Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 27 aprile 2012
Validità: 01.05.2012 - 31.12.2012
Parti: Rsa e RSA (Fisac-Cgil, Fna, Fiba-Cisl, Snfia)
Settori: Credito Assicurazioni, Rsa
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Mansioni e professionalità
Art. 3 Formazione
Art. 4 Inquadramento
Art. 5 Sistemi informatici e telematici aziendali
Art. 6 Cral
Art. 7 Tutela della salute
Art. 7 bis Stress correlato
Art. 8 Assenze per malattia
Area sindacale
Art. 9 Applicazione del diritto di informazione
Art. 10 Organizzazione del lavoro
Art. 11 Tutele e procedure di confronto sindacale
Art. 12 Utilizzo della rete intranet - Locali a disposizione dei rappresentanti sindacali aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Responsabilità sociale
Art. 13 Pari opportunità
Art. 14 Mobbing
Art. 15 Priorità assuntive in caso di decesso o grave infermità del dipendente
Forme assicurative ed assistenziali
Art. 16 Forme assicurative ed assistenziali
Previdenza integrativa
Art. 17 Previdenza integrativa
Gestione del tempo
Art. 18 Orario flessibile
Art. 19 Banca delle ore
Art. 20 Part-time
Art. 21 Turni di lavoro/orari differenziati
Art. 22 Permessi
Area economica
Art. 23 Rimborso spese e indennità di trasferta
Art. 24 Buono pasto
Art. 25 Ferie non godute
Art. 26 Personale in prova
Art. 27 Premio aziendale di produttività
Finanziamenti al personale e acquisto di beni/servizi aziendali
Art. 28 Acquisto prima casa
Art. 29 Prestiti personali
Art. 30 Anticipazioni del TFR
Art. 31 Case di proprietà dell’azienda
Art. 32 Polizze varie stipulate dai dipendenti
Art. 33 Decorrenza e durata del contratto
Allegati
Allegato 1 - Modulo per la presentazione della domanda di rimborso mutuo
Allegato 2 - Premio Aziendale di Produttività
Nota transitoria

Contratto integrativo aziendale Rsa, 27 aprile 2012

Il giorno 27 aprile 2012 si sono incontrati in Genova, per Rsa (in seguito anche denominata “Azienda”): il Dr. F.M., Rappresentante Generale per l’Italia e Direttore Generale, il Dr. R.M., Direttore Human Resources [...], e per conto dei Dipendenti, le Rappresentanze Sindacali Aziendali: [...] Rappresentanti Fisac/Cgil, [...] Rappresentanti Fna, [...] Rappresentante Fiba/Cisl, [...] Rappresentanti Snfia, per stipulare il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale è stipulato in osservanza a quanto previsto dall’art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17/9/2007 per la disciplina dei rapporti fra le Imprese d'Assicurazione ed il personale Dipendente
Il presente accordo si applica al personale Dipendente di Rsa - Sun Insurance Office Ltd ed inquadrata ai sensi dell’art. 89 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17/9/2007, ad integrazione della disciplina prevista dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 5 Sistemi informatici e telematici aziendali
[...]
L’Azienda. da parte suo, con riferimento all’art. 4 della legge 300/70, e con riferimento agli strumenti e programmi informatici t telematici funzionanti in Azienda, dichiara, e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ne prendono atto, che tali strumenti verranno utilizzati dall’Azienda esclusivamente per fini organizzativi, produttivi e di sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto dal citato art. 4 legge 300/70, nel presupposto che la vigilanza, ancorché necessaria, non venga esasperata dall’uso di tecnologie che possano rendere la vigilanza stessa continua ed eccessivamente rigida, eliminando ogni zona di autonomia e riservatezza nello svolgimento del lavoro.

Art. 7 Tutela della salute
Fermo quanto stabilito dall’accordo Ania - Sindacati del 18.4 1995 che da applicazione pratica ad alcune delle normative previste dal TU 81/2008 e successive modificazione e integrazioni in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro l’Azienda conferma il proprio impegno a tutelare l’integrità fisica dei Dipendenti, adottando ogni misura, anche su indicazioni dei Rappresentanti dei lavoratori (RLS), indirizzata a rimuovere eventuali fonti di pregiudizio alla salute dei lavoratori, Pertanto, m presenza di tali situazioni, le Parti si incontreranno per individuare gli interventi atti a rimuoverne le cause.
Viene prevista la visita audiometrica per coloro che utilizzano per Servizio le cuffiette, in via esclusiva, fermo quanto previsto dall’art. 52 CCNL.

