Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 28 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2013
Parti: Assicoop Romagna Futura srl e RSA (Fisac-Cgil)
Settori: Credito Assicurazioni, Assicoop Romagna Futura srl
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Dipendenti inquadrati nella parte prima del CCNL
Art. 1) Generalità
Art. 2) Programmazione - Informazione - Partecipazione
Art. 3) Ambiente di Lavoro e Tutela della Salute
Art. 4) Inquadramenti - Pari Opportunità
Art. 5) Assunzioni
Art. 6) Formazione Professionale - Corsi di Qualificazione
Art. 7) Orario di Lavoro
Art. 8) Straordinario
Art. 9) Ferie e permessi
Art. 10) Malattia
Art. 11) Rimborsi Chilometrici
Art. 12) Missioni e Trasferimenti
Art. 13) Polizze Kasko e Incendio - Furto convenzione agenti Unipol
Art. 14) Coperture Assicurative
Art. 15) Convenzioni Banca Per i Dipendenti
Art. 16) Prestiti ai Dipendenti
Art. 17) Retribuzione Variabile
Art. 18) Quadri
Art. 19) Indennità di Cassa
Art. 20) Indennità N.L.O. (ex Articolo 13 CCNL)
Art. 21) Telefonia Mobile
Art. 22) Buoni Pasto
Dipendenti inquadrati nella parte seconda del CCNL “produttori di agenzia”
Art. 23) Premessa
Art. 24) Organizzazione Del Lavoro
Art. 25) Orario di Lavoro
Art. 26) Ferie e Malattia
Art. 27) Provvigioni - Management Fee - Storni Provvigionali - Norme Generali
Art. 28) Compenso per Gestione Punto Vendita
Art. 29) Coordinatori di Rete
Art. 30) Diaria Giornaliera
Art. 31) Polizza Kasko, incendio e furto
Art. 32) Polizza Infortuni
Art. 33) Gravidanza e Puerperio
Art. 34) Buoni pasto
Art. 35) Retribuzione variabile
Parti comuni
Art. 36) Assemblee Sindacali
Art. 37) Condizioni Contrattuali
Art. 38) Decorrenza e Durata
Allegati
Allegato A Organico Aziendale Anno 2012
Allegato B Mappa degli indicatori per tipologia
Allegato C Griglia indicatori per ruolo commerciale Anno 2012
Allegato D Elenco Punti vendita Anno 2013

Contratto Integrativo Aziendale Assicoop Romagna Futura srl, 28 novembre 2012

Il giorno 28 novembre 2012 in Ravenna, fra Assicoop Romagna Futura srl [...] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale [...], assistiti dal Segretario Generale Fisac Cgil Emilia-Romagna [..], dal Rappresentante Fisac Cgil Ravenna [...], dal Segretario Fisac Cgil Forlì [...], si è proceduto a rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale, come da articolato che segue.
[...]
Si sottoscrive la presente ipotesi di accordo del “Contratto Integrativo Aziendale” composta da n. 38 facciate, compresa la presente.

Dipendenti inquadrati nella parte prima del CCNL
Art. 1) Generalità

La Società Assicoop Romagna Futura e le OO.SS. Aziendali sottolineano la validità di quanto contenuto in apertura del CCNL di categoria circa i temi della “Informazione Preventiva” e del “Contratto Integrativo Aziendale”.
Condividono, in particolare, lo spirito e gli impegni a ciò conseguenti, di un’informazione dell’Impresa ai Dipendenti e alle loro Rappresentanze in materia di bilanci preventivi e consuntivi, andamenti economici, organizzazione del lavoro, produttività e livelli occupazionali.
Ritengono utile, in sede locale, (ai fini di una reciproca chiarezza nei rapporti con il personale) un sistema di programmazione delle attività e degli obiettivi che l’azienda si pone, chiaro e partecipato, con obiettivi di budget, di controllo e di verifica della produzione che poggino su strutture referenti di direzione e di organizzazione dell’attività aziendale.
Riconoscono nella professionalità degli operatori e nella managerialità a tutti i livelli una delle priorità da perseguire (anche attraverso specifiche iniziative di formazione e di studio), per la piena efficienza dell’organizzazione aziendale e del potenziamento e qualificazione della penetrazione commerciale. Oltre alla predisposizione annuale, in sede commerciale e tecnica, dei budget e degli obiettivi dei servizi centrali che coinvolgerà necessariamente i Quadri ed il personale delle Agenzie, nonché l’attuazione di una procedura di controllo della produzione e dell’andamento dei costi e dei premi, l’Azienda s’impegna ad illustrare tutti gli atti e gli orientamenti che si ritengono fondamentali per la vita dell’Azienda. Per ciò stesso, sia per quanto concerne i Quadri tecnici, sia per i Quadri commerciali, è intento del Consiglio di Amministrazione e della Direzione ribadire che il loro coinvolgimento è l’essenza stessa del funzionamento della Struttura organizzativa e si traduce in metodologia di lavoro e in valutazione dei risultati che sono propri delle responsabilità di Direzione.
Naturalmente, Assicoop e OO.SS. Aziendali concordano che il pieno coinvolgimento del personale ai vari livelli di responsabilità e di funzioni è di per se stesso principio di corretta partecipazione ai fatti aziendali, nonché di rispetto dei vincoli contrattuali.
Analogamente l’Assicoop dovrà dispiegare, in termini di analisi di mercato e di valutazioni socioeconomiche del territorio e della realtà romagnola in rapporto alle esigenze dell’azienda, indagini e conoscenze che permettano un più preci so raffronto con le potenzialità dell’UNIPOL e con le primarie Imprese concorrenti in zona.
Circa l’organizzazione del lavoro, si concorda di attuare una programmazione per obiettivi, che tenga conto di un’equilibrata distribuzione del lavoro nei vari uffici (fatta salva la qualità e la particolarità stessa dell’attività assicurativa) orientata comunque ad una maggiore proiezione del personale verso un’ottica di vendita, anche a banco, e d’assistenza alla vendita. I criteri di tale organizzazione vengono presentati analiticamente e formano un metodo coerente di approccio e di conoscenza per ogni lavoratore dei propri ambiti di attività e dei relativi impegni.
La Direzione con l’ausilio dei Responsabili dei vari settori (ognuno per le mansioni loro assegnate), determina il programma di lavoro secondo una logica di azienda provinciale avvalendosi degli incontri, delle riunioni e delle verifiche necessarie con il personale per la miglior attuazione del programma di lavoro nel corso dell’anno.

Art. 2) Programmazione - Informazione - Partecipazione
Per l’avvio di un effettivo processo partecipativo l’Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali, entro i primi mesi d’ogni anno:
a) il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato dalle informazioni necessarie per valutazioni sulla produttività, sull’andamento gestionale e sulle innovazioni;
b) il bilancio preventivo sottolineandone in particolare gli aspetti inerenti gli obiettivi di miglioramento della produttività, consolidamento gestionale, innovazioni.
Saranno inoltre fornite le documentazioni inerenti a piani e programmi annuali e poliennali contenenti indicazioni di linee di sviluppo.
Dopo la consegna dei bilanci, le parti s’incontreranno e l’Azienda fornirà ai delegati sindacali un’adeguata illustrazione degli stessi.
Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 del CCNL vigente, entro il 30/4 d’ogni anno, l’Assicoop convocherà i Delegati Sindacali per fornire l’informativa stabilita.
I budget commerciali saranno illustrati ai Delegati Sindacali dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione
L’informazione preventiva sarà fornita anche nel caso in cui l’Assicoop crei o entri a far parte di Società miste.
Al fine di verificare l’andamento degli obiettivi preventivati l’Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali, i consuntivi periodici del budget commerciale.
L’Azienda s’impegna inoltre a fornire al Consiglio dei Delegati le informazioni circa i seguenti argomenti:
• variazioni qualitative e quantitative degli organici;
• necessità di copertura posizioni;
• organizzazione del lavoro.
Nel caso che l’Azienda programmi innovazioni tecnologiche, darà informazione preventiva alle OO.SS. aziendali.

Art. 3) Ambiente di Lavoro e Tutela della Salute
Le norme applicabili, in materia di ambiente di lavoro e tutela della salute, sono quelle contemplate nel Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni.
In relazione all’articolo 9 della Legge 300 del 20/05/1970 saranno effettuate le visite previste dalle vigenti normative.
Si stabilisce inoltre che in Assicoop Romagna Futura il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà pari a due.

