PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO Al RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL” o, congiuntamente al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, “Le Parti”), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6 (codice fiscale ***), legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Massiimo DE FELICE

e

il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (di seguito denominato “Comando Generale” o, congiuntamente all’INAIL, “Le Parti”), con sede in Roma, Viale deii’Arte,16, legalmente rappresentato dal Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio ANGRISANO

PREMESSO CHE


• l’INAIL ha il compito di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di svolgere attività di vigilanza per assicurarne la regolarità e la correttezza;
• il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, co.1, convertito con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato “IPSEMA”) ed ha attribuito le relative funzioni all’INAIL, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
• l’INAIL gestisce, pertanto, le prestazioni economiche connesse all’assistenza sanitaria per il personale navigante nonché le prestazioni ex T.U. n. 151/2001;
• le norme attualmente in vigore attribuiscono al Comando Generale competenze, nel settore marittimo, finalizzate al perseguimento di obiettivi tesi a garantire un ampio sistema di tutela, sicurezza, vivibilità e qualità dei luoghi di lavoro e degli ambienti di vita e di servizio a bordo nel settore su indicato;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, co. 1, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il Decreto Legge 21 giugno 2013, art. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede uno scambio di informazioni in materia di infortuni sul lavoro tra l’Inail e le varie amministrazioni interessate;
• il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, .....” all’art. 7, individua i compiti del personale ispettivo nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;
• il Decreto Legge 31maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” contiene, all’art. 18, disposizioni in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva;
• il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, co. 5, dispone che “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate”;

RITENUTO opportuno potenziare ed implementare i rapporti di collaborazione a suo tempo avviati con il Protocollo d’intesa del 17.11.2004, sottoscritto tra I’IPSEMA e il Comando Generale, stabilendo principi e modalità volti ad assicurare lo scambio di informazioni ritenute utili allo svolgimento delle rispettive attività e a programmare e organizzare azioni congiunte di vigilanza a bordo delle navi mercantili e passeggeri e della pesca nazionale;

RITENUTO opportuno proseguire il percorso di implementazione dei flussi di informazione riconducibili alle inchieste attivate sui sinistri e sugli infortuni marittimi,. attraverso la continua e reciproca collaborazione e partecipazione alle stesse, in applicazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 1124/1965, recante il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

PRESO ATTO della volontà formalmente manifestata, di concerto, dall’INAIL e dal Comando Generale, diretta a definire le modalità della reciproca cooperazione istituzionale,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei sotto indicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d’intesa:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

“Protocollo”: il presente atto convenzionale;
“Parti”: i sottoscrittori del presente protocollo - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera;
“Responsabile”: rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti nell’ambito delle intese raggiunte con il documento convenzionale;

Articolo 2
Finalità.

L’INAIL e il Comando Generale, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine di contribuire alla realizzazione di progetti comuni che, sulla base di un reciproco scambio di informazioni, consentano di migliorare il sistema dei controlli nei settori della navigazione marittima, della pesca e dei porti, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza.

Titolo II
Attività e procedure di collaborazione

Articolo 3
Attività di collaborazione

3.1 L’attività ispettiva dell’INAIL è realizzata nell’ambito della programmazione nazionale e locale, ivi compresi i “progetti speciali”.
3.2 I Responsabili, nell’ambito della rispettiva programmazione annuale dell’attività ispettiva, individuano azioni di vigilanza integrata e promuovono momenti di confronto finalizzati all’ottimizzazione del lavoro svolto da ciascuna delle parti nell’ambito della propria competenza. Il Comando Generale, mediante i propri uffici periferici, collabora, nell’ambito della propria attività ordinaria di controllo, alla verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi.
In tale contesto l’INAIL, attraverso la propria struttura periferica, promuove e favorisce attività ispettive congiunte con gli Uffici marittimi periferici del Comando Generale - nell’ambito delle aree demaniali marittime e portuali, nonché presso i cantieri navali - al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza.
3.3 I Responsabili promuovono sulle materie di comune interesse iniziative volte al miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza del settore specie attraverso la realizzazione di progetti volti allo scambio delle informazioni e l’utilizzo efficiente delle risorse disponibili in un’ottica di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e semplificazione degli adempimenti.
In tale ambito, il Comando Generale, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi, attiva i propri uffici periferici affinché consentano l’acquisizione di elementi informativi, di carattere tecnico, connessi ai sinistri marittimi, con particolare riferimento alle sistemazioni, ambienti di vita e di lavoro della nave.
3.4 Le Parti si impegnano ad avviare iniziative comuni di vigilanza e prevenzione nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, oltre che per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, per consentire anche l’elaborazione di mappe di rischio, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, relativamente alla esposizione ai rischi e delle patologie professionali correlate al lavoro marittimo.

Articolo 4
Procedure di collaborazione

4.1 I referenti a livello centrale per l’attività di programmazione, coordinamento e valutazione in generale delle azioni poste in essere in esecuzione del presente Protocollo sono i Responsabili delle Parti che operano medianti incontri tecnici a carattere periodico indetti congiuntamente;
4.2 I referenti a livello territoriale per l’attività operativa di esecuzione del Protocollo sono per l’INAIL le Direzioni Regionali e per il Comando Generale gli Uffici periferici sede di Compartimento marittimo;
4.3 L’INAIL per la segnalazione di informazioni, notizie ed elementi utili per la prevenzione e la . repressione di fenomeni di lavoro nero nel comparto di riferimento, compreso quello marittimo, nonché per l’acquisizione di informazioni utili per la corretta liquidazione delle prestazioni provvederà ad attivare, i referenti del Comando Generale competenti per territorio;
4.4 I referenti territoriali del Comando Generale, per le attività operative avviate e concluse sulla base delle segnalazioni di cui al punto precedente, comunicano periodicamente all’INAIL i dati sulle risultanze dell’attività svolta;
4.5 I Responsabili svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata’ dal presente Protocollo.

TITOLO III
Disposizioni finali

Articolo 5
Profili formativi

Le Parti, d’intesa, possono organizzare incontri finalizzati all’aggiornamento professionale del personale interessato sulle specifiche attività oggetto del presente Protocollo ovvero partecipare, con propri rappresentanti e mezzi, a incontri della stessa tipologia indetti, d’iniziativa, dalle stesse.

Articolo 6
Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con gli organi d’informazione, riguardanti attività o cooperazioni derivanti dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo ed a livello centrale in modo da assicurare la piena valorizzazione strategica delle scelte operate.

Articolo 7
Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo:
a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovato, con espressa lettera di intenti formalizzata dalle reciproche organizzazioni centrali, per un ulteriore analogo periodo;
b. può essere integrato o modificato di comune accordo, anche prima della scadenza.

Art. 8
Avvio operativo delle attività

L’avvio operativo delle attività previste dal Protocollo avrà luogo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo.

Articolo 9
Responsabili dell’intesa e punti di contatto

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo d’intesa sono:
a. per I’INAIL, il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Rischi;
b. per il Comando Generale, il Capo del 2° Reparto pro tempore.

Roma, 16 settembre 2013


Fonte: inail.it