Categoria: 2012
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 17 luglio 2012
Parti: Confcommercio Roma, Confesercenti Roma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil di Roma e Lazio
Settori: Commercio, Roma
Fonte: confesercentiroma.it


Protocollo di intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza antirapina nei luoghi di lavoro

Addì, 17 luglio 2012 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, alla presenza del Direttore Dott. Marco Esposito si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Filcams/Cgil di Roma e Lazio [...], Fisascat/Cisl di Roma e Lazio [...], Uiltucs/Uil di Roma e Lazio [...], le sotto indicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: Confcommercio Roma [...], Confesercenti Roma [...]

Premesso
che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento irrinunciabile per la crescita economica del territorio;
che il territorio di Roma e Provincia, essendo un’area economicamente molto sviluppata, rappresenta una potenziale esposizione a fenomeni malavitosi soprattutto in relazione a settori soggetti a forte rischio di rapina (gioiellerie, farmacie, tabaccherie, ricevitorie, distributori di carburante, sale giochi, ecc.);
che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia la tutela aziendale in riferimento alle persone che vi operano, sia i cittadini in genere che si trovino a stazionare nei locali aziendali;
che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un efficace strumento di deterrenza dei fenomeni criminosi;
che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza delle persone presenti nei locali aziendali, evitando tuttavia la possibilità che le apparecchiature audiovisive possano essere utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori;
che le nuove tecnologie riferite ai sistemi antirapina determinano incertezza nella applicazione delle norme sull’utilizzo di strumenti e di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro (art. 4, L. 300/70);
che esiste un’articolata disciplina contenuta nel codice di protezione dei dati personali D.Lgs 196/03 ed esplicitata dal Garante per la protezione dei dati personali per mezzo di un decalogo sulla videosorveglianza, e da ultimo il provvedimento del 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010;
che sull’argomento si è più volte espresso il Ministero del Lavoro ( interpello n. 2 del 2 marzo 2010, n. 218 del 6 giugno 2006, n. 2975 del 5 dicembre 2005; note n. 6585 del 28 novembre 2006, n. 7393 del 20 maggio 2009, n. 9170 del 22 giugno 2009); da ultimo il Ministero si è espresso con Lettera Circolare n. 7162 del 16 aprile 2012;
che è opportuno recuperare all’attività ispettiva, per contrastare fenomeni di illegalità e di lavoro sommerso, il personale ispettivo impegnato nelle verifiche per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 4, L. 300/70;
le parti, nel pieno rispetto dell’art. 4 della L. 300/70, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell’intento di semplificare le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle menzionate tecnologie presso i luoghi di lavoro, sottoscrivono il seguente protocollo.

Protocollo di intesa
Il presente protocollo è valido ai fini dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza e/o antirapina.
Le parti concordano:
A. sull’obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’interno che all’esterno dei locali dell’impresa, così come previsto dalla disciplina legislativa in materia di privacy;
B. sull’obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di individuare un incaricato alla videosorveglianza tra i lavoratori con il coinvolgimento diretto delle RSA-RSU dove presenti;
C. l’installazione delle telecamere deve avvenire in modo che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; l’eventuale ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio dell’occasionalità e comunque tali riprese non potranno essere utilizzate contro il lavoratore ai fini disciplinari;
D. le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione;
E. l’impresa deve indicare nella piantina predisposta per l’installazione delle telecamere, la dislocazione dell’impianto (cono di ripresa dell’impianto, dislocazione DVR e monitor);
F. 1 ’apparecchiatura di registrazione nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in apposito mobile il cui accesso è consentito esclusivamente all’incaricato alla videosorveglianza, per l’apertura dello stesso mobile occorrerà avvalersi di una chiave in possesso dello stesso incaricato;
G. le registrazioni potranno essere visionate solo in presenza del lavoratore incaricato di cui al punto B) e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni saranno messe a disposizione delle autorità competenti esclusivamente a titolo di prova giudiziaria, fermo restando l’autodistruzione delle registrazioni avvenute precedentemente alle ultime 48 ore.
H. la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.
Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie iscritte agli Enti bilaterali del Terziario Distribuzione e Servizi e del Turismo, di seguito solo “Enti bilaterali” costituiti ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Terziario Distribuzione e Servizi e del Turismo, sottoscritti da Confcommercio e Confesercenti, Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil che dichiarino di applicare integralmente i suddetti contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
L’impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto dopo:
1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere agli Enti bilaterali di cui al presente protocollo. In seno ai medesimi la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della Commissione tecnica per la videosorveglianza, di seguito solo “la Commissione” composta dai rappresentanti delle parti costituenti gli Enti bilaterali, compresa la DTL di Roma al cui rappresentante spetta la funzione di presidenza. Verrà redatto apposito calendario dei lavori in ragione del numero di istanze pervenute. La Commissione vagherà le richieste ed emetterà parere favorevole ovvero parere non favorevole motivato, con sottoscrizione da parte dei componenti;
2. la Commissione invierà il parere rilasciato unitamente all’istanza di autorizzazione predisposta dall’Azienda, alla Direzione Territoriale di Roma che rilascerà autorizzazione ex art. 4 della legge n. 300/70;
3. la Commissione potrà predisporre controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la conformità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all’effettiva situazione aziendale (in particolare potrà verificare la collocazione delle telecamere connessa alla piantina allegata alla richiesta aziendale, il corretto funzionamento e posizionamento dell’impianto di registrazione, la conservazione dei dati ecc.);
4. copia dell’Autorizzazione della DTL di Roma dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa sulla privacy.
La richiesta di parere dovrà essere presentata alla Commissione secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentata in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.
La richiesta di parere potrà essere presentata solo in assenza di accordo sindacale, ovvero nei casi in cui non sia presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale. Quando la richiesta dell’azienda ha come causale il mancato accordo tra Direzione e RSA/RSU, la commissione convocherà le parti per ascoltare le loro ragioni, valutarle e decidere sul da farsi.
Resta ferma la facoltà per le aziende che non intendano fare ricorso al preventivo parere della Commissione, presentare l’istanza direttamente alla DTL di Roma. In tal caso il Direttore della DTL potrà avvalersi, oltreché dell’intervento ispettivo in azienda, anche solo del vaglio da parte della Commissione. Resta, altresì, ferma la possibilità da parte del Direttore della DTL di Roma, di avviare accertamenti in merito presso i luoghi dove si intende installare l’impianto di videosorveglianza.
Nel caso in cui in seno alla Commissione non si raggiunga accordo per esprimere parere sia esso favorevole ovvero non favorevole, il Direttore della DTL di Roma può avviare la procedura per il rilascio del Provvedimento di Autorizzazione così come previsto dall’art. 4 della legge 300/70.

Allegato: schema di istanza da presentare alla Commissione, costituita presso gli Enti bilaterali Territoriali del Terziario Distribuzione e Servizi e del Turismo di cui al presente protocollo e copia della istanza indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma che la Commissione inoltrerà all’Ufficio unitamente al parere favorevole. La modulistica e le disposizioni saranno scaricabili anche dal sito www.ebitroma.il - www.ebtl.il - www.ebiterlazio.it