Tipologia: Verbale
Data firma: 22 febbraio 2012
Parti: Ente Bilaterale Artigianato Trentino
Settori: Artigianato, Trentino
Fonte: ebat.tn.it

Sommario:

Verbale di deliberazione del Comitato di Gestione
Regolamento per la formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza per neo assunti, dipendenti e preposti

Premessa
Parte Prima
Punto 1) Formazione dei lavoratori neo-assunti

Punto 2) Formazione aziendale gestita direttamente dall’azienda
Punto 3) Informazione del lavoratore art. 36 del DLgs. 81-2008
Punto 4) formazione dei collaboratori familiari e soci non datori di lavoro per la sicurezza
Parte Seconda Articolazione del percorso formativo dei lavoratori art. 20, comma 1 D.Lgs. 81-2008
Punto 5) Formazione generale
Punto 6) Formazione specifica
Punto 7) Formazione specifica settori della classe di rischio alto
Parte Terza: Articolazione del percorso formativo dei preposti art. 2 comma 1 lettera e) dlgs 81-2008
Formazione specifica del preposto
Punto 8

Ente Bilaterale Artigianato Trentino
Verbale di deliberazione del Comitato di Gestione
Delibera n 101/2012
Oggetto: Recepimento Accordo Stato Regioni Provincie Autonome G.U. 11 gennaio 2012 Formazione Obbligatoria Neo Assunti e Preposti - Regolamento per la gestione della formazione.


Il giorno 22 febbraio 2012 ad ore 17.15 nella Sala Consiglio dell'Ente Bilaterale Artigianato Trentino, in Trento via San Daniele Comboni, 13 convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Comitato di Gestione:
[...]
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Il Comitato di Gestione :
- Visto l’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Bolzano e Trento del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. il giorno 11gennaio 2012 che è operativo dal giorno 26 gennaio 2012;
- Visti gli Accordo Interconfederale Nazionali del 3 agosto e del 3 dicembre 1992;
- Visto l’Accordo Interconfederale Nazionali del 3 settembre 1996;
- Visto l’accordo Interconfederale provinciale del 21 ottobre 2003 con cui i Soci Fondatori di Ebat hanno costituito l’Organismo per la sicurezza nell'Artigianato (OSA) quale organismo paritetico territoriale ai sensi dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996;
- Visto l'accordo Interconfederale provinciale del 10 settembre 2009 con cui i Soci Fondatori di Ebat confermano OSA quale Organismo paritetico della Sicurezza per l’Artigianato Trentino ne confermano le funzioni, la Segreteria Tecnica in Ebat e che sarà amministrato quale dipartimento di EBAT;
- Visto l’accordo Interconfederale provinciale del 10 settembre 2009 con cui i Soci Fondatori di Ebat confermano OSA quale Organismo paritetico della Sicurezza per l’Artigianato ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- Visto EBAT - OSA è un organismo paritetico, cosi come definito dall'art. 2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
- Visto che EBAT - OSA è l’Ente Bilaterale cosi come definito all'art. 2, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
il Comitato di Gestione all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge delibera di adottare il Regolamento per la Formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza per i Neo-assunti e i Preposti, redatto in conformità all'Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Bolzano e Trento del 21 dicembre 2011 composto di pagine 8 (otto) che viene allegato e fa parte integrante della presente delibera.
Il Regolamento è composto dai seguenti Titoli:
Premessa
Parte Prima:
Punto 1) Formazione dei lavoratori neo - assunti:
Punto 2) Formazione aziendale gestita direttamente dall’azienda:
Punto 3): Informazione del lavoratore art. 36 del DLgs. 81-2008
Punto 4) formazione dei collaboratori familiari e soci non datori di lavoro per la sicurezza
Parte Seconda
Articolazione del percorso formativo dei lavoratori art. 20, comma 1 D.Lgs. 81-2008
Punto 5: Formazione generale :
Punto 6: Formazione specifica :
Punto 7: Formazione specifica settori della classe di rischio alto
Parte Terza:
Articolazione del percorso formativo dei preposti art. 2 comma 1 lettera e) D.Lgs. 81-2008
Formazione specifica del preposto :
Punto 8):
a) Formazione generale del Preposto:
b) Formazione specificità dell’attività del preposto:
Si approva a voti unanimi.
Adunanza chiusa ad ore 19.000