Art. 7) Orario di Lavoro
Presso tutte le sedi dell’Azienda l’attività lavorativa sarà normalmente espletata, secondo turni articolati in due fasce orarie standard:
dal Lunedì al Giovedì:
-la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 13.00;
-la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.30.
il Venerdì
-la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 13.00;
-la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.00. per un totale di 39.5 ore settimanali.
Il recupero orario, rispetto all'orario contrattuale (38 ore settimanali) viene effettuato nel modo seguente:
• n. 7 (sette) giornate di permessi retribuiti da usufruire in accordo con l’Azienda e prefissate per tutto l’anno.
• nei mesi di luglio ed agosto tutti gli uffici osserveranno l’orario estivo, che comporta:
- la chiusura di 8 (otto) venerdì pomeriggio,
- la chiusura pomeridiana nelle due settimane centrali del mese di Agosto con conseguente utilizzo di parte delle ferie annuali o dei suddetti permessi retribuiti a scelta del dipendente; tale scelta sarà effettuata annualmente in occasione della presentazione del piano ferie.
Le assenze dal lavoro dei dipendenti uguali o superiori a 10 (giorni) lavorativi consecutivi, saranno conteggiate ai fini della determinazione del monte ore complessivo d’effettiva presenza, con conseguente riduzione proporzionale dei giorni di permesso retribuito.
Ai dipendenti chiamati abitualmente a svolgere la propria attività anche nella giornata di sabato, si applicherà un orario settimanale di 36 ore.
I dipendenti chiamati a sostituire saltuariamente i colleghi che svolgono abitualmente la propria attività nella giornata di sabato, avranno diritto ad effettuare un riposo compensativo di una durata pari alle ore di servizio effettivamente svolte nella giornata del sabato, maggiorato del 30%.
La Direzione aziendale stabilirà gli orari di apertura al pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l’accesso del pubblico agli uffici sarà comunque consentito fino a 20 (venti) minuti prima del termine della fascia oraria pomeridiana.
In presenza di particolari modalità di organizzazione dell’attività commerciale e/o di specifiche esigenze di servizio presenti nelle diverse strutture aziendali, le Parti si incontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro introducendo, se del caso, forme mirate e temporanee di flessibilità. Qualora tale differente distribuzione dell’orario di lavoro comporti un intervallo tra la fascia oraria antimeridiana e quella pomeridiana pari o inferiore a un’ora e trenta, al dipendente interessato sarà riconosciuta una maggiorazione del buono pasto giornaliero pari a 3 euro.
Per motivate esigenze individuali e famigliari e nel rispetto della piena funzionalità degli uffici, la Direzione aziendale, previa richiesta degli interessati, accorderà ai singoli dipendenti temporanee e limitate elasticità di orario.
Nel caso in cui il CCNL prevedesse una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, le Parti si incontreranno per valutare le eventuali implicazioni che tale riduzione potrà comportare su quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8) Straordinario
L’Azienda informerà preventivamente le OO.SS., per quanto possibile, sull’esigenza di effettuare prestazioni straordinarie; il pagamento del lavoro straordinario sarà effettuato con la retribuzione del mese di competenza.
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dai responsabili preposti, e saranno riconosciute per quote orarie non inferiori ai 60 minuti. Per le quote orarie al di sotto dei 60 minuti ma con il minimo di 15 si effettuerà il solo recupero orario.
Il lavoratore potrà optare di volta in volta per il recupero delle ore di straordinario prestato; tale recupero dovrà essere effettuato, in accordo con l’Azienda, entro il terzo mese successivo alla prestazione stessa. In questo caso la maggiorazione di cui all’articolo 14 del CCNL sarà remunerata. Trimestralmente l’Azienda comunicherà alle OO.SS., su richiesta di queste ultime, il dettaglio degli straordinari fatti.
In caso di lavoro straordinario che riduca la pausa pranzo fino ad 1 ora, al lavoratore verrà corrisposto un ‘buono pasto’ aggiuntivo del valore di Euro 2,50 (euro due virgola cinquanta).

Art. 14) Coperture Assicurative
Polizza “infortuni” professionale ed extraprofessionale
L’Azienda conferma la copertura infortuni in essere per tutto il personale dipendente che prevede le somme assicurate di seguito riportate:
caso morte: 6 volte la retribuzione annua;
caso Invalidità permanente: 8 volte la retribuzione annua, con applicazione della seguente condizione particolare:
“A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Invalidità Permanente di grado fino al 10%, la Società liquida l’indennizzo in base alla percentuale accertata applicata sul 50% della somma assicurata. In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 10%, la Società liquida l’indennizzo in base alla percentuale accertata applicata sulla somma assicurata.”
Per accordo fra le parti l’efficacia di quanto previsto dal presente articolo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2013.
[...]

Dipendenti inquadrati nella parte seconda del CCNL “produttori di agenzia”
Art. 23) Premessa

I produttori dipendenti inquadrati col presente Contratto Integrativo Aziendale, svolgono attività commerciale per conto di Assicoop Romagna Futura e possono operare esclusivamente nel territorio dell’Area Commerciale alla quale sono stati assegnati.
Il produttore dipendente dovrà operare nel rigoroso rispetto delle disposizioni tecnico-assuntive ed amministrative impartite dalla Direzione aziendale; descritte nell’allegato Regolamento consegnato e sottoscritto per accettazione dal produttore; se non preventivamente autorizzato, il produttore dipendente sarà ritenuto personalmente responsabile di ogni deroga alle suddette disposizioni.

Art. 25) Orario di Lavoro
I produttori dipendenti, fermo quanto stabilito dal CCNL, concorderanno con il loro responsabile le modalità di svolgimento dei propri piani di lavoro impegnandosi alla reperibilità negli orari e nei modi da concordarsi caso per caso.
In presenza di particolari forme di organizzazione dell'attività commerciale, le Parti si incontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro che siano funzionali agli orari di apertura del singolo punto vendita.
Tali diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro potranno essere studiate anche in presenza di particolari e verificabili esigenze connesse alla qualità del servizio alla Clientela.

Art. 32) Polizza Infortuni
Vale quanto previsto dall’articolo 14 del presente Contratto Integrativo.

Parti comuni
Art. 36) Assemblee Sindacali

In deroga all'art. 33 del CCNL le ore lavorative utilizzabili per svolgere le assemblee sindacali retribuite vengono elevate da 10 a 12 all’anno.