Categoria: 2008
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Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 20 novembre 2008
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil Padova
Settori: Industria, Padova
Fonte: confindustria.pd.it


Protocollo d’intesa tra Confindustria Padova e Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Padova in materia di sicurezza del lavoro

- Premesso che il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro valorizza e rafforza il ruolo degli organismi paritetici sia provinciali che regionali.
- Preso atto del Protocollo Regionale sottoscritto in data 28.05.2008 tra Confindustria Veneto e Cgil, Cisl e Uil del Veneto.
- In coerenza con gli obiettivi dell’OPR, per una miglior diffusione della cultura della sicurezza e della conoscenza del Testo Unico.

In data 20 novembre 2008 presso la sede di Confindustria Padova si sono incontrati: Confindustria Padova [...], Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Padova [...]

Le Parti dopo ampia e approfondita valutazione sul Testo Unico della Sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81), condividono il principio per cui la riduzione degli infortuni si attua principalmente attraverso la cultura della prevenzione, il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, la modifica di comportamenti a rischio.
Sottoscrivendo il presente Protocollo d’intesa i firmatari individuano nell’OPP lo strumento privilegiato per la realizzazione degli obiettivi di informazione, formazione e miglioramento della prevenzione di cui all’art. 51 del T.U.
Pertanto le Parti ognuna per quanto di competenza si impegnano a sensibilizzare le imprese del territorio e i lavoratori sulle nuove disposizioni di tutela apportate dal Testo Unico, mediante:
- puntuale informazione circa la necessaria formazione per gli RLS e per tutti i lavoratori e, concordato con Inail, per gli RLST;
- la promozione di adeguata collaborazione tra i Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ciò al fine di garantire la miglior formazione sui i rischi specifici esistenti in azienda;
- l’adozione in accordo tra RSPP, RLS e RLST di ogni necessario intervento teso al miglioramento delle condizioni di rischio.
Le Parti convengono che, successivamente alle riunioni periodiche ex art. 35 T.U., sia esaminata in appositi incontri di informazione e formazione ex artt. 36 e 37 T.U. la casistica degli infortuni avvenuti, la relazione del medico competente e l’aggiornamento delle disposizioni atte a evitare i rischi di infortunio con i relativi programmi di attuazione.
A tali incontri saranno ammessi i dipendenti aziendali a titolo formativo e informativo, eventualmente suddivisi per reparto o categoria, e su richiesta di uno dei soggetti di cui all’art. 35 T.U. gli stessi potranno tenersi durante l’orario di lavoro nel limite di 1 ora all’anno, da conteggiarsi in conto formazione. Direzione aziendale e RLS si accorderanno sulle modalità di svolgimento dell’incontro e sulla possibilità di prevedere la presenza di una rappresentanza paritaria dell’OPP.
In alternativa l’OPP, al quale spetta anche il compito di monitorare l’andamento degli incontri, potrà fare richiesta di partecipazione.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 comma 11 T.U., le Parti ritenendo la formazione dei lavoratori e in particolar modo del RLS un elemento strategico di prevenzione dal rischio infortunistico, al fine di facilitare la fruizione della formazione per i rischi specifici presenti in azienda (c.d. 12 ore) verificate le condizioni, promuoveranno l’organizzazione di corsi rivolti ad aziende dello stesso settore o filiera, individuate mediante codice ATECO o altro criterio compatibile con lo scopo. Le aziende interessate e attrezzate potranno manifestare la propria disponibilità a ospitare tali corsi all’interno delle proprie strutture.
Le Parti firmatarie del presente Protocollo individuano nell’OPP il soggetto privilegiato per collaborare con organismi istituzionali quali tra gli altri Co.Co.Pro. Inail, Spisal, Sistema Scuola (in riferimento alle normative regionali che il Testo Unico richiama), con i quali potranno essere sottoscritti specifici accordi relativamente ai compiti previsti in materia.
L’OPP potrà richiedere all’ente di formazione le liste contenenti i nominativi degli RLS e RLST ed RSPP formati. Le OO.SS. forniranno i nominativi degli RLS e RLST eletti o designati, quanto sopra nel rispetto della normativa sulla Privacy.