Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo interconfederale regionale
Data firma: 17 aprile 2012
Parti: Confederazioni Artigiane, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte
Settori: Artigianato, Piemonte
Fonte: uil.it


Accordo interconfederale regionale
(Accordo Stato/Regioni - Formazione Lavoratori)


In data 17 aprile 2012, presso la sede dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese: tra le Confederazioni Artigiane del Piemonte, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori del Piemonte Cgil, Cisl, Uil

Premesso che le Parti
• valutano positivamente le esperienze svolte da EBAP-Formazione con particolare riferimento alla realizzazione, da parte dell’OPRA, della manualistica generale e settoriale sulla sicurezza del lavoro, all’informazione alle imprese aderenti al sistema della sicurezza e al sostegno della funzione degli RLST;
• intendono potenziare e valorizzare ulteriormente il ruolo e le esperienze della bilateralità e della pariteticità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle imprese artigiane;
visti
• il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - T.U. sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e smi;
• l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, inerente la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 2, del suddetto T.U.
considerato che
1. l’Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 26 gennaio scorso, prevede l’individuazione della tipologia e della durata della formazione in base al livello di rischio dell’attività aziendale, mediante la classificazione ATECO in rischio basso, medio, alto;
2. l’Accordo Stato-Regioni dispone che la formazione dei lavoratori neo assunti debba essere effettuata entro 60 giorni dall’assunzione e che sono previsti aggiornamenti periodici obbligatori per tutti i lavoratori;
3. l’Accordo Stato-Regioni dispone che i corsi di formazione per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, siano realizzati, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali e agli Organismi Paritetici come riportato nell’allegato A
valutati
• il ruolo fondamentale attribuito alla bilateralità e alla pariteticità dal d.lgs. n. 81/2008 smi, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• l’urgenza per i datori di lavoro di procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione dei propri lavoratori, come disciplinata dal citato Accordo Stato-Regioni
convengono
sull’opportunità di:
a) predisporre un Protocollo di intesa con i soggetti formatori di cui all’allegato B;
b) fornire alle imprese aderenti all’EBAP un adeguato supporto orientativo e organizzativo al fine di agevolare i datori di lavoro anche nell’individuazione delle strutture in grado di erogare ai propri lavoratori una formazione adeguata e rispondente alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni;
c) individuare l’EBAP ed in particolare EBAP-Formazione quale strumento operativo per la realizzazione di quanto indicato al precedente punto b) sia per il personale di nuova assunzione che per il personale già in organico, nonché per gli aggiornamenti obbligatori;
d) realizzare quanto previsto al punto b) con l’ausilio di una specifica piattaforma informatica web a titolarità EBAP;
e) avvalersi dell’OPRA per il supporto tecnico in materia di applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 al fine di definire i contenuti e le modalità inerenti la collaborazione con gli Organismi paritetici;
f) definire una specifica procedura inerente la gestione amministrativa di quanto previsto dal presente accordo.
concordano
- per la predisposizione dei contenuti utili all’attuazione del presente accordo, l’OPRA opererà in collaborazione con le Parti sociali firmatarie del presente accordo;
- di riconoscere, in fase di prima applicazione, eventuali Accordi tra Agenzie Formative e Parti sociali territoriali artigiane, come conformi ai principi ispiratori del presente accordo;
- per dare mandato all’EBAP per l’individuazione della società informatica per la realizzazione della piattaforma web
le Parti concordano altresì
sulla necessità di verificare la possibilità in capo alla Regione Piemonte -Assessorati Attività Produttive, Sanità, Formazione e Lavoro- per il cofinanziamento di quanto previsto nella presente intesa.
La presente intesa viene sottoscritta per condivisione dall’OPRA


Allegato A
Testo da definire in OPRA

Allegato B
Protocollo di intesa


Tra EBAP-Formazione .... e Soggetto Formatore ...
premesso
• che in data 21 dicembre 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi del combinato disposto articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• che l’Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
• che l’Accordo prevede, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, che i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma
1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008,
ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda;
• che il suddetto Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 8 dell’11 gennaio 2012, è entrato in vigore in data 26 gennaio 2012;
visto
l’Accordo Regionale Interconfederale sottoscritto da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil, in data 17 aprile 2012, con il quale le Parti sociali hanno inteso:
a) definire le modalità di realizzazione della collaborazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni;
b) fornire alle imprese artigiane aderenti all’EBAP un adeguato supporto orientativo anche al fine di agevolare i datori di lavoro nell’individuazione dei soggetti formatori presenti sul territorio piemontese in grado di erogare ai propri lavoratori la formazione adeguata e rispondente alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall’accordo Stato-Regioni;
c) individuare l’EBAP ed in particolare EBAP-Formazione quale strumento operativo per la realizzazione di quanto indicato al precedente punto b) sia per i lavoratori di nuova assunzione che per i lavoratori già in organico, nonché per gli aggiornamenti obbligatori;
considerata
l’urgenza per i datori di lavoro di procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione dei propri dipendenti, come disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni;
convengono quanto segue
EBAP - Formazione si impegna a:
1. inserire il Soggetto formatore nella piattaforma informatica di EBAP-Formazione;
2. fornire informazione alle imprese artigiane piemontesi aderenti all’EBAP della stipula del presente Protocollo di intesa e della possibilità di iscrivere i lavoratori e le lavoratrici ai corsi organizzati tramite la piattaforma web;
3. curare la banca dati dei lavoratori e delle lavoratrici ai quali sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai Soggetti formatori aderenti, ivi compresi i
documenti relativi ai crediti formativi previsti al punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. provvedere alla redazione, tramite piattaforma web, degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione utilizzando il modello predisposto dall’OPRA con i loghi di EBAP-Formazione, Regione Piemonte e dei Soggetti formatori.
Il Soggetto formatore si impegna a:
1. fornire dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività formativa;
2. inviare a EBAP-Formazione, prima del loro avvio, il programma dei corsi di formazione organizzati sul territorio;
3. comunicare al datore di lavoro entro 5 giorni dalla segnalazione telematica la presa in carico dei lavoratori, concordare e sottoscrivere con lo stesso il programma dei corsi ai quali dovranno partecipare i lavoratori;
4. distribuire ai lavoratori e alle lavoratrici partecipanti ai corsi i “quaderni sulla sicurezza” (generale e settoriale), o altro materiale didattico, predisposti da EBAP-Formazione su indicazione dell’OPRA;
5. consentire alla bilateralità di bacino l’eventuale monitoraggio in merito all’adeguatezza della realizzazione del percorso formativo previsto dalla normativa vigente;
6. provvedere alla consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione stampati da EBAP-Formazione;
7. riconoscere a EBAP-Formazione un contributo di 10,00 euro a titolo di rimborso spese di segreteria per ciascun lavoratore, avviato al corso tramite la piattaforma telematica dell’EBAP, al quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione;
8. realizzare i corsi oggetto del presente Protocollo di intesa a costi in linea con quelli normalmente praticati e comunque non superiori a:
- modulo base 4 ore max 70 euro per partecipante
- modulo rischio basso 4 ore + 4 ore 140 euro per partecipante
- modulo rischio medio 4 ore + 8 ore 210 euro per partecipante
- modulo rischio medio 4 ore + 12 ore 280 euro per partecipante 
In ogni caso il costo per le imprese segnalate dei singoli corsi non dovrà superare quello normalmente applicato, pena la revoca del presente protocollo di intesa.
Il Presente Protocollo di intesa ha validità di 12 mesi a far data dalla stipula e s’intenderà automaticamente rinnovato per il medesimo periodo successivo se non disdettato da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata a/r entro 30 giorno dalla naturale scadenza.
Il Soggetto Formatore riconosce comunque a Ebap-Formazione la facoltà di rescindere gli effetti del presente protocollo con effetto immediato nei casi di negligenza e/o disapplicazione degli impegni assunti, fermo restando l’onere di completare l’attività formativa già attivata.

EBAP - FORMAZIONE SOGGETTO FORMATORE