Regolamento per la formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza per neo assunti, dipendenti e preposti
(In conformità dell'Accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 2012 in vigore dal 26 gennaio 2012)

Premessa:
Presso la sede di Ebat il giorno 22 febbraio 2012 si è riunito il Comitato di Gestione dell'organismo OSA per valutarne l'operatività alla luce del sopracitato Accordo, nonché le implicazioni sulle competenze proprie dell'Organismo Bilaterale per la Sicurezza Osa.
In relazione al fatto che EBAT - OSA è un organismo paritetico, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera ee) del DLgs. 81-2008 si è proceduto alla valutazione ai sensi dell'articolo 37, comma 12 del DLgs. 81-2008, allo scopo di raccordare quanto contenuto nel citato Accordo Stato Regioni Province Autonome ai sensi del comma 2 dell'art. 37 DLgs 81- 2008 alla luce della specifica competenza degli organismi paritetici e bilaterali contrattuali richiamati nel citato comma 12 e in riferimento alla Circolare della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 29 luglio 2011.

Parte Prima
Punto 1) Formazione dei lavoratori neo-assunti:

Al fine di adeguarsi allo spirito della normativa in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro, nella tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi produttive sin dal loro primo ingresso nella organizzazione produttiva, si stabilisce che per le aziende in regola con i versamenti da almeno 24 mesi alla Bilateralità Artigiana di Ebat - Osa, viene garantita - entro i primi 60 giorni dall'assunzione - la formazione dei dipendenti neo- assunti.
Organizzazione della formazione:
Per poter accedere a questa formazione, che per l'anno 2012 sarà a titolo gratuito, le aziende dovranno indicare direttamente, o tramite il proprio consulente, e con la compilazione della scheda di iscrizione, il nominativo del lavoratore neo assunto che dovrà essere formato.
La scheda di iscrizione dovrà - pena la nullità - essere compilata in ogni suo campo- è reperibile e scaricabile dal sito internet: www.ebat.tn.it sotto la voce OSA/modulistica/dipendenti neoassunti/MQUA22.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire ad EBAT - OSA via Fax al nr 0461 420746 o tramite posta elettronica certificata a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite email a:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre due giorni dalla data di assunzione.
L'iscrizione, nonché la formazione del dipendente, potrà essere effettuata anche anteriormente alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
La formazione avverrà a Trento, di norma ogni lunedì, e avrà durata di ore 8 di cui 4 ore di Formazione Generale e 4 di Formazione Specifica come dettagliato nella Parte Seconda - Articolazione del percorso formativo lavoratori art. 20 comma 1.Punto 5 - 6 - 7

Punto 2) Formazione aziendale gestita direttamente dall’azienda:
Nel rispetto dei dettami dell'Accordo Stato Regioni Province Autonome ai sensi del comma 2 dell'art. 37 DLgs 81- 2008 alla luce della specifica competenza degli organismi paritetici e bilaterali contrattuali richiamati nel citato comma 12 e in riferimento alla Circolare della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 29 luglio 2011, così come riportato in Premessa, EBAT - Osa è l'Organismo Bilaterale per tutte le Aziende del Trentino che applicano un contratto di lavoro nazionale dell'artigianato, con la sola eccezione del CCNL dell'Edilizia Artigiana.
Coerentemente con questo EBAT - OSA è l'Ente Bilaterale così come definito all'art. 2, comma 1 lettera h) del D.Lgs 10 settembre 2003, nr 276 e successive integrazioni ed è altresì organismo paritetico così come definito all'art. 2, comma1, lettera ee) del D.Lgs 81/2008 a cui le aziende sopra richiamate, che vorranno gestire direttamente la formazione art. 37 D.Lgs 81-2008 devono richiedere preventivamente la collaborazione.
La richiesta riceverà un riscontro da parte di EBAT - OSA del quale l'azienda, che organizza in proprio la formazione, dovrà tenere conto nella pianificazione e nella realizzazione delle attività di formazione.
Qualora la richiesta preventiva non riceva riscontro entro 15 (quindici) giorni di calendario dal suo invio, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e alla realizzazione delle attività formative.

