Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 18 giugno 2013
Validità: 01.07.2013 - 31.12.2015
Parti: Gruppo Allianz e RSA (Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Fna, Snfia, Uilca )
Settori: Credito Assicurazioni, Allianz
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Cap. 2) Mutui e prestiti personali
Art. 1) Mutuo Convenzionato
Art. 2) Prestiti personali
Cap. 3) Agevolazioni ai lavoratori studenti
Cap. 4) Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati
Cap. 5) Diritto all’informazione
Cap. 6) Orario di lavoro e permessi

Art. 1) Orario flessibile
Art. 2) Permessi
Art. 3) Fruizione dei venerdì in occasione di ferie (per i funzionari)
Art. 4) Sospensione dell’attività lavorativa
Art. 5) Festività civili cadenti di domenica
Art. 6) Tolleranza per il personale soggetto a orario rigido
Art. 7) Reperibilità
Art. 8) Turni del centralino sedi di Milano e Trieste
Art. 9) Turni di lavoro operatori Sial
Cap. 7) Funzionari
Art. 1) Ruolo
Art. 2) Formazione e aggiornamento professionale
Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva
Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Cap. 9) Formazione professionale
Cap. 10) Indennità speciali

Cap. 11) Buono pasto
Art. 1)
Art. 2)
Art. 3) Sede di Roma
Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 1) Trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 2) Part-time orizzontale
Art. 3) Part-time misto
Art. 4) Part-time verticale
Cap. 13) Premio aziendale di produttività
Art. 1) PAP fisso
Art. 2) PAP variabile
Art. 3) Regole comuni a PAP fìsso e PAP variabile
Una Tantum
Cap. 14) Personale esterno
Art. 1) Diarie
Art. 2) Rimborsi spese di pernottamento
Art. 3) Rimborso forfettario
Art. 4) Rimborsi spese chilometriche
Art. 5) Spese di parcheggio
Art. 6) Prestito auto
Art. 7) Vettura aziendale per servizio
Art. 8) Fondi spese
Lettera dell’azienda alle RSA
Cap. 15) Trattamento di trasferta per interni
Cap. 16) Genialloyd

Art. 1) Copertura del servizio
Art. 2 ) Schemi di orario settimanali
Art. 3) Indennità di turno
Art. 4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
Art. 5) Permessi
Art. 6) Velo di copertura
Art. 7) Trattamento economico
Art. 8) Mobilità professionale
Art. 9) Turni fissi
Art. 10) Passaggi a Full-Time
Norma transitoria - Una tantum 2013
Lettera alle RSA allegata all’accordo 28 ottobre 2009 di addenda al Cia 14 ottobre 2009
Allegato 1 all’accordo del 28 ottobre 2009 di addenda al Cia 14 ottobre 2009: accordo “pokemon”
Allegato 2) verbale di accordo del 25 ottobre 2005: computo della media provvigionale nelle giornate sostitutive di ex-festività
Cap. 17) Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze
Cap. 18) Previdenza complementare e forme previdenziali

A. Previdenza complementare
B. Collriv
C. Polizza Conto corrente
Cap. 19) Validità ed inscindibilità’ delle disposizioni contrattuali
Cap. 20) Decorrenza e durata
Sezione B

Allegato 1) Protocollo aggiuntivo sulla copertura Kasko per i danni derivanti alle autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio.
Allegato 2) Sinistri
Allegato 3) Commissione paritetica inquadramento
Allegato 4) regolamento per il funzionamento dell’orario flessibile
Allegato 5) Protocollo aggiuntivo sulle pari opportunità
Allegato 6) Protocollo aggiuntivo: lettere delle aziende alle RSA
Allegato 7) Protocollo aggiuntivo sulle ristrutturazioni
Allegato 8) Composizione delle commissioni
Allegato 9) Norme transitorie “zainetto”
Allegato 10) Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto
Tabelle

Testo unico del contratto integrativo aziendale per il personale dipendente non dirigente alle dipendenze delle società Acif, Agcs, Aim, Allianz, Allianz Telematics, Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni, Antoniana Veneta Popolare Vita, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd, Sistemi Informativi Allianz, 18 giugno 2013

Il giorno 18 giugno 2013 tra le Società Acif, Agcs, Aim, Allianz, Allianz Telematics, Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni, Antoniana Veneta Popolare Vita, Creditras Assicurazioni, Creditras Vita, Genialloyd, Sistemi Informativi Allianz [...] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali presso le predette Società costituite da Fisac/Cgil, Fiba/Cisl, Fna, Snfia, Uilca [...], si è convenuto il seguente Testo Unico del Contratto Integrativo Aziendale

Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Cia si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo art. 2 - è regolato dai vigente CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
Acif
Agc&S
Aim
Allianz
Ailianz Telematics
Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni,
Antoniana Veneta Popolare Vita
CreditRas Assicurazioni
Creditras Vita
Genialloyd (salvo capitolo specifico per i dipendenti inquadrati nella parte terza)
Sistemi Informativi Allianz
Nota a verbale n. 1
Le Compagnie qui indicate saranno successivamente indicate come Società.
Nota a verbale n. 2
Qualora, durante la vigenza del presente Cia, per effetto di mutamenti degli assetti societari e/o di gestione del business da parte del Gruppo Allianz ricorressero i presupposti e le condizioni per l’inclusione nel medesimo Cia di società aventi alle dipendenze personale non dirigente, le Parti si incontreranno per verificarne l’effettiva applicabilità.

Art. 3
Al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione si applica esclusivamente la normativa dei seguenti capitoli del Cia Allianz:
Mutui e prestiti personali cap. 2
Agevolazioni per i lavoratori studenti cap. 3
Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati cap. 4
Diritto all’informazione cap. 5
Ambiente e salute cap. 8
Formazione professionale cap. 9
Trattamento di trasferta per il personale esterno
Fondo spese art. 4-cap. 15
Rimborso chilometrico art. 7-cap. 15
Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze cap. 17
Previdenza complementare e forme previdenziali cap. 17
Pari Opportunità all. 5
Al suddetto personale si applica inoltre:
Protocollo aggiuntivo sull’indennizzabilità dei danni derivanti alle autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio all. 1
Lettera delle aziende alle RSA (lettera G) all. 6
Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto all. 10

Cap. 5) Diritto all’informazione
Le parti concordano di regolare l’informazione - fornita anche in formato elettronico - prevista dagli artt. 10 e 11 del CCNL 17/9/2007 e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.
Incontri/argomenti:
1) nel mese di febbraio di ogni anno:
a) con riferimento all’esercizio corrente
-previsioni e prospettive circa le attività delle Compagnie;
-previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;
-eventuali nuovi prodotti immessi dalla Compagnia sul mercato;
-stato e prospettive delle agenzie in gestione diretta;
-stato ed evoluzione delle agenzie;
b) con riferimento all’esercizio precedente
-numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni, con ripartizione per sesso;
2) nel mese di aprile di ogni anno;
a) con riferimento all’esercizio precedente:
- rapporti di lavoro a tempo parziale secondo la regolamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione della relativa prestazione giornaliera;
- percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;
- numero complessivo delle mobilità verificatesi, con l’indicazione dei passaggi di livello, sia per il personale amministrativo che per quello di produzione;
- numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali - delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri.
- andamento della medicina preventiva;
- numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale e relativo inquadramento;
- numero complessivo di iscrizioni per anno scolastico e grado di studi dei lavoratori studenti;
3) nel mese dì giugno di ogni anno:
a) con riferimento all’esercizio precedente:
- costo del lavoro, rispettivamente per il personale amministrativo e di produzione, suddiviso per l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, nonché - per il solo personale amministrativo - l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- per quanto riguarda il servizio sinistri: numero medio dei sinistri in carico ai singoli per modalità di liquidazione (polo, CLD)
b) con riferimento all’esercizio corrente:
- eventuali attività date in appalto nell’ambito della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
- stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 98 e 99 del CCNL 17/9/2007;
4) nel mese di ottobre di ogni anno:
-ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione semestrale (solo per le Compagnie tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti richiesti;
5) in via preventiva almeno 15 giorni prima dell’operatività dell’evento:
comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell’organizzazione delle Compagnie.

