Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 24 aprile 2013
Validità: 24.04.2013 - 31.12.2013
Parti: Gruppo Assimoco e RSA (Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Fna, Uilca-Uil)
Settori: Credito Assicurazioni, Assimoco
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni Sindacali e Informazione
Art. 3 Pari Opportunità
Art. 4 Formazione
Art. 5 Tutela della salute
Art. 6 Orario flessibile
Art. 7 Orario per il personale adibito ai servizi di cui all’art. 106 CCNL
Art. 8 Lavoro straordinario
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Ferie e festività abolite
Art. 11 Calendario di Lavoro
Art. 12 Permessi
Art. 13 Assemblee ex art. 20 legge 300/70
Art. 14 Lavoratori studenti
Art. 15 Cambiamento di mansioni
Art. 16 Assegnazioni alloggi e Mutuo casa
Art. 17 Anticipazioni sul TFR
Art. 18 Trattamento di trasferta
Art. 19 Prestiti ai dipendenti
Art. 20 Previdenza integrativa
Art. 21 Premio Aziendale di Produttività
Art. 22 Ticket restaurant
Art. 23 Polizza Vita
Art. 24 Polizza Infortuni
Art. 25 Forme assistenziali
Art. 26 Polizze Dipendenti
Art. 27 Decorrenza e durata e varie
Allegati
Allegato n. 1 Definizione caricamenti
Allegato n. 2 Regolamento per l’assegnazione ai dipendenti degli alloggi di proprietà dell’Azienda
Allegato n. 3 Disposizioni relative all’orario di lavoro
Lettera alle RSA
Tabelle

Cia Gruppo Assimoco

Il giorno 24 aprile 2013, in Segrate, tra le Compagnie del Gruppo Assimoco, come successivamente indicate all’art. 1, rappresentate dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e tra la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac/Cgil, la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fiba/Cisl, la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fna, la Rappresentanza Sindacale Aziendale Uilca/Uil, si conviene e si stipula il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Premessa
Il Gruppo Assimoco, in conformità con il Codice Etico approvato dai propri organi statutari, opera per creare valore per i propri Azionisti ed Assicurati e per interpretare e soddisfare i bisogni dei clienti, salvaguardando allo stesso tempo la solidità, la trasparenza e la professionalità della Società, valorizzando le risorse umane attraverso idonei strumenti.
Assimoco individua nella trasparenza e nel dialogo tra le parti sociali elementi utili a favorire l’evoluzione aziendale nel rispetto dei principi etici predetti.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Cia si applica a tutti i dipendenti delle Società Assimoco spa, Assimocovita spa, in seguito definite Gruppo Assimoco, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL 7.3.2012 e che siano in servizio alla data di stipula del presente contratto o successivamente assunti.

Art. 2 Relazioni Sindacali e Informazione
Le parti confermano il reciproco impegno a rafforzare le relazioni sindacali attraverso gli strumenti di informazione e confronto previsti dalle norme di Legge e dai vigenti Contratti Collettivi.
Le parti ritengono altresì di fondamentale valore il coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell’impresa nel comune intento di valorizzazione delle risorse umane e di miglioramento della qualità del servizio.
A tal fine, fermo quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, le Aziende comunicheranno alle RSA, a gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi a movimentazioni avvenute nel semestre precedente in merito a:
• Assunzioni e cessazioni distinte per sesso e livello
• Ricorso a contratti di somministrazione e a tempo determinato e loro successiva trasformazione in contratti a tempo indeterminato
• Richieste e numero lavoratori part-time
• Passaggi di livello ripartiti per sesso
• Nuove aperture di canali di vendita (agenzie in gestione libera, sportelli Banche di Credito Cooperativo, etc.)
• Informazione in merito alle attività cedute in appalto e dei relativi costi
• Informativa sulla tipologia dei corsi effettuati, sul numero di partecipanti e sulle ore di formazione erogate
• Situazione semestrale Banca ore.
L’Azienda informerà altresì le RSA sulle previsioni di assunzioni per il semestre successivo, specificandone le mansioni.
Nello stesso mese le RSA potranno attivare incontri con la Direzione finalizzati alla discussione dei dati sopra citati.

Art. 5 Tutela della salute
Si conviene che nel caso in cui rilevazioni mediche derivanti da visite specialistiche, effettuate nell’ambito di quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, accertino condizioni tali da non permettere al lavoratore/ice di espletare le mansioni fino a quel momento svolte, l’Azienda, ove le proprie esigenze di servizio lo consentano, dovrà adibire l’interessato a mansioni diverse nell’ambito del livello di appartenenza.