Punto 3) Informazione del lavoratore art. 36 del DLgs. 81-2008
Rimane in capo al Datore di Lavoro di attivare, all'atto dell'assunzione del dipendente, l'Informazione del lavoratore così come previsto dall'art. 36 del DLgs. 81-2008.
Il Datore di Lavoro è tenuto a tenere traccia della informazione effettuata su di una apposita scheda da cui risulti:
Nome cognome e ruolo aziendale del soggetto che ha provveduto all'Informazione
Nome Cognome e dati anagrafici del formato
Data ora e durata della informazione
La durata temporale della informazione dovrà essere adeguata alla complessità aziendale e alla tipologia dei rischi specifici.
Contenuti della informazione:
• rischi generali per la salute e la sicurezza sul lavoro legati all'attività produttiva;
• procedure aziendali che riguardano il primo soccorso, la prevenzione e l'evacuazione antincendio;
• i nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso e all'antincendio;
• i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente aziendale;
• le disposizioni aziendali sui rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta;
• le disposizioni aziendali sui pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa ;
• le disposizioni aziendali sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
La scheda deve essere firmata da chi esegue l'informazione e controfirmata dal lavoratore

Punto 4) formazione dei collaboratori familiari e soci non datori di lavoro per la sicurezza
Così come esplicitato nel più volte richiamato "Accordo Stato Regioni Province Autonome" sono tenuti alla formazione anche i soggetti ex Art. 21 comma 1 del DLgs. 81-2008 , cioè i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis Codice civile.
EBAT - OSA garantirà per l'anno 2012 la formazione di Base anche a questi soggetti purché ne ricorrano le seguenti condizioni:
• Azienda in regola con i versamenti alla Bilateralità Artigiana di Ebat - Osa;
• il Socio o Collaboratore Famigliare non sia attivo in azienda da prima del gennaio 2012.

Parte Seconda
Articolazione del percorso formativo dei lavoratori art. 20, comma 1 D.Lgs. 81-2008

(In conformità dell'Accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 2012 in vigore dal 26 gennaio 2012)

Punto 5) Formazione generale:
La Formazione Generale avverrà in riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 37 Dlgs. 81- 2008 sui contenuti così come di seguito articolati:
• Diritti, doveri e sanzioni;
• La normativa di riferimento DLgs. 81- 2008;
• Organizzazione della prevenzione in azienda e nel sistema artigianato;
• Gli organi di vigilanza e controllo;
• Il concetto di rischio;
• Di danno
• Di prevenzione;
• Di protezione.
Per una durata di ore 4

Punto 6) Formazione specifica:
La Formazione Specifica avverrà in riferimento alla lettera b) comma 1 e comma 3 dell'art. 37 Dlgs. 81- 2008 sui contenuti così come di seguito articolati:
• Rischi e infortuni;
• Procedure di sicurezza;
• Procedure esodo incendi;
• Procedure organizzative del Primo Soccorso
• Incidenti e rischi mancati;
• Altri rischi
• Ambiente di lavoro;
• Microclima e illuminazione;
• DPI;
• Segnaletica;
• Etichettatura schede di sicurezza;
• Emergenze;
• Movimentazione manuale/ meccanica dei carichi;
• Rumore;
• Vibrazioni
Per una durata di ore 2
• Le famiglie dei rischi;
• I Rischi per la sicurezza (ambientali / macchine / impiantistico / prodotti chimici/ cancerogeni /Atex / cadute dall'alto)
• I Rischi per la salute (biologico /prodotti chimici /cancerogeno / nebbie e fumi / polveri / radiazioni elettromagnetiche / video terminali)
• Stress da lavoro - correlato
Per una durata di ore 2
Alla fine della giornata formativa verrà effettuata una verifica degli apprendimenti della formazione attraverso la somministrazione di un test.
All'azienda verrà successivamente inviata una comunicazