - Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all’art. 40.

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 34 Computo riposi compensativi

1 - Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. [...]

Art. 35 Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
Tipo A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi compre- se tra le 151 e le 500 t.s.l.
Tipo B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D’Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
Tipo C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, compre- se le isole adiacenti.
Tipo D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
Tipo E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un oceano.
...omissis....
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all’area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
Per i Comandanti e Direttori di macchina con titolo professionale di aspirante o capitano di lungo corso/macchina, l’indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell’accordo del 1° ottobre 1996 in lire 1.600.000 (€ 826,33), che abolisce l’istituto dello straordinario.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
...omissis....
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
...omissis....
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l’esclusione delle navi adibite a linee locali.
4 - a) Ai membri dell’equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
...omissis....
b) La decorrenza e la cessazione dell’indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 4 coincideranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato soprappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
...omissis....
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall’arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
b) L’indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell’approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
c) L’indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che l’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione «epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell’equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
[...]
8 - A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35 nella misura del 20%.

Art. 35/bis Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
...omissis....
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, le seguenti quote giornaliere integrative:
...omissis....
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
...omissis....
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l’ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
c) Per le navi OBO e Ore Oil le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione non verranno più corrisposte quando le navi in possesso di certificato gas free, siano destinate a carico diverso da prodotti petroliferi.
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
...omissis....
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell’indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1:
...omissis....
b) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione “epidemia” o “stato epidemico”;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
[...]
8 - L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10 - L’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell’art. 35/bis nella misura del 20%.

Art. 41 Compensi per sostituzione di personale mancante
1 - Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
2 - Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari al minimo contrattuale conglobato (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell’effettiva sostituzione, più il 13% del minimo contrattuale conglobato. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe (esclusa panatica ed ogni altro accessorio).
3 - Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l’equipaggio, il minimo contrattuale conglobato (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra i marittimi delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione dei rispettivi minimi contrattuali conglobati.
4 - Il compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora la nave sia commercialmente inoperosa in porto.

Art. 42 Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2 - Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili. Per le navi di linea tale limite è elevato a 120 ore mensili.
3 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[...]
5 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
6 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l’indennità di rappresentanza prevista dal successivo art. 43.
7 - Agli Allievi Ufficiali imbarcati in soprannumero (apprendisti) non saranno dovuti in alcun caso compensi per lavoro straordinario, intendendosi tali compensi compresi nella paga mensile.

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 45 Corredo cuccette

1 - Allo Stato Maggiore sarà provveduto, a cura dell’armatore, il corredo di letto e cabina: due materassi, dei quali uno di lana; due guanciali, dei quali uno di lana; due coperte di lana; quattro lenzuola; due federe bianche per guanciali.
2 - Ai Sottufficiali e Comuni saranno forniti: un guanciale di lana e un materasso o di lana o di gommapiuma o di pullman; due coperte di lana; quattro lenzuola; due federe bianche per guanciali.
3 - A ciascun componente l’equipaggio saranno forniti due asciugamani di cui uno da bagno da sostituirsi una volta la settimana.
4 - La fornitura del corredo predetto è obbligatoria da parte dell’armatore e non può essere compensata con indennità in contanti.
5 - I marittimi sono tenuti alla buona conservazione ed alla restituzione dei corredi.
6 - Sarà provveduto a cura dell’armatore al cambio di due lenzuola ed una federa di regola ogni settimana.

Art. 46 Vitto: qualità e quantità dei viveri
1 - Le razioni di viveri sono determinate nelle qualità e quantità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (allegati nn. 8, 9, 10).
2 - Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3 - Agli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera, con esclusione dei Sottufficiali capi servizio, e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5 - L’armatore provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile, per la consumazione dei pasti.

Art. 47 Indennità sostitutiva della panatica
1 - Durante l’imbarco, nei porti nazionali, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione pure senza servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non possa essere somministrato dall’armatore il vitto in natura (ad esempio: periodi di ingaggio, giorno di disinfestazione della nave, giorni di cucina chiusa, ecc.) l'armatore dovrà corrispondere in sostituzione del vitto le seguenti indennità giornaliere:
...omissis....
2 - Per i marittimi domiciliati in Comune diverso da quello che include il porto nel quale si trova la nave le misure dell’indennità giornaliera sono elevate a:
...omissis....
3 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio in Italia, e in particolare per prendere imbarco, per trasbordo e per rientrare nella località di ingaggio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
4 - La predetta indennità sarà inoltre corrisposta al marittimo in riposo compensativo o in franchigia; per fruire di tale indennità il marittimo dovrà comunicare, almeno 24 ore prima, al Comando di bordo di non consumare i pasti sulla nave.
5 - Nei viaggi all’estero per prendere imbarco o per rimpatrio, durante i quali non sia somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta in sostituzione della panatica una indennità che consenta l’acquisto di viveri di valore nutritivo corrispondenti a quelli di tabella.
6 - In caso di restrizione della razione giornaliera, sarà corrisposta all’equipaggio la differenza in contanti, secondo il prezzo dei viveri nei porti di usuale rifornimento.

Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 50 Giorni festivi trascorsi in navigazione

1 - Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro (domeniche e festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nel giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
[...]
5 - I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile in porto nazionale, nei giorni feriali, con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6 - Nel caso che durante il corso del contratto di imbarco per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l’armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all’art. 34.

Art. 51 Giorni festivi nei porti con turno di porto
1 - Ai marittimi che sono tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto con turno di porto o sono tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio in giorno festivo, saranno riconosciuti: tanti giorni di riposo compensativo o pro-rata quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali trascorsi a bordo.
[...]
4 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali – escluse le festività nazionali – cada di domenica, è in facoltà dell’armatore di sostituire il trattamento economico sopra previsto, con una giornata di riposo compensativo.
[...]

Art. 52 Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione
1 - Qualora una delle festività nazionali cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale conglobato, degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all’allegato n. 4, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43, e, se il marittimo è in Turno Particolare un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
2 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali di cui al punto 1 lettera c) dell’art. 49 cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l’orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale conglobato, degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all’allegato n. 4, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43, e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
[...]

Art. 53 Ferie
[...]
3 - Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all’armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all’anno successivo.
4 - Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43, ed ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90.
[...]
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella convenzione n. 146, adottata a Ginevra dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in data 29 ottobre 1976, in materia di ferie annuali retribuite per i marittimi, e ratificata dall'Italia con legge 10 aprile 1981, n. 159.
[...]

Capo IX Previdenze
Art. 58 Assicurazione malattie e infortuni

1 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2 - L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (allegati nn. 11 e 13).
[...]

Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 64 bis Risoluzione anticipata del contratto di arruolamento a tempo determinato e a tempo indeterminato

[...]
E) Risoluzione per richiesta del marittimo per prolungata permanenza della nave all’estero.
15 - Se il marittimo rimanesse lontano dai porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di 8 mesi e non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno a uno di questi porti per le normali vie di traffico, il marittimo avrà la facoltà con un preavviso di 12 giorni, di risolvere il contratto con diritto al trattamento di fine rapporto maturato durante il servizio prestato, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso calcolata ponendo a base gli elementi retributivi di cui al precedente punto 8; e al rimpatrio a spese dell’armatore in deroga a quanto previsto dall'art. 66, punto 1.
16 - Per le navi stazionarie nelle zone tropicali e per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi nelle zone predette per la durata di sei mesi, il termine di otto mesi è ridotto a sette mesi.
17 - Per le navi che esercitano traffici tra Suez ed il Golfo Persico lo stesso termine è ridotto a sei mesi ed il marittimo non potrà essere obbligato a continuare nel servizio oltre tale termine, purché preavverta tempestivamente il comando di bordo della sua intenzione di essere rimpatriato.
18 - Il periodo complessivo di imbarco non può comunque superare tra navigazione nazionale ed estera 11 mesi.
[...]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 67 Regolamento di bordo

A) Alloggi.
1 - Compatibilmente con le caratteristiche della nave gli alloggi di tutti i componenti l’equipaggio dovranno essere situati a poppavia della paratia di collisione ubicati in modo da risultare naturalmente arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
2 - Agli Ufficiali sarà assicurata la pulizia ed il riassetto delle cabine.
B) Servizio mensa.
3 - Agli Ufficiali sarà assicurato il servizio mensa.
4 - Qualora il numero dei Sottufficiali imbarcati sia di almeno 9, sarà assicurato ai Sottufficiali stessi il servizio per la mensa.
5 - Ove l’ubicazione dei locali mensa Sottufficiali e Comuni lo rendesse possibile, sarà esteso il servizio mensa anche ai Comuni, al predetto servizio mensa sarà eventualmente destinato anche il Mozzo.
C) Servizio di coperta.
6 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 25 e 26 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si debba fare ricorso all’uso di ponteggi sospesi (1) è corrisposto il compenso di cui all’allegato n. 6.
7 - La pulizia dei gabinetti di decenza per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
(1) Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggi che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.
D) Servizio di macchina.
8 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
9 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell’orario di servizio. Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. 6 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
10 - Il lavoro di picchettaggio e raschiaggio interno delle calderine e caldaie non rientra tra le mansioni ordinarie dei marittimi. Tuttavia esso potrà essere ordinato dal Comando di bordo, con l’esclusione della corresponsione del compenso straordinario qualora effettuato nell’orario normale. Per detti lavori è riconosciuto il compenso di cui all'allegato n. 6 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
E) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.

11 - All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 23, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
12 - Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all’interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
13 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
14 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
b) Lavori di particolare disagio.
15 - Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 6 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
16 - I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori:
e) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins) ;
f ) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali;
sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina.
17 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a Kw. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
(turbonavi):
Gruppi elettrogeni:
1) revisione completa e lavaggio dell’avvolgimento di un generatore elettrico o di un motore superiore a 40 Kw.
Caldaie principali:
2) pulizia fasci tubieri mediante lavaggio e sciabolatura con rimozione detriti e pulizia camera combustione;
3) riparazione muratura refrattaria al metroquadro. Condensatori:
4) pulizia mediante scovolatura del condensatore principale;
5) pulizia mediante scovolatura del condensatore ausiliario. TurboaIternatori:
6) pulizia mediante scovolatura del condensatore.

Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 71 Periodo di imbarco

1 - Il periodo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 4 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi O.B.O., le navi cisterna, le navi full containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
2 - Il marittimo completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
3 - Da parte dell’armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato sino a venti giorni prima del periodo minimo di imbarco.

Art. 72 Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare - Periodo di prova
[...]
7 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.

Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 76 Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo

1 - Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33%.
[...]

Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 82 Periodo d’imbarco

1 - Il periodo d’imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 4 mesi prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi O.B.O., le navi cisterna, le navi full-containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
2 - Da parte dell’armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato sino a 20 giorni prima del periodo minimo d’imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 84 e 85.
[...]

Art. 83 Periodo di riposo
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3 - Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato. Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto 1), con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, degli eventuali giorni indennizzati di malattia insorta entro il 280 giorno dallo sbarco, di infortunio, nonché di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, entrerà in disponibilità retribuita.
[...]

Art. 89 Ferie per il personale in C.R.L.
[...]
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
[...]

Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 Disciplina contrattuale

1 - La disciplina risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo, da valutare anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Art. 96 Affissione del contratto a bordo
1 - Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo di lavoro, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalla Autorità.

Art. 97 Contrattazione integrativa
[...]
3 - Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
[...]
b) articolazione degli orari di lavoro, fruizione dei riposi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla trasformazione in riposo delle ore straordinarie successive alla 14A ora di lavoro, diversa distribuzione dei periodi di imbarco;
c) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
d) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei RLS;
e) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
[...]
5 - L’accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
[...]
Dichiarazione a verbale
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell’art. 97 del presente contratto, dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto articolo 97 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto Collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Art. 99 Allegati
1 - Gli allegati tutti sono parte integrante del presente contratto.

Allegati
Allegato 3 Tabelle di armamento

Premesso: che, in virtù di convenzioni internazionali che modificano i sistemi di stazzatura, nonché di altri obblighi che impongono per alcuni tipi di navi il doppio scafo, le tabelle di armamento contenute nei contratti collettivi, essendo rapportate a tonnellaggio espresso in TSL, non trovano più termini di riferimento omogenei.
Premesso inoltre che l’evoluzione della tecnologia di bordo porta a nuovi schemi di organizzazione del lavoro diversi dagli attuali.
Premesso inoltre che la definizione della stazza internazionale varia a seconda della tipologia della nave.
Le parti concordano quanto segue:
viene costituito un Comitato tecnico paritetico cui è affidato il compito di studiare adeguati strumenti, ad esempio tassi di conversione, per rendere congruenti valutazioni delle stazze influenzate dai fattori indicati in premessa con le stazze espresse in TSL di cui ai contratti;
viene anche riconosciuto che obiettivo del Comitato debba essere in ultimo quello di superare la stazza in TSL per utilizzare, a tutti i fini contrattuali, le stazze internazionali così come determinate dalla Convenzione del ‘69 (stazze in gross tonnage).
Si conviene inoltre che lo stesso Comitato esamini, eventualmente in concorso con l'Amministrazione, e nel rispetto delle norme di sicurezza così come definite da convenzioni internazionali, l’impatto della innovazione tecnologica sulla composizione sia qualitativa che quantitativa delle tabelle di armamento. Eventuali variazioni di tabella saranno successivamente valutate alla luce dell’art. 97 del CCNL.
...omissis...

Allegato 9 Tabella viveri sottufficiali e comuni (Composizione dei pasti)
[...]
Vitto a bordo
Al fine di verificare la rispondenza della tabella viveri contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali all’effettivo fabbisogno dei marittimi ad apportare eventuali modifiche e/o adattamenti, è costituita una Commissione composta da sei rappresentanti delle Associazioni armatoriali e da altrettanti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie e stipulanti il presente contratto.
Nel corso dei suoi lavori, la Commissione potrà avvalersi dell’apporto di esperti nutrizionisti.
Norma transitoria
In sostituzione delle quantità di vino previste dalle vigenti tabelle viveri, saranno somministrate bibite non alcoliche, ferma restando la prevista quantità d’acqua minerale.
[...]
12 - Somministrazione gratuita del chinino. Durante la permanenza delle navi in porti malarici dovrà essere gratuitamente e giornalmente somministrato il chinino alle persone dell’equipaggio.
[...]

Allegato 15 Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante) .
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 17 Formazione e comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo
La marineria europea è da tempo caratterizzata da una grave crisi vocazionale, che interessa, in particolare, lo Stato maggiore. Degli effetti di tale crisi, che ha investito anche la flotta italiana, ne hanno già risentito i traffici internazionali e, in assenza della predisposizione e conseguente attuazione di adeguate misure di contrasto, presto anche i collegamenti nazionali potrebbero essere coinvolti nella problematica.
In tale contesto, le parti ritengono necessario predisporre iniziative utili, che, anche attraverso il coinvolgimento dello Stato, consentano un progressivo riavvicinamento dei giovani al lavoro marittimo.
In particolare, la formazione rientra senz’altro fra gli strumenti atti a fronteggiare il fenomeno, sebbene la mancanza di interventi statali - l’ultima disposizione di legge in materia è stata la 343/95, i cui effetti sono cessati nel 2001 - compromette, al momento, la definizione di linee di indirizzo generali sugli interventi formativi.
In effetti, si prende atto che parte delle Aziende hanno autonomamente svolto una attività formativa, utilizzando, laddove possibile, i pochi mezzi finanziari messi a disposizione a riguardo (vedi, ad esempio, i fondi paritetici per la formazione ex legge 388/2000) e sostenendo in proprio la quasi totalità dei costi. Per contro anche i marittimi hanno sostenuto in proprio i costi per la loro formazione e riqualificazione.
Inoltre, per effetto degli impegni assunti nelle precedenti tornate contrattuali, le parti si danno atto delle importanti iniziative indirizzate principalmente alla formazione degli Ufficiali (Accademia Italiana della Marina Mercantile), sia del personale di hotellerie (Scuola di Napoli), sia del progetto con l’Università Parthenope per personale qualificato da inserire nei quadri aziendali di terra e di bordo, sia alla formazione del personale altamente qualificato (Accademia del Mare di Venezia).
L’assenza di specifici provvedimenti di legge sulla materia ha, al momento, compromesso la possibilità di definire uno strumento di indirizzo generale, che tenga in considerazione gli effettivi fabbisogni formativi, anche nell’ottica dell’impiego del personale navigante in alcuni settori rientranti nel cluster marittimo.
Le parti ritengono indispensabile individuare tale strumento, garantendo- ne un suo efficace funzionamento, in considerazione della crisi vocazionale sopra richiamata, della necessità condivisa di coordinare le iniziative già predisposte e delle nuove esigenze formative derivanti dall’evoluzione dei mercati, dalle innovazioni tecnologiche del naviglio e dalla normativa in materia di safety e security.
In particolare, le parti, condividendo la centralità della formazione professionale, riferita agli ufficiali e alle altre categorie professionalizzate del settore individuano i seguenti comuni obiettivi di una attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
[...]
- di aggiornamento ai fini dell’acquisizione degli standard minimi previsti dalla Convenzione Internazionale STCW;
- di aggiornamento e di informazione ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento e di informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di aggiornamento e di informazione in materia di security;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo della automazione navale;
- di sviluppo della professionalità sulla qualità del servizio;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Per il conseguimento dei richiamati obiettivi, da non ritenersi esaustivi della materia, le parti convengono sulla costituzione di un Comitato Nazionale paritetico per il lavoro marittimo.
Tale Comitato sarà composto da 6 membri effettivi e da 6 membri supplenti, nominati dalle Associazioni datoriali e da altrettanti nominati dalle Organizzazioni sindacali.
Pertanto, il Comitato avrà il compito di promuovere iniziative al fine di:
- analizzare i fabbisogni formativi del settore espressi dalle Società armatoriali, anche utilizzando indagini di mercato allo scopo già effettuate;
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- favorire l’utilizzo di strumenti informatici per la formazione (e-learning, m-learning, ecc.);
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo e dell’aggiornamento professionale nell’ambito dell’armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l’andamento complessivo di progetti, tesi ad avvicinare i giovani all’attività marittima;
- promuovere programmi di formazione mirata, in particolare, sui temi della safety, della security e della prevenzione;
- favorire lo sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e con gli indirizzi comunitari;
- individuare idonei strumenti per garantire l’imbarco degli allievi;
- favorire la predisposizione di percorsi formativi che alternino alla frequenza di corsi di istruzione, periodi di formazione a bordo;
- verificare la possibilità di creare percorsi formativi anche per il personale extracomunitario, con specifico riferimento alle qualifiche nei confronti delle quali è comprovato lo scarso interesse del personale comunitario.
A prescindere dagli obblighi di legge, le parti ritengono necessario imbarcare gli Allievi Ufficiali sulle navi della flotta italiana e intraprendere, attraverso il costituito Comitato Nazionale, un’azione nei confronti dell’Amministrazione, tesa ad ottenere, entro breve tempo, l’emanazione del decreto sui nuovi titoli professionali.
Il Comitato opererà inoltre per una rapida riforma del collocamento della gente di mare che, nel rispetto delle peculiarità del settore, consenta la centralizzazione del collocamento stesso strumento utile al governo del mercato del lavoro.
Il Comitato provvederà altresì a predisporre iniziative tese a promuovere il lavoro marittimo. In particolare, anche attraverso il coinvolgimento dei competenti Ministeri, avvierà, presso il sistema scolastico, incontri per far conoscere gli aspetti della vita lavorativa a bordo.
Al Comitato Nazionale spetterà, inoltre, predisporre tutte le iniziative utili per il recupero dei consistenti crediti, che tanto i lavoratori quanto le aziende vantano nei confronti dello Stato, per effetto delle disposizioni di legge che prevedevano contributi alla formazione, provvedendo altresì a promuovere, presso le sedi competenti la definizione di interventi normativi a sostegno della formazione professionale.

Allegato 20 Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Gli scenari inediti dell’economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni nell’attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi armamenti a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l’armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all’insieme dell’armamento la revisione delle politiche di sviluppo e degli assetti gestionali conseguenti.
L’impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche che l’impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato ed organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza dell’armamento nell’ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in materia.
Vanno, infine, affrontate, procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livello nazionale.
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da Confitarma e sei membri nominati da Filt, Fit e Uiltrasporti.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l’anno o su richiesta di una delle parti, per l’informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro e della navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere analoghi a quello costituito a livello nazionale.
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione, corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte dal Governo, tramite l’allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile) che allegano al presente accordo.
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 146/90.