Art. 7 bis Stress correlato
Le parti riconoscono I valori espressi dall’accordo europeo 8/10/2004 e art. 28 TU 9/04/2008 n. 81 “rischio da stress lavoro correlato”.
La fattiva collaborazione ad ogni livello di responsabilità e di ruolo gerarchico, favoriscono la prevenzione e la risoluzione di quei fenomeni che possono trasformarsi in fattori di rischio da stress lavoro correlato
L’Impreso e le RSA, al fine di prevenire eventuali manifestazioni di tali fenomeni, istituiscono una “Commissione Paritetica per l’analisi e la valutazione del rischio da stress lavoro correlato”.
La Commissione sarà composta da 2 rappresentanti dell’Azienda e 2 rappresentanti delle RSA, con l’apporto di specialisti della materia, ove richiesto.
L’obiettivo sarà quello di analizzare e valutare la situazione aziendale, per fornire ai soggetti contrattuali (Impresa, RLS e RSA) gli strumenti interpretativi utili per individuare:
- i fattori che possono essere causa dell’insorgenza del rischio “Stress da lavoro correlato” e i loro possibili indicatori nell’ambito aziendale:
- le modalità per lo rilevazione e il monitoraggio nel tempo dei fattori individuati, anche con il coinvolgimelo diretto dei lavoratori;
- gli strumenti e i percorsi di informazione e formazione atti ad individuare l’insorgere di tali fattori e le azioni di prevenzione più adeguate;
- gli strumenti e le modalità per consentire la segnalazione da parte dei lavoratori, anche in forma anonima, di situazioni personali riconducibili al fenomeno oggetto di analisi.
Le attività della Commissione saranno verbalizzate e le eventuali proposte verranno comunicate ai Rappresentanti dei Lavoratori per lo Sicurezza.
Tale Commissione, paritetica ed unica costituita anche in ossequio all’art. 13, dovrà insediarsi entro 60 gg dalla data di rinnovo del presente Cia e si riunirà entro i successivi 60 gg per approvare il regolamento di funzionamento.

Area sindacale
Art. 9 Applicazione del diritto di informazione

Con riferimento a quanta prevista dagli artt. 2 (“mansioni e professionalità”), 3 (“Formazione”), 10 (“Organizzazione del lavoro”) del Contratto Integrativo Aziendale ed agli artt. 10 - 11 - 12 (“informazioni a livello aziendale “ e “di gruppo”), 66 - 67 - 68 69 (“corsi professionali”), 98 - 99 (“cambiamento di mansioni”) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché a quanto previsto dall’allegato 18 al Contratta Collettivo Nazionale di Lavoro per la regolamentazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e del contratto a termine e dall’accordo per la regolamentazione dell’apprendistato, le Parti si impegnano ad effettuare un incontro di informazione e verifica sull’applicazione delle predette norme, indicativamente entro il 30 settembre di ciascun anno.
Nel corso di tali incontri che, se necessario, potranno essere seguiti da apposite riunioni di approfondimento, le Parti si adopereranno per raggiungere il massimo reciproco consenso, con la conseguente realizzazione di relazioni sindacali improntate ad un confronto costruttivo, nel rispetto delle Parti.

Art. 10 Organizzazione del lavoro
L’Azienda
- nel quadro di relazioni industriali sempre più orientate a favorire la crescita professionale delle Risorse Umane per un sempre più efficace coinvolgimelo negli obiettivi aziendali;
- allo scopo di promuovere la miglior conoscenza della propria struttura per migliorare ulteriormente l’efficacia della comunicazione interna ed il servizio alla clientela;
- ad integrazione di quanto prevista dall’art. 10 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
s’impegna a mantenere sempre aggiornato la pubblicazione sulla Intranet aziendale dell’organigramma aziendale con i nominativi dei Responsabili e/o Coordinatori di ciascun Servizio o Ufficio, compresi gli Uffici periferici ed i Centri Esterni di liquidazione sinistri.
L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative interne, è disponibile inoltre ad intervenire sull’organizzazione del lavoro per una diversa distribuzione dei lavori monotoni e ripetitivi allo scopo di favorire la crescita delle capacità professionali anche attraverso la rotazione delle mansioni.
In occasione dell’incontro di cui all’art. 9 le Parti potranno esaminare l’organigramma e conoscere le disponibilità per le iniziative di cui al paragrafo precedente.

Art. 11 Tutele e procedure di confronto sindacale
Le Parti concordano sull’importanza di sviluppare una politica attenta sia ai bisogni di Sicurezza e di Stabilità espressi dai Dipendenti che a quelli di Innovazione e competitività necessari al successo dell’Azienda. È in tale contesto che si colloca una cultura di relazioni aziendali improntate al reciproco rispetto, basate sul riconoscimento dei ruoli e sulla fiducia tra la Direzione Risorse Umane e i Rappresentanti dei Lavoratori.
In coerenza con le relazioni sindacali sopra espresse:
1) Nel caso di trasformazioni di rilievo delle strutture organizzative, commerciali e tecnologiche aziendali, con o senza prevedibili conseguenze in ordine ai livelli occupazionali ed alla mobilità territoriale e/o professionale del personale interessato, l’Azienda predisporrà un incontro informativo preventivo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di rendere le RSA stesse idonei interlocutori nei confronti di tutto il personale m merito alle suddette trasformazioni.
2) Si precisa, altresì, che in caso di processi che implicano ristrutturazioni o riorganizzazioni, riposizionamenti strategici, mutamenti ozonizzativi di strutture, con conseguenze sull’occupazione 0 che possono impattare quali/quantitativamente sulla prestazione lavorativa di gruppi di persone (una o più Unit), l’Azienda si uniformerà a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del vigente CCNL per gestire l’impatto di tali processi sui lavoratori stessi.

Art. 12 Utilizzo della rete intranet - Locali a disposizione dei rappresentanti sindacali aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
A precisazione di quanto stabilito dall’Art. 25 della L. 300/1970 l’Azienda mantiene la disponibilità di un database dedicato e consultabile da tutti i Dipendenti, dove possano essere inseriti testi (es. Contratto Integrativo Aziendale) di interesse sindacale e del lavoro. L’Azienda mantiene l’utenza Notes “Rappresentanze Sindacali Aziendali” ed una “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” alle quali hanno accesso rispettivamente le RSA ed le RLS.
L’Azienda consentirà l’utilizzo della rete Intranet e della posta elettronica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per la divulgazione di pubblicazioni, testi e comunicati di interesse strettamente sindacale, del lavoro e della Sicurezza sul lavoro Tale facoltà comprende anche la possibilità dell’invio “All Mail Users”, cioè a tutti gli utenti di posta elettronica di RSA, per brevi messaggi che rimandino l’approfondimento dei contenuti alla citata bacheca elettronica.
Con riferimento all’art 27 delle legge 300/1970, si prende atto che l’Azienda ha messo a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dei RLS un idoneo locale, con dotazione normale di ufficio (sedie, armadietto con serratura) e postazione p.c., stampante e connessione a Intranet e Internet, sito all’interno degli Uffici della Sede di Genova utilizzabile dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e RLS per fini sindacali, secondo le norme generali stabilite dall’art. 18 della legge 300/1970 L’Azienda si impegna inoltre a mantenere a disposizione tale locale o, in caso di rilevanti necessità organizzative, a fornirne uno analogo.

Responsabilità sociale
Art. 14 Mobbing

In attesa di una eventuale disciplina legislativa in materia di mobbing, le Parti riconoscano la rilevanza delle problematiche relative alle violenze morali ed alle persecuzione psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa, sia l’importanza di intraprendere azioni volte all’informazione, alla prevenzione ed alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno. Le parti dichiarano che intraprenderanno tutte le iniziative - anche in base alle proposte ricevute in argomento dalla Commissione paritetica di cui agli artt. 7bis e 13 - che reputano necessarie per prevenire le condizioni di disagio, garantire la piena tutela della dignità della persona e monitorare ed evitare l’insorgenza di comportamenti che possono produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale.

Gestione del tempo
Art. 18 Orario flessibile

L’orario normale di lavoro è il seguente:
Da lunedì a giovedì
Mattina 8.30 - 13.00 Pomeriggio 14.00 -17.30
Venerdì
Mattina 8.15 - 13.15
Semi festivi dal Lunedì al Giovedì
Mattina 8.30 - 12.00
Semifestivi il Venerdì
Mattina 8.15 - 12.00
I Dipendenti possono scegliere liberamente l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa entro i Seguenti limiti ;
Da Lunedì a Giovedì :

8,00-9,15 9,15-12,45 12,45 -13,00 13,45-14,15 14,15-17,00 17,00-1845
Fascia Flessibile Fascia di presenza obbligataria Fascia Flessibile Fascia Flessibile Fascia di presenza obbligatoria Fascia Flessibile

Venerdì

8,00-9,15 9,15-12,45 12,45 -14,15
Fascia Flessibile Fascia di presenza obbligataria Fascia Flessibile

Fermi restando i limiti di cui sopra, i Dipendenti dovranno garantire un mimmo di sei ore e quarantacinque minuti di lavoro dal Lunedì al Giovedì e di tre ore e mezza di lavoro il Venerdì
Esistono pertanto delle fasce di rigidità in cui tutti i Dipendenti debbono essere presenti al lavoro. Queste fasce sono comprese tra le ore 9.15 e le ore 17.00 do lunedì a giovedì, tra le ore 9.15 e le ore 12,45 il venerdì e tra le ore 9,15 e le ore 12 nei giorni semifestivi.
Il tempo di lavoro decorre dalla registrazione effettuata mediante l’apposito sistema di rilevazione presenza, che dovrà avvenire al momento di ingresso in Azienda, sempreché la timbratura d’ingresso non sia anteriore alle ore 8,00 e 13.45. In tali casi il computo del tempo di lavoro decorrerà comunque da quell’orario
La compensazione delle ore di lavoro, che sarà al minuto primo, deve avvenire nell’ambito del mese con la possibilità di riportare al mese successivo non più di 8 ore in eccesso e 4 in difetto rispetto al monte ore mensile contrattuale di ogni singolo lavoratore, tale conguaglio dovrà essere effettuato nell’ambito delle fasce di flessibilità di cui sopra.
Gli eventuali superamenti delirano contrattuale, per essere qualificati come lavoro Straordinario, devono rispondere alle seguenti condizioni:
- essere preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- avere una durata continuativa di almeno un’ora r, successive mezze ore, con una tolleranza di cinque minuti; si precisa che il conteggio dello straordinario decorrerà dopo che siano trascorse almeno otto ore o nel caso di Venerdì, cinque ore,
- eccedere effettivamente le ore lavorative mensili contrattualmente previste (mediamente 160);
- le ore di straordinario non potranno comunque eccedere il totale di ore identificato come “Massimo ore di straordinario consentite” nel modulo “Riepilogo Mensile Straordinari”’ on line, formato dal saldo ore del mese a cui si riferisce lo straordinario e dal saldo ore del mese precedente lo stesso.
Poiché, le ultime due delle suddette condizioni potranno essere verificate solo a fine mese, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo la Direzione Risorse Umane inoltrerà via e-mail ai Dipendenti il riepilogo delle ore mensili effettivamente lavorate (o equiparabili). In caso di richiesta di pagamento di ore di straordinario il Dipendente dovrà compilare il suddetto modulo ed inviarlo in revisione alla Direzione Risorse Umane che. una volta revisionato, provvederà all’invio dello stesso in approvazione secondo il ciclo stabilito dalla Direzione Risorse Umane stessa.
La richiesta di pagamento delle ore di straordinario deve pervenire alla Direzione Risorse Umane entro il secondo mese successivo a quello di maturazione dello straordinario. In caso di mancata comunicazione, il saldo “Massimo ore di Straordinario consentite” verrà considerato a credito nei limiti previsti dalle norme sull’orario flessibile.
È prevista l’automatico irrigidimento dell’orario (8,30 -13/14 - 17,30 dal lunedì al giovedì; 8,15 - 13,15 il venerdì) al verificarsi di determinate condizioni:
- scioperi nelle ore di entrato (in tal caso l’irrigidimento riguarda solo il turno mattutino);
- scioperi nelle ore di uscito (in tal caso l’irrigidimento riguardo solo il turno pomeridiano);
- malattie;
- riposi per allattamento;
- permessi retribuiti e non retribuiti accordati per giornate intere, per mezza giornata in entrata o in uscita
A seguito dell’introduzione dell’orario flessibile, le eventuali uscite dall’Azienda per ragioni personali all’interno degli orari come sopra definiti, devono avere carattere di eccezionalità. Tali uscite devono essere preventivamente approvate dal diretto Responsabile utilizzando l’apposito modulo on line presente sulla Intranet Aziendale.
Il recupero dei permessi potrà essere effettuato sia all’interno che all’esterno delle fasce di flessibilità.