Cap. 6) Orario di lavoro e permessi
Art. 1) Orario flessibile

a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all’art. 101 del CCNL vigente, viene praticato l’orario flessibile.
Nel caso di modifiche del CCNL nella distribuzione e durata dell’orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguente-mente necessari.
b) Il funzionamento dell’orario flessibile risulta definito con apposito regolamento riportato in allegato al presente TU.
c) L’orario flessibile si applica a tutti i dipendenti delle Società firmatarie del presente Contratto Integrativo salvo quanto previsto nel comma che segue.
L’orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
Per tale personale continua ad applicarsi l’orario di lavoro attualmente praticato.
Relativamente ai dipendenti inquadrati nel 7° livello - Funzionari, fermo restando quanto disposto dal predetto art. 101 e dagli artt. e seguenti del vigente CCNL, essi si uniformeranno alle disposizioni previste dal presente cap. 6 per quanto a loro applicabili.
In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Compagnie - dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno disporre che i dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare l’orario normale di lavoro in essere prima dell’entrata in vigore dell’orario flessibile.
L’orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Compagnie per periodi che non superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare.
d) Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali.
e 1) Con esclusione di coloro che operano presso la sede di Trieste, per tutti i dipendenti che svolgano attività direzionali e fermo restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al punto a), in conseguenza dell’adozione dell’orario flessibile, è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.0 alle ore 17.00, fatta eccezione per l’intervallo di 1 ora. Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 12.30.
Per quanto riguarda invece l’inizio ed il termine dell’attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l’orario relativo entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 7,45 alle 9,00
termine dalle 17,00 alle 18,15
- il venerdì: inizio dalle 7,45 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 14,00
e 2) Esclusivamente per i dipendenti che svolgano attività direzionali presso la sede di Trieste è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.00 alle ore 17.00, fatta eccezione per l’intervallo, della durata minima di 45 minuti, che può essere usufruito con la seguente modalità: - inizio dalle 12,30 alle 12,45;
- termine dalle 13,30 alle 14,30.
Per quanto riguarda invece l’inizio ed il termine dell’attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l’orario relativo entro i limiti di tempo stabiliti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 17,00 alle 18,30
- il venerdì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 13,45
f) Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 12.30 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore.
Nelle giornate semifestive, fermi restando gli orari di ingresso di cui ai punti e 1) ed e 2), l’attività lavorativa avrà termine alle ore 12.
Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate di norma con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici.
g) La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell’ambito delle ore di flessibilità.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore per i dipendenti di cui al punto e 1) e 7 ore per i dipendenti di cui al punto e 2), sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
Le ore eccedenti il saldo positivo massimo previsto non possono essere considerate lavoro straordinario e non sono retribuite.
Il superamento del saldo negativo del massimo previsto costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell’art. 101 del vigente CCNL e viene trattato di conseguenza.
h) L’effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell’ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere, per i dipendenti di cui al punto e 1) dalle ore 18.15 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14 del venerdì e per i dipendenti di cui al punto e 2) dalle ore 18.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 13.45 del venerdì , con l’osservanza delle vigenti procedure aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o superiore a 10 ore per i dipendenti di cui al punto e 1) e a 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a partire dalle ore 17 dal lunedì al giovedì e a partire dalle 12.30 al venerdì.
Le ore straordinarie non possono essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
i) Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti {in tali casi solo se fruiti a giornate intere) s’intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero.
Nel caso di sciopero, sia all’inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ripristinato il normale orario giornaliero.
j. l) Il c.d. orario normale di lavoro - per l’ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi, etc.) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,30 alle 17,30
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov.)
dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
j. 2) Per i soli dipendenti di cui al punto e 2) il c.d. orario normale dì lavoro - per l’ipotesi di fruizione di permessi diversi da quelli di cui agli artt. 39 1° comma e 115 del vigente CCNL e dei permessi retribuiti del monte ore annuo di cui al cap. 6 art. 2 lettera a) e art. 1 lettera m) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 17,00
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,00 alle 12,00 (dal lun. al venerdì.)
k) Con l’adozione dell’orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto presso le compagnie. 
l) Al personale esterno con funzioni interne non soggetto alla disciplina di cui alla nota a verbale all’art. 101 del vigente CCNL sarà applicato l’orario flessibile secondo le norme che seguono. Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all’art. 101 del vigente CCNL, avrà la possibilità di scegliere l’orario giornaliero entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 8,00 alle 9,00 e termine dalle 17,0 alle 18,00;
- al venerdì: inizio dalle 8,00 alle 9,00 e termine dalle 12,30 alle 13,30 con un minimo di 4 ore di attività obbligatoria;
- nei semifestivi: inizio dalie 8,00 alle 9,00 e termine alle 12,00.
La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell’ambito delle ore di flessibilità.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 6 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente e il c.d. orario normale di lavoro - per l’ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi, etc.) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,30 alle 17,30
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov.)
dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
Nota a verbale
Fermo quanto sopra restano validi eventuali accordi attuali o futuri tra le parti ovvero convenuti fra collaboratore e Responsabile del Servizio diversi dallo schema sopraindicato, al fine di garantire la migliore efficienza operativa delle specifiche strutture periferiche e la conseguente qualità del servizio resa alla clientela.
m) Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell’orario di lavoro, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in sostituzione del riporto, al mese di gennaio di ogni anno, delle ore di lavoro maturate a “credito” nel mese di dicembre dell’anno precedente - per la trasformazione delle stesse (non meno di 1 ora e, comunque, non oltre il massimo previsto) in una corrispondente quantità di ore fruibili - previa comunicazione preventiva - a titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente Cia per l’istituto del monte ore di permesso retribuito annuo.

