Responsabilità del committente per infortunio subito da un lavoratore dipendente dell'impresa appaltatrice: in particolare non era stato impedito il lavoro su ponteggi privi di misure di sicurezza adeguate e così un lavoratore era precipitato da 7 metri rimanendo invalido per l'85% - Il ricorso lamentava la non applicabilità del D.Lgs. n. 494 del 1996 e del successivo D.Lgs. n. 528 del 1999 poichè detta normativa non era riferibile agli appalti il cui incarico di progettazione era stato conferito prima del 24/3/1997.
La Corte rigetta il ricorso poichè è indubbia l'applicabilità della direttiva cantieri atteso che l'incarico era stato sicuramente conferito dopo il 24/3/1997.
Inoltre  "è stata ampiamente messa in luce la concreta posizione assunta nel cantiere dal prevenuto, quale coordinatore della tempistica dei lavori, di controllo del cantiere e di coordinatore delle diverse imprese che lavoravano in loco, il che inequivocabilmente comporta l'assunzione del dovere di osservanza delle prescrizioni di prevenzione con la conseguenza che la responsabilità per eventuali trasgressioni in proposito e per gli infortuni eziologicamente connessi alle violazioni si trasferiscono in modo esclusivo o concorrenziale (con l'appaltatore) nella sfera del soggetto agente."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 19/04/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. LUCERI Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto

1. G.A. veniva tratto a giudizio, unitamente a V. R. (fratello della parte offesa V.T. e suo datore di lavoro), per rispondere del reato di cui agli artt. 590, 583 c.p., in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 27 e 69, per avere procurato a V.T. lesioni personali gravissime (trauma vertebrale frattura mielica D9, con esiti invalidanti del 85%) con colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, nonchè nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare, gli imputati erano accusati di non avere impedito l'esecuzione di lavorazioni sui ponteggi allestiti su due fabbricati viciniori collegati da una passerella, siti in (OMISSIS), malgrado le aperture verso il vuoto non fossero adeguatamente protette con parapetti e tavole fermapiede; nè essi si erano assicurati circa la stabilità e sicurezza della passatoia e della presenza del sottoponte di sicurezza.
Così era avvenuto che V.T., il quale si trovava sul ponteggio corrispondente al primo piano di uno dei due immobili, dovendosi spostare sull'altro ponteggio posto accanto, saltava da una altezza di 70 cm sulla tavola sottostante che cedeva, per cui il lavoratore, mancando il sottoponte, precipitava a terra dall'altezza di circa 7 metri, riportando come esito finale la paralisi dalla vita in giù. (fatto accaduto il (OMISSIS)).
V.R. concordava la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ed il processo proseguiva nei confronti di G.A..

2. In fatto era emerso che i lavori per la ristrutturazione dei fabbricati erano stati appaltati nel 1995 dalla Società Cortili del Ticinese S.R.L. (proprietaria dell'area su cui insistevano le costruzioni), di cui il G. era socio di maggioranza, alla Società Edil Monari fallita nel (OMISSIS); comunque i lavori erano stati poi sospesi per circa tre anni dal Comune di Milano che aveva ritenuto non sufficiente la presentazione della DIA trattandosi di opere di ristrutturazione per le quali era necessario il rilascio della concessione edilizia.
Detto provvedimento era stato emesso nel dicembre 1999 e di conseguenza la Soc. Cortili del Ticinese aveva dapprima appaltato i lavori per il ripristino del cantiere alla Soc. Strutture 2.000, di cui era dipendente il lavoratore infortunato, e successivamente nel 2000 era stato stipulato altro contratto di appalto con la medesima società per il completamento dei lavori di ristrutturazione degli stabili.

3. Il Tribunale di Milano - giudice monocratico, con sentenza in data 26/1/2006, dichiarava G. colpevole per il delitto ascritto e, concesse le attenuati generiche ritenute equivalenti all'aggravante, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione convertita nella pena pecuniaria di Euro 4.500,00, di multa; lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, riconoscendo la provvisionale di Euro 500.000.

4. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Milano, con decisione del 19/4/2007, confermava in punto di responsabilità le statuizioni del Giudice di primo grado; riduceva la provvisionale concessa ad Euro 250,000.
Osservava la Corte di merito che il G. era da ritenersi committente di fatto dei lavori appaltati alla Soc. Strutture 2.000 in quanto egli era il gestore in prima persona di tutta l'attività che faceva capo alla Soc. Cortili del Ticinese; aveva sottoscritto il contratto di appalto ed a lui era applicabile la c.d. normativa - cantieri (D.Lgs. n. 494 del 1996, e le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999), atteso che l'attività esecutiva della progettazione conclusasi con il rilascio della licenza edilizia in data 2/12/1999 aveva avuto luogo per intero dopo il 24/3/1997 data di entrata in vigore della disciplina suindicata.
Aggiungeva il Giudice di Appello che risultava che l'imputato aveva svolto il ruolo di coordinatore della tempistica dei lavori nel cantiere, di controllo del cantiere, dal che discendeva la sua necessaria frequente presenza in loco.
In particolare, per sua stessa ammissione, il predetto aveva coordinato le varie imprese presenti nel cantiere, oltre la Soc. Strutture 2.000, e cioè quelle addette all'installazione di tapparelle,serramenti, ascensori, rivestimenti, opere di gesso : proprio tale attività compiuta dal prevenuto, comportante una concreta ingerenza nell'organizzazione dell'appalto e nel coordinamento organico delle varie lavorazioni in corso, determinava la configurazione di specifici obblighi a suo carico ai fini della tutela della sicurezza e prevenzione degli infortuni.

5. G.A. avanzava ricorso per cassazione.
Eccepiva la violazione dell'art. 415 bis c.p.p., rilevando che nell'avviso di conclusioni delle indagini gli era stata attribuita la responsabilità dell'occorso con la qualifica di direttore dei lavori, mentre nel decreto di citazione a giudizio gli era stata attribuita la qualifica di direttore del cantiere.
Analogamente, rilevava che i giudici erano incorsi nella violazione dell'art. 521 c.p.p.,(correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza), poichè egli era stato tratto a giudizio in qualità di "direttore di cantiere", ed invece era stato considerato responsabile in sentenza per il reato ascritto anche quale committente ed in tale veste gli era stato addebitato di non avere ottemperato alla normativa - cantieri di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996.
Ribadiva la non applicabilità nel caso di specie della disciplina ora menzionata e delle successive norme di modifica (D.Lgs. n. 528 del 1999: v. in particolare l'art. 25): difatti, detta normativa, per espressa previsione di legge, non era riferibile agli appalti il cui incarico di progettazione era stato conferito prima del 24/3/1997.
D'altro canto, nel caso in esame, tutta la documentazione prodotta per il conseguimento della concessione edilizia, rilasciata nel dicembre 1999, faceva richiamo alla progettazione effettuata nel 1995 in occasione della presentazione dell'originaria DIA.
Osservava ancora il ricorrente che i giudici di merito non avevano fornito alcun elemento attestante in concreto la sua assunta ingerenza nell'attività lavorativa espletata nel cantiere ed in specie in quella esercitata dall'appaltatore Soc. Strutture 2.000, tale da giustificare l'addebito penale rivoltogli per un infortunio occorso ad un dipendente dell'appaltatore stesso.
La parte civile presentava memoria.





Diritto

6. Il ricorso va rigettato perchè infondato.

A) Si osserva, in ordine al primo motivo di doglianza, che appare irrilevante la non perfetta coincidenza tra il fatto indicato nell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., e quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio ex artt. 550 e 552 c.p.p..
Difatti, il differente tenore testuale dei due atti (l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., richiede la sommaria enunciazione del fatto ed invece l'art. 552 c.p.p., prevede l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa) rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto di essi, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità (v. così, Cass. 30/1/2004 n. 11.405).

B) Infondata è l'eccepita violazione dell'art. 521 c.p.p..
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in modo condivisibile, che non si ha violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza quando la condotta omissiva contestata, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, sia rimasta inalterata, ma sia stata dal giudice (mutata solo la fonte (normativa - regolamentare o pattizia) dell'obbligo in base al quale il soggetto è tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa.
Per vero, non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo costituisca parte del fatto - reato e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, considerata questa come accadimento storico che si inquadra nell'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice. (v. così, Cass. 10/11/2005 n 47.365).
Sotto altro analogo profilo, è stato anche affermato che, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta o la specificazione di un particolare profilo di colpa, rispetto a quelli originariamente contestati, non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica dell'imputazione.
Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicchè questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. (v. così, Cass. 4/3/2004 n. 27.851; Cass. 4/5/2005 n. 38.818).
In punto di fatto,poi, va evidenziato che i profili di colpa a carico di G.A. sono stati enucleati in sentenza sia in riferimento alla qualifica attribuitagli di committente che a quella in concreto esercitata di direttore di cantiere.

C) La responsabilità per l'occorso, nei riguardi dell'imputato, è stata individuata correttamente dai Giudici di merito, da un verso, nel mancato rispetto della normativa facente riferimento agli obblighi in tema di prevenzione infortuni sul lavoro gravanti sulla committenza, sulla base della qualificazione in fatto di committente riconosciuta al G..
All'uopo, vengono in considerazione i disposti contenuti nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, che richiama il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, in tema di misure generali di tutela al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere; nonchè il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, che impone al datore di lavoro - committente obblighi di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro nel caso di affidamento, come nel caso di specie, di lavori all'interno della propria azienda o unità produttiva ad imprese appaltatici o lavoratori autonomi.
Nè può dubitarsi, come ampiamente motivato nella decisione di appello, circa l'applicabilità della direttiva - cantieri (D.Lgs. n. 494 del 1996) nell'ipotesi che occupa, atteso che l'incarico di progettazione esecutiva per il conseguimento della concessione edilizia (rilasciata il 2/12/1999) è stato sicuramente conferito, da parte della Società Cortili del Ticinese proprietaria dei fabbricati di (OMISSIS), dopo il 24/3/1997 (data di entrata in vigore della disciplina menzionata), nulla rilevando evidentemente l'eventuale utilizzazione ai fini dell'istanza della documentazione presentata nel 1995 in allegato alla DIA, atto questo non ritenuto idoneo dall'Amministrazione Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori progettati.
D'altro canto, è stata ampiamente messa in luce la concreta posizione assunta nel cantiere dal prevenuto, quale coordinatore della tempistica dei lavori, di controllo del cantiere e di coordinatore delle diverse imprese che lavoravano in loco, il che inequivocabilmente comporta l'assunzione del dovere di osservanza delle prescrizioni di prevenzione con la conseguenza che la responsabilità per eventuali trasgressioni in proposito e per gli infortuni eziologicamente connessi alle violazioni si trasferiscono in modo esclusivo o concorrenziale (con l'appaltatore) nella sfera del soggetto agente.

7. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio.



P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.750,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008