Dovranno altresì essere preventivamente comunicate, salvo casi di forza maggiore, anche gli altri tipi di timbrature anomale, comprese le uscite per trasferta o servizio (da queste ultime sono ovviamente esentati gli addetti all’ufficio Posta).
Nell’ambito, quindi, delle fasce di flessibilità oraria, la scelta dell’orario di lavoro è demandata al diretto interessato, fermo restando il mimmo giornaliero e mensile stabilito; pertanto l’Azienda non potrà influenzare dette Scelte né direttamente né indirettamente attraverso la propria organizzazione.
L’orario elastico e tutti i comma sin qui enunciati nel presente articolo non si applicano ai Funzionari ed ai Dipendenti di 6° livello di cui alla Sez. B) dell’art. 92 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Qualora si dovessero rilevare motivi di disagio organizzativo o comportamenti non in linea con lo spirito del presente accordo, le Parti concordano di rivedere globalmente quanto in questa sede definito.
Le Parti concordano pure di ritrovarsi qualora dovessero insorgere problemi di interpretazione del presente accordo o qualora m conseguenza di disposizioni contrattuali o di legge dovessero emergere aspetti contrastanti con la presente regolamentazione.
Nota a verbale
L’Azienda richiama i Dipendenti ad un puntuale rispetto dell’orario di lavoro e del monte ore minimo previsto, riservandosi di applicare agli eventuali recidivi i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 19 Banca delle ore
Viene riportato qui di seguita l’Accordo stipulato in data 16 Novembre 2005.
Con riferimento all’Art. 115 del CCNL, le Parti convengono/precisano quanto segue:
a) la Banca delle Ore entrerà in vigore il 01/12/2005 e il conteggio delle ore partirà da tale data per concludersi il 30/11 di ogni anno;
b) Sono soggetti alla Banca delle Ore tutti i dipendenti che effettuano lavoro straordinario o lavoro supplementare:
c) Entro il 31/12/2005, ogni dipendente soggetto alla Banca delle Ore comunicherà per iscritto alla Direzione Risorse Umane se intende aderire o meno alla suddetta Banca. Per il personale che dichiarerà la propria intenzione di aderire, tutte le ore di lavoro Straordinario feriale o lavoro supplementare autorizzate ed effettuate confluiranno nella Banca delle Ore. Al personale che dichiarerà di non aderire continuerà a venire corrisposto il trattamento economico così come previsto dal vigente CCNL. Il personale potrà modificare la propria posizione entro l’Ottobre di ogni anno, mediante comunicazione scritta alla direzione Risorse Umane. In mancanza di tale comunicazione verrà osservato il regime dell’anno precedente.
d) Le ore di straordinario festivo o notturno del personale che avrà deciso di aderire alla Banca delle Ore saranno compensate con una maggiorazione oraria pari a quella prevista dagli artt. 110, 111 e 112 CCNL 18/07/2003 (rispettivamente 30% e 45% corrispondenti ad un totale di 78 e 87 minuti).
e) le ore accumulate nella Banca delle Ore potranno essere recuperate nel periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno;
f) Con fa retribuzione del mese di Gennaio di ogni anno verranno liquidate, senza alcuna maggiorazione ed in base alla paga oraria in vigore, le ore accantonate nell’anno precedente e non fruite entro il mese di Dicembre:
g) il dipendente potrà usufruire del recupero delle are maturate in misura minima di mezzora;
h) il recupero potrà avvenire dal mese solare successive a quello di maturazione;
i) a parziale deroga dell’art. 115 CCNL 18/07/2003 - per il solo personale che effettua orario supplementare – l’utilizzo delle ore accumulate dovrà comunque sempre essere concordato tra l’Azienda e l’interessato anche se le ore saranno fruite dopo cinque mesi dalla maturazione del relativo diritto;
j) si precisa che, qualora il dipendente decidesse di usufruire del recupero orario il Venerdì, saranno addebitate alla Banca Ore cinque ore per i primi cinque Venerdì, (mentre per gli eventuali restanti Venerdì saranno addebitate alla Banca Ore 8 ore) e qualora il dipendente decidesse di usufruire del recupero orario un giorno semi festivo, saranno addebitate alla Banca Ore tre ore e mezza;
k) resta fermo quanto stabilito dall’Art 18 del Cia Orario flessibile e quanto stabilito dall’Art. 22 del Cia - Permessi.
La presente normativa deve intendersi a carattere sperimentale e le Parti si impegnano fin dora ad incontrarsi per esaminare e risolvere di comune accordo eventuali problematiche che emergessero dall’applicazione pratica delle regole di cui sopra.