Art. 7) Reperibilità
Con riferimento alla forte evoluzione dei sistemi informatici quale supporto fondamentale per la gestione di tutte le attività aziendali s rende necessario prevedere, nell’ambito dell’operatività delle società del Gruppo maggiormente coinvolte da tale sviluppo, Sial (Unità Infrastruttura Tecnologica) e Genialloyd (Unità Organizzazione e Sistemi informativi), l’attivazione dell’istituto della reperibilità al fine di garantire la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
A tale scopo le Parti - fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del vigente CCNL e ad integrazione del medesimo - convengono inoltre che:
a) La reperibilità viene espletata al di fuori dei normale orario di lavoro, in particolare:
1. dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
2. il venerdì dalle ore 13 alle ore 8 del giorno successivo;
3. il sabato dalle ore 8 alle ore 8 della domenica successiva;
4. la domenica o altro giorno festivo dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo;
5. il giorno semifestivo dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo.
b) Al personale in reperibilità strutturale o occasionale sarà riconosciuta un’indennità giornaliera [...]
d) Il personale interessato all’istituto della reperibilità - entro il limite annuo di 80 giorni - sarà costituito:
- per Sial e Allianz relativamente alla reperibilità strutturale dai dipendenti svolgenti attività di sistemisti e circa la reperibilità occasionale anche dai dipendenti svolgenti attività di analisti/programmatori;
- per Genialloyd, sia per la reperibilità strutturale che per quella occasionale, tutti i dipendenti appartenenti all’Unità Organizzazione e Sistemi Informativi.
Nota a Verbale
L’impresa conferma che - ferma la normativa di cui sopra - per Genialloyd la necessità di attivare la reperibilità - allo stato attuale - riguarda le giornate del sabato, della domenica e dei festivi con una frequenza media - di norma - di 5 occasioni di reperibilità all’anno per ciascun interessato.

Art. 8) Turni del centralino sedi di Milano e Trieste
La turnistica del centralino comporta lo svolgimento di 33 ore settimanali e la corresponsione della specifica indennità quale indicata al cap.10) Ferma la quantità oraria settimanale e la corresponsione di detta indennità l’azienda si riserva di modificare la specifica turnistica - mediante preventiva comunicazione - in relazione al modificarsi delle esigenze che la giustificano.

Art. 9) Turni di lavoro operatori Sial
1) Copertura del servizio
L’attività di norma sarà svolta giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 01.00 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e tra le 7.00 e le 19.00 il sabato secondo gli schemi di orario che seguono.
2) Schemi di orario settimanali alternativi
a) Una prestazione settimanale di 30 ore (senza il sabato) oppure di 36 ore (con il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 07.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 07.00 alle 13.00 il sabato.
b) Una prestazione settimanale di 36 ore e 15 minuti complessivi (senza il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 12.00 alle 19.15 compresa mezz’ora di intervallo (da effettuare di norma tra le 12.30 e le 14.30) dal lunedì al venerdì.
c) Una prestazione settimanale di 30 ore (senza il sabato) oppure di 36 ore settimanali (con il sabato) avente la seguente distribuzione:
- dalle 19.00 alle 01.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 13.00 alle 19.00 il sabato.
Nota a verbale n. l
In relazione all’osservanza dei predetti orari, le ore di effettivo lavoro richiesto nell’anno non potranno superare le ore di effettivo lavoro già richieste nell’anno dalla precedente disciplina del T.U. 23.1.97
Nota a verbale n.2
Con riferimento alla fruizione dell’intervallo di cui allo schema sub lett. b) e a fronte di particolari situazioni derivanti dall’applicazione di taluni istituti legali e contrattuali (assemblee, sospensione dell’attività in occasione di semifestività, ecc.) i dipendenti che praticano tale schema garantiranno la predetta copertura.
Nello stabilire la rotazione degli addetti sui turni, per quanto riguarda il personale ex-Ras in servizio alla data del 1° luglio 2001, l’azienda si impegna a limitarne l’adibizione nelle giornate del sabato con una cadenza massima di un sabato su tre.
3) Velo di copertura
In ragione delle specificità operativa della “sala macchine” di Sial e della necessità di mantenere attivo il servizio in situazioni di eccezionalità eventualmente coincidenti con domeniche o altre giornate festive o semi festive, a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all’attività prestata e da fruirsi, di norma, entro il mese successivo, previo accordo con il Responsabile dei servizio.
Nota a Verbale
Per eventi eccezionali si intende a titolo esemplificativo:
- introduzione di programmi di particolare rilevanza (es: rilascio nuova procedura sinistri);
- innovazioni normative rilevanti (Euro);
- interventi sull’Hardware di elevato impegno.
4) Permessi
Ai lavoratori operanti con gli schemi di orario e i turni di cui sopra verranno riconosciute due ore di permesso retribuito all’anno che saranno utilizzate a copertura di eventuali ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa, non superiori a 15 minuti ciascuno.
Inoltre, tre ore del monte ore permessi personali di cui all’art. 2 lett. a) potranno essere aggiunte all’istituto di cui al primo comma del presente punto 6) - per un totale di 5 ore di permesso retribuito all’anno - ai fine di coprire eventuali ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa, non superiori a 15 minuti ciascuno.
5) Clausola finale
Le Parti convengono che, in relazione alla necessità di progressivi miglioramenti di un servizio sempre più funzionale alle molteplici esigenze di adeguata corrispondenza tra complessità del prodotto offerto e qualità dei relativi supporti informatici, qualora non fosse sufficiente il ricorso al velo di copertura e l’impiego di lavoratori di nuova assunzione - le Parti si incontreranno per prevedere apposite variazioni alla turnistica sopra prevista.

Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva

Fermo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, a richiesta degli interessati, sono previste le seguenti visite mediche - a carico dell’impresa - presso medici e/o studi medici convenzionati:
- antitumorale femminile:
a) visita senologica e - se prescritto dal medico - mammografia e/o ecografia
b) papilloma virus biennale (sostitutivo, nell’anno di effettuazione, del pap-test annuale);
- antitumorale maschile:
visita urologica annuale (suggerita per persone di almeno 45 anni);
esame P.S.A. solo se prescritto dal medico a seguito dell’esame antitumorale maschile (visita urologica);
- cardiologica per i lavoratori che abbiano superato i 40 anni - annuale;
- esame del sangue solo se prescritto dal medico a seguito dell’esame cardiologico di cui sopra;
- esame ematochimico e urinario mirato: ogni 2 anni dopo il compimento del 50° anno di età e sostitutivo, nell’anno di effettuazione, degli altri esami antitumorali e della visita cardiologica;
Verrà inoltre, ogni anno, somministrato ai lavoratori che lo richiedessero il vaccino antinfluenzale.
I referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati direttamente dai medici incaricati.
Le predette visite mediche saranno, preferibilmente, fissate durante l’orario di lavoro.
Per quanto riguarda il disposto di cui all’art. 50 del CCNL la Commissione “Ambiente e salute” si attiverà affinché - una volta all’anno - il medico o i medici incaricati delle visite tengano un incontro informativo collettivamente con i lavoratori interessati per fornire informazioni di prevenzione e/o di cura in relazione a manifestazioni morbose eventualmente manifestatesi e che riguardino la collettività.
Gli incontri di cui al comma precedente saranno tenuti fuori dall’orario di lavoro e agii stessi potranno partecipare le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nota a verbale
Per quanto concerne le visite mediche del personale con funzioni esterne, in considerazione della peculiarità delle strutture organizzative decentrate, le stesse saranno effettuate presso strutture pubbliche ed il relativo costo (ticket) sarà assunto a proprio carico dalle Aziende su presentazione della corrispondente ricevuta o fattura.
L’effettuazione di tali visite sarà maggiormente favorita l’attuazione di adeguate modalità gestionali ed operative.

Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Le Parti - nel manifestare l’importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell’attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull’opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all’informazione collettiva

Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
L’Azienda si impegna a realizzare annualmente a favore degli RLS una giornata di formazione dedicata all’aggiornamento normativo sul tema della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle novità legislative e regolamentari conseguenti agli obblighi legislativi in materia (D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
Nota a verbale
Su richiesta delle RSA, l’Azienda si rende disponibile a prevedere annualmente un incontro con la presenza dei rappresentanti di Risorse Umane e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Cap. 10) Indennità speciali
Turni sala macchine Sial 2.553,00 euro
Addetti all’ufficio posta, servizi ausiliari 716,00 euro
Addetti all’ufficio fotocopie, stampa, legatoria 1.042,00 euro
Centralinisti 767,00 euro
Cassieri 458,00 euro
Ispettori amministrativi 687,00 euro

Cap. 16) Genialloyd
Il presente capitolo contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale operante presso il Call center Genialloyd come di seguito riportata.

Art. 1) Copertura del servizio
L’attività di norma sarà svolta giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 22 dal lunedì al venerdì e tra le 8 e le 20.15 il sabato.

