Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 23 luglio 2013
Validità: 01.08.2013 - 31.12.2014
Parti: C-Global spa e Fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, C-Global
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

1) Norme di applicazione del contratto aziendale
2) Principi Generali
3) Previdenza Complementare
4) Polizza Sanitaria
5) Premio Aziendale
6) Sicurezza del lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro
7) Ticket Pasto
8) Welfare Politiche a favore della maternità / paternità
9) Part-time
10) Orari Aree Professionali
11) Commissioni

Contratto Integrativo Aziendale C-Global spa

Addì, 23 luglio 2013, in Collecchio, C-Global spa e Fabi, Fisac-Cgil, hanno convenuto quanto segue.

1) Norme di applicazione del contratto aziendale
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale C-Global divisione Credito appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi in servizio alla data di stipulazione ed a quello che entrerà in servizio successivamente alla medesima.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale sostituisce tutti i Contratti Integrativi Aziendali Precedenti.
Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 2013, salvo specifiche diverse pattuizioni.
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme del CCNL Abi tempo per tempo vigenti.
Eventuali applicazioni anche parziali del presente Accordo a società del Gruppo formeranno oggetto di informativa alle OO. SS. firmatarie del presente Cia.
Il presente contratto scadrà in data 31 dicembre 2014.
[...]

6) Sicurezza del lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro
L’Azienda manterrà le polizze assicurative in corso, ovvero:
• polizza infortuni professionali ed extraprofessionali (da stipulare previo superamento del periodo di prova).
• polizza conducente relativa a ciascuna autovettura aziendale;
I testi delle polizze assicurative, nonché le eventuali variazioni delle medesime, saranno tempestivamente fomiti alle OO.SS.
L’azienda, inoltre, sensibile alle problematiche di salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico, intende far ricorso alle tecnologie più adatte all’ottenimento dell’obiettivo.
Per l’effettuazione di visite mediche specialistiche non possano effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro, sono concesse 15 ore annue frazionabili retribuite dietro prestazione di apposita documentazione.

8) Welfare Politiche a favore della maternità / paternità
[...]
Al rientro in servizio, dopo il congedo per maternità/paternità, la/il dipendente verrà riassegnata/o nelle stesse mansioni e presso lo stesso ufficio dell’unità operativa presso cui si trovava prima del congedo; laddove siano intervenuti cambiamenti tecnologici e/o legati all’organizzazione del lavoro si conviene che C-Global spa attivi un percorso formativo per il reinserimento in adeguata corrispondente mansione.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori al rientro dalla maternità/paternità verrà data la possibilità di concordare orari che possano adattarsi meglio alle loro esigenze compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri che, terminato il periodo di congedo parentale spettante si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, l’azienda valuterà la possibilità di concedere un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi, in assenza di altri congedi o permessi previsti dalla legge.
Note a verbale:
1. le Parti si incontreranno entro il mese di Settembre 2013 per regolamentare la fruizione “ad ore” del congedo parentale, come previsto dal DDL stabilità 2013.
2. le Parti si incontreranno entro il 31.12.2013 per valutare la possibilità di partecipare a bandi per la conciliazione dei tempi di vita / lavoro, ai sensi della legge 53/2000.

9) Part-time
[...] Nel caso di richieste di lavoro Part Time, C- Global spa nella valutazione delle richieste darà la precedenza ai dipendenti con le seguenti necessità:
1. provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. assistere il coniuge, i figli o i genitori, nonché assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita oppure affetti da patologie oncologiche;
3. assistere il figlio convivente di età non superiore agli anni tredici portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
4. assistere coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
5. curare figli fino a 5 anni di età;
6. curare figli in età compresa tra i 6 e i 14 anni;
7. curare familiari anziani malati o malati cronici;
9. assolvere ad esigenze di studio o di attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991.

10) Orari Aree Professionali
Per tutte le sedi aziendali l’orario in ingresso è fissato alle ore 8:00.
È prevista per tutto il personale un’elasticità di orario in entrata, intesa quale possibilità di posticipare l’ingresso, fino ad un massimo di 60 minuti (ore 9.00) con recupero nel corso della medesima giornata lavorativa.
Il personale a tempo pieno è tenuto a effettuare un intervallo giornaliero di 60 minuti.
L'intervallo potrà essere svolto dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Tale flessibilità deve essere però utilizzata all’interno delle singole unità operative assicurando la continuità del servizio e compatibilmente con le necessità tecnico, organizzative e produttive.
I dipendenti dovranno compensare la maggior durata dell’intervallo, fino al raggiungimento dell’orario giornaliero di lavoro previsto.
L’eventuale ritardato inizio e/o l’anticipato termine dell’intervallo giornaliero non sono considerati prestazione lavorativa fatti salvi i casi di autorizzazione del Responsabile.
Il dipendente può richiedere l'autorizzazione ad effettuare una pausa pranzo ridotta (minimo 30 minuti).
Tale autorizzazione potrà essere concessa dal diretto responsabile solo se la richiesta è compatibile con le esigenza di servizio e dovrà avere carattere saltuario. A fronte di tale autorizzazione, l'uscita
del dipendente potrà avvenire dopo compensazione delle ore 7,30 giornaliere. Nel caso in cui la richiesta abbia carattere di continuità (massimo 1 mese), la stessa dovrà essere motivata. L'azienda raccomanda che l'utilizzo della flessibilità sia sempre improntato al rispetto e alla salvaguardia dell'efficienza del servizio.
Ove si verifichino nuove e/o modificate situazioni operative che non consentano il mantenimento dell'agibilità concessa, il Responsabile potrà revocare la predetta concessione, comunicando il relativo provvedimento scritto all’interessato con preavviso di 10 gg lavorativi.

11) Commissioni
Vista l’importanza degli argomenti di relativa pertinenza, le Parti convengono di costituire entro il mese di Settembre 2013, le seguenti commissioni Azienda-Sindacato:
- Formazione
- Pari opportunità / conciliazione tempi
- Telelavoro