Art. 21 Turni di lavoro/orari differenziati
Come da richiesta avanzata dall’Azienda Si concordano i principi guida di un Accordo sui turni di lavoro per la Funzione Centro Servizi Intermediari (Csi), al fine di ampliare la disponibilità del servizio volto agli intermediari, che troverà applicazione a partire dal prossimo 1° Settembre 2012:
- l’accordo è da considerarsi sperimentale e temporaneo con una validità di 12 mesi; le Parti si incontreranno almeno 60 giorni prima della sua scadenza, per verificare se sussistono le condizioni e i termini per una eventuale proroga;
- i dipendenti interessati al presente accordo sono coloro che prestano la propria attività nel Settore Csi Motor, alla data della firma del presente accordo;
- i dipendenti che entreranno a far parte del settore Csi Motor della Funzione in oggetto successivamente alla decorrenza del presente Accordo, avranno la possibilità di scegliere volontariamente se effettuare la propria prestazione lavorativa su turni;
- il numero massimo dei dipendenti che possono entrare nell’Accordo è pari a 10;
- ferme restando le 37 ore Settimanali ed il limite massimo delle 8 ore giornaliere, ed impregiudicata la possibilità di compiere lavoro straordinario se autorizzato, vengono previsti i seguenti tre prevalenti differenti turni, che verranno assegnati ad omogenea rotazione:
8.30 - 17.30 con pausa 13-14 dal lunedì al giovedì e 8,30 -13,30 il venerdì;
8.00 - 17,00 con pausa 13-14 dal lunedì al giovedì e 8.00 - 13,00 il venerdì;
9.00 - 18,00 con pausa 13-14 in 4 giorni includo venerdì e 13,00 - 18,00 il 5° giorno.
Resta inteso che l’organizzazione e la gestione della turnistica settimanale è demandata ai responsabili del servizio nell’ambito delle norme di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro degli addetti, con particolare riferimento all’orario di lavoro, al lavoro straordinario, alle ferie ed ai permessi;
- l’Azienda a fronte dell’impegno assunto, riconoscerà a ciascun dipendente facente parte del presente Accordo, un’indennità di turno pari ad curo 65,00 lorde settimanali, quando vengono lavorate almeno il 60% delle ore settimanali del turno assegnato;
• il ricorso al lavoro Straordinario terrà conto di quanto previsto dal CCNL in vigore
Rimane ovviamente facoltà delle parti richiedere incontri di verifica durante il periodo di validità del presente Accordo
Qualora l’Azienda ritenesse opportuno:
A) Introdurre ulteriori turni o diversa modulazione;
R) Estendere la turnazione ad altri settori
sottoporrà tali esigenze alle RSA per eventualmente concordarne l’attuazione, secondo quanto previsto all’art. 106 CCNL.