Art. 2 ) Schemi di orario settimanali
A) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive, sviluppata su 5 giorni, con la seguente distribuzione:
a) per quattro giornate 8 ore di prestazione lavorativa giornaliera e un’ora di intervallo: dalle 9 alle 18 oppure dalle 8.20 alle 17.20
b) per una giornata 5 ore di prestazione lavorativa: dalle 9 alle 14, oppure dalle 14 alle 19, oppure dalle 14.20 alle 19.20;
B) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive distribuite su 6 giorni, pari a 6 ore e 10 minuti e comprensive di 20 minuti di pausa per ogni giornata. Tale pausa sarà ridotta a 10 minuti qualora la prestazione lavorativa effettiva non superi le 3 ore (ad eccezione delle assenze relative ad assemblee nonché a permessi sindacali).
Le fasce settimanali saranno le seguenti:
a: 8,20/14.30
b: 14.05/20.15
c: 15.50/22; il sabato dalle 14.05 alle 20.15
[...]
Viene inoltre precisato che, ferma la necessità di garantire il servizio, nell’ambito degli attuali schemi di orario, ogni dipendente potrà essere’ chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa nella giornata di sabato nella misura massima - come media annuale - di una ogni quattro.
Nota a verbale n. 1
In caso di svolgimento di turni di lavoro su attrezzatura munita di videoterminale, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 175 del Dlgs. 81/2008, L’Impresa si impegna a prevedere una pausa non lavorativa di quindici minuti da effettuarsi, di norma, ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, confermando altresì che nell’ambito dello schema di orario sub lett. B), una pausa non lavorativa avverrà mediante fruizione della prevista pausa di 20 minuti.
Inoltre, con riferimento alla fruizione della pausa di cui allo schema di orario sub lett. B) e a fronte di particolari situazioni derivanti dall’applicazione di taluni istituti legali e contrattuali (sospensione dell’attività in occasione di semifestività, ecc.), i dipendenti che praticano tale schema garantiranno la predetta copertura.
Con particolare riferimento alla indizione di assemblee ex lege 300/1970 le OO.SS. si impegnano ad effettuarle con modalità tali da garantire la continuità del servizio.
L’impresa, nel caso in cui si renda necessario l’introduzione di uno nuovo specifico orario - sempre all’interno degli attuali schemi - provvederà, prima di adottare le decisioni del caso, ad avviare un confronto con le RSA le quali, anche al fine di giungere ad un’eventuale intesa, potranno in tale occasione fare osservazioni e dare suggerimenti in materia.
Relativamente all’impiego di personale, anche di nuova assunzione, con rapporto di lavoro part - time orizzontale e/o verticale, l’impresa conferma la rispondenza di tali contratti alla vigente normativa legale (Dlgs. 25.2.2000, n. 61 e Dlgs. 26.2.2001, n. 100 e seguenti).
Nota a verbale n. 2
L’azienda, inoltre, consentirà a ciascun operatore che ne facesse richiesta la possibilità di effettuare cambi turno giornalieri - fino ad un massimo di dieci al mese - soltanto previa garanzia della sostituzione.
Analogamente - sempre al fine di garantire l’effettività e continuità del servizio - l’utilizzo dei permessi in conto monteore di cui al successivo punto 5), 2° comma potrà avvenire, previa preventiva comunicazione, per non più del 50% del personale previsto in servizio nella giornata per la quale viene avanzata la specifica richiesta; eventuali richieste aggiuntive potranno essere soddisfatte previa apposita autorizzazione.
Nota a verbale n. 3
Nell’assegnare i turni settimanali l’impresa si impegna a preferire, laddove non comprometta l’efficacia operativa del servizio, l’assegnazione di turni che prevedano l’attività svolta su 5 giorni lavorativi settimanali, anziché su 6.
Nota a verbale n. 4
Vengono soppressi e pertanto non sono più disponibili i seguenti turni:
• turno A3 pari a 30 ore settimanali dalle 10.20 alle 15.20
• turno M4 pari a 30 ore settimanali dalle 10.30 alle 16.30
• turno PI pari a 30 ore settimanali dalle 12.00 alle 18.00
• turno P2 pari a 30 ore settimanali dalle 12.30 alle 18.30
• turno X pari a 20 ore settimanali dalle 12.20 alle 16.20
• turno O pari a 20 ore settimanali dalle 13.30 alle 17.30

Art. 4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
Qualora sia praticato il turno fino alle 22 al lavoratore interessato sarà riconosciuta, per l’ora dalle 21 alle 22, oltre alla normale retribuzione, un’indennità aggiuntiva pari al 20 per cento della paga oraria così come calcolata dal vigente CCNL.