Art. 6 Orario flessibile
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 101,103, 104, 105 e 106 e con esclusione dei dipendenti cui si applica la Disciplina Speciale del vigente CCNL si conferma l’istituto dell’orario flessibile, avente le seguenti caratteristiche:
6.1) dal lunedì al giovedì : inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.30
termine dalle ore 17.00 alle ore 18.30 il venerdì inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.30
termine dalle ore 12.30 alle ore 14.30
- per le giornate dal lunedì al giovedì, in via sperimentale, l’intervallo potrà essere effettuato nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 14.00.
In tale fascia oraria l’intervallo avrà una durata minima di 45 minuti ed una durata massima di 1 ora e 15 minuti
- il Venerdì nel caso di prestazione lavorativa superiore alle sei ore è necessario effettuare almeno 15 minuti di intervallo nella fascia compresa tra le 12.30 e le 14.00.
- nelle giornate semifestive l’attività lavorativa avrà inizio nelle fasce di flessibilità previste e terminerà alle ore 12.00
6.2) La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell’ambito delle ore di flessibilità.
Con decorrenza 1.1.2010, potranno essere riportate al mese successivo non più di 12 ore, sia in difetto che in eccesso, rispetto al normale orario di lavoro contrattuale mensile;
6.3) Nel caso di assenza per ferie, malattia e permessi, si intende convenzionalmente ripristinato il seguente orario giornaliero :
dal lunedì al giovedì : 8.30- 12.30 e 13.30-17.30
il venerdì : 8.00-13.00
semifestivo : 8.30 -12.00
6.4) In caso di sciopero, sia all’inizio che al termine dei turni lavorativi, si intende convenzionalmente ripristinato l’orario dei turni di lavoro di cui al punto precedente.
6.5) L’orario flessibile non si applicherà al personale che osserva turni di lavoro di cui all’art. 106 del CCNL e per il quale potrà essere stabilita una diversa distribuzione dell’orario di lavoro.
6.6) Il personale dovrà effettuare le timbrature giornaliere con le modalità previste dall’allegato 3 del presente Cia.
6.7) I dipendenti inquadrati in 7° livello, fermo quanto previsto dal vigente CCNL, effettueranno un’unica timbratura in ingresso in azienda alla mattina.

Art. 7 Orario per il personale adibito ai servizi di cui all’art. 106 CCNL
Fermo quanto previsto dagli artt. 101, 103,104, 105 ed in applicazione dell’articolo 106, i lavoratori addetti alle funzioni sottoindicate osserveranno i seguenti orari:
Centralino telefonico:
1° Turno
dal lunedì al giovedì : inizio ore 8.15 termine ore 17.15
il venerdì : inizio ore 8.00 termine ore 13.00
2° Turno
dal lunedì al giovedì : inizio ore 9.15 termine ore 18.15
il venerdì : inizio ore 9.00 termine ore 14,00
Per entrambi i turni l’intervallo inizia alle 12.30 e termina alle 13.30.
Nelle giornate semifestive si osserverà il seguente orario di lavoro:
inizio ore 8.30
Termine ore 12.00
Assimoco online:
1° Turno
dal lunedì al giovedì : inizio dalle ore 8.00 alle ore 8.30
pausa pranzo dalle ore 12.30 alle 13.30
termine dalle ore 17.00 alle ore 17.30
il venerdì : inizio dalle ore 8.00 alle ore 8.30
termine dalle ore 12.30 alle ore 13.30
In caso di assenza per ferie, malattia e permessi, si intende convenzionalmente ripristinato il seguente orario giornaliero:
dal lunedì al giovedì : dalle ore 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
il venerdì : dalle ore 8.00 alle 13.00
semifestivo : dalle ore 8.30 alle 12.00
2° Turno
dal lunedì al giovedì : inizio dalle ore 9.30 alle ore 10.00
pausa pranzo dalle ore 13.30 alle 14.30
termine dalle ore 18.30 alle ore 19.00
il venerdì : inizio dalle ore 9.00 alle ore 9.30
termine dalle ore 14.00 alle ore 14.30
In caso di assenza per ferie, malattia e permessi, si intende convenzionalmente ripristinato il seguente orario giornaliero:
dal lunedì al giovedì : dalle ore 9.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30 il venerdì : dalle ore 9.00 alle 14.00
semifestivo : dalle ore 8.30 alle 12.00
Ai lavoratori impiegati nell’ambito della struttura Assimoco Online, in relazione alla particolare distribuzione dell’orario di lavoro, viene riconosciuta una indennità annua di lordi Euro 700.

Art. 8 Lavoro straordinario
Lo straordinario, autorizzato preventivamente come stabilito dall’art. 109 del vigente CCNL, potrà essere riconosciuto dopo avere prestato le ore di lavoro contrattuali previste per la giornata e comunque non prima delle ore 17.00.
Il venerdì, lo straordinario potrà essere riconosciuto dopo le ore 14.00, previo l’aver effettuato un intervallo di almeno 15 minuti da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le ore 14,00.
In relazione alla banca ore prevista dall’articolo 115 del CCNL ed in considerazione delle tipicità aziendali e delle intervenute normative in materia di regolamentazione delle ferie, le parti concordano quanto segue:
le prime 50 ore di straordinario saranno retribuite a norma dell’ art. 110 del vigente CCNL, Qualora il dipendente ne faccia richiesta saranno imputate a riposo compensativo.
Le successive ore saranno computate come banca ore usufruibile e regolamentate con le modalità previste dall’art. 115 del CCNL, tenuto conto che non potranno essere utilizzate più di tre ore consecutive prima del godimento di 20 giorni di ferie nel corso dell’anno. Superato tale limite le predette ore potranno essere utilizzate a copertura anche dell’intera giornata lavorativa.
Nota a verbale:
Vista la particolarità della materia le parti concordano che si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per valutare l’andamento dell’istituto. Le parti concordano altresì la proroga dell’intesa sottoscritta in data 19 dicembre 2005.