Art. 5) Permessi
Ai lavoratori operanti con gli schemi di orario e i turni di cui sopra verranno riconosciute due ore di permesso retribuito all’anno che saranno utilizzate a copertura di eventuali ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa, non superiori a 15 minuti ciascuno.
I medesimi lavoratori potranno fruire del monte ore annuo di cui al Cap. 2) , lett. a), 2° alinea (“Personale non soggetto ad orario flessibile: 16 ore”) del T.U. vigente Cia - da riproporzionarsi in caso di svolgimento della prestazione a part-time - previa preventiva comunicazione.
Inoltre, quattro ore di quest’ultimo monteore potranno essere aggiunte all’istituto di cui al primo comma del presente punto 5) - per un totale di 6 ore di permesso retribuito all’anno - al fine di coprire eventuali ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa, non superiori a 15 minuti ciascuno.
Il sopracitato monteore potrà essere volta a volta attinto per quote di 1 ora; in caso di mancata o parziale fruizione di tali quote la rimanenza continuerà a poter essere goduta a titolo di permesso così come disciplinato dal 2° comma del presente articolo.

Art. 6) Velo di copertura
a) In ragione della specificità operativa tipica di una Compagnia telefonica qual è Genialloyd si renderà necessario il prolungamento di alcuni servizi back-office essenziali all’operatività delle attività front-office di Call-Centre.
In tal senso sarà garantito un “velo di copertura” nelle fasce di orario coincidenti con le attività front-office (particolarmente il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina) per le attività e secondo le quantità indicate nella lettera allegata al presente accordo; le indicazioni in essa contenute - in ogni caso - non sono da intendersi tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione ad eventuali specifiche necessità.
Laddove fosse richiesta tale disponibilità, comunque a rotazione fra gli operatori degli specifici servizi, le ore lavorate in “velo di copertura” saranno corrispondentemente recuperate di norma la settimana successiva previo accordo con il Responsabile del Servizio.
b) Analogamente, nelle attività sia di back-office che di front-office - siano esse svolte full-time ovvero part-time - a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura nelle giornate, con esclusione dell’eventuale loro coincidenza con la domenica, del 14 e 16 agosto {giorno successivo all’Assunzione della B.V.), del 7 dicembre (Patrono della città di Milano), del Venerdì di Pasqua e - tenuto comunque conto di quanto previsto dal Cap. 6, n. 3), punto A. (“Sospensione dell’attività lavorativa”) del vigente Cia - nella parte festiva dei giorni indicati come semifestivi dal vigente CCNL, sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all’attività prestata da fruirsi, di norma la settimana successiva, previo accordo con il Responsabile del Servizio.
Peraltro, in sostituzione del riposo compensativo, viene data la facoltà su richiesta del dipendente, di retribuire le ore lavorate in “velo di copertura”.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, in situazioni diverse dalle precedenti perché caratterizzate dallo svolgimento, per periodi anche prolungati, di attività a forte connotazione commerciale e promozionale (es. Motor Show, Fiere, Supermercati, etc.) l’eventuale coincidenza anche parziale con !e altre giornate festive o semifestive - ferme le vigenti prerogative contrattuali - sarà oggetto di accordo per l’individuazione delle soluzioni ritenute più idonee.

Art. 9) Turni fissi
Con riferimento a quanto già oggetto della Lettera alle RSA allegata all’accordo 28 ottobre 2009 di addenda al Cia 14 ottobre 2009 e di seguito riportata nel presente T.U., Genialloyd conferma la propria disponibilità ad introdurre - a partire dal 1° ottobre 2013 - soluzioni di orario a turni aventi schema fisso concordate con i diretti interessati.
Tali soluzioni - di entità di norma non inferiori a tre mesi - avranno inizialmente carattere di sperimentalità, ferma restando la possibilità di un ritorno a turni variabili laddove gli esiti dell’esperimento non risultassero coerenti con i risultati organizzativi e di business attesi.

Lettera alle RSA allegata all’accordo 28 ottobre 2009 di addenda al Cia 14 ottobre 2009
Milano, 28 ottobre 2009
Spett.li RSA
Fisac/Cgil
Fiba/Cisl
Fna
Snfia
Uilca

Oggetto: Rinnovo della contrattazione integrativa aziendale - Cia Allianz 14.10.2009 - Capitolo Call Center Genialloyd
Con riferimento alla discussione con Voi intervenuta in occasione della sottoscrizione del Capitolo Call Center Genialloyd avvenuta in data odierna, Vi confermiamo quanto segue.
Laddove praticabile e in coerenza con la programmazione delle attività aziendali, in relazione alle molteplici tipologie di esigenze manifestate dai dipendenti interessati, l’azienda proseguirà nella costante ricerca di soluzioni di attribuzioni di orario che possono prevedere, se necessario, anche periodi senza turnazioni variabili perché appunto più rispondenti alle specifiche richieste.
Queste ultime saranno valutate - come già oggi - sulla base di esigenze prevalentemente legate alle necessità personali/familiari o a motivi di studio ovvero a difficoltà nell’utilizzo dei trasporti per raggiungere la sede di lavoro.
Inoltre resta altresì confermato che in sede di sviluppo di nuove iniziative o progetti di business che possono comportare modifiche all’organizzazione del lavoro, l’azienda terrà conto - per quanto possibile - dell’esigenza di introdurre tipologie di turni come sopra indicati prevedendo in tal senso appositi momenti di confronto con i vostri rappresentanti.
Infine l’azienda - in sede di programmazione mensile - cercherà di favorire l’attribuzione di turnistiche settimanali il più possibile omogenee.
Allianz spa
Genialloyd spa


Sezione B
Allegato 4) regolamento per il funzionamento dell’orario flessibile

1) L’orario flessibile
Le ore lavorate in più in un mese che eccedano le 10 ore (7 ore per i dipendenti presso la sede di Trieste) non potranno essere riportate al mese successivo e non verranno considerate ad alcun effetto, e anzi si rammenta che è fatto divieto al personale di trattenersi nei locali di ufficio oltre il normale orario di lavoro, salva autorizzazione (v. contratto nazionale di lavoro).
Le ore lavorate in meno in un mese che eccedano le 10 o 7 ore costituiranno a tutti gli effetti violazione delle norme del CCNL che regolano l’orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione.
Inoltre, gli eventuali ritardi o assenze non giustificati durante le fasce rigide, saranno ugualmente considerati - come sono - violazioni alle norme contrattuali e, salvi i provvedimenti del caso, per essi non verrà corrisposta retribuzione.
Sì precisa che le compensazioni sono possibili esclusivamente tra ore di lavoro che si collocano nelle fasce flessibili e dunque i recuperi in senso negativo o positivo potranno avvenire solo in dette fasce.
2) Casi di inapplicabilità dell’orario flessibile e ripristino dell’orario normale.
L’orario flessibile non si applica ai personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
Non si applica, inoltre, nei casi di assenza per ferie, per malattia, per permessi compensativi di festività abolite.
In tali casi vengono computate a favore del lavoratore, per ogni giorno intero di assenza, otto ore lavorative (cinque al venerdì); per le assenze di mezza giornata vengono computate quattro ore lavorative.
In occasione di astensioni dal lavoro per scioperi che cadano all’inizio o al termine del turno di lavoro dei mattino ovvero dei pomeriggio sarà ripristinato l’orario normale di lavoro: dal lunedì al giovedì in entrata - rispettivamente - h. 8.30 e h. 13.30; in uscita h. 12.30 e h. 17.30; il venerdì in entrata h. 8.00 e in uscita h. 13.00. Per i dipendenti che operano presso la sede di Trieste: dai lunedì al giovedì in entrata - rispettivamente - h. 8.00 e h. 13.00; in uscita h. 12.00 e h. 17.00; il venerdì in entrata h. 8.00 e in uscita h. 13.00
Non si applica, infine, nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario rigido e nei casi di effettuazione di orari personalizzati.
In caso di concessione di permessi retribuiti (con esclusione dei permessi retribuiti ex art. 39, l° comma e art. 115 del vigente CCNL e dei permessi retribuiti del monte ore annuo di cui a Cap. 6 art. 2) lett. a) e - eventualmente – art. 1) lettera m), verranno ripristinati i seguenti orari rigidi: inizio 8,30 se il permesso è in entrata (dalle 8 se venerdì); termine 17,30 se il permesso è in uscita (13 se venerdì). Per i dipendenti che operano presso la sede di Trieste: inizio 8,00 se il permesso è in entrata; termine 17,00 se il permesso è in uscita (13 se venerdì)
In questi casi rimangono inalterati sia gli intervalli sia la possibilità di usufruire della flessibilità nella mezza giornata nella quale non cade il permesso.
I permessi non retribuiti potranno essere chiesti solo per le fasce rigide; conseguentemente verranno addebitate le ore di effettiva assenza.
Nei casi di fruizione di permessi compensativi di festività abolite di sola mezza giornata:
- se richiesti per il mattino, verranno accreditate 4 ore (8,30/12,30); il rientro sarà per tutti gli interessati aite ore 13,30 con possibilità alla sera di utilizzare la fascia di flessibilità;
- se richiesti per il pomeriggio verranno accreditate 4 ore (13,30/17,30) con flessibilità al mattino e uscita alle ore 12,30 per tutti gli interessati.
3) Qualsiasi tipo di permesso di durata inferiore alla mezza giornata o turno di presenza deve comunque garantire almeno un’ora di lavoro utile all’interno del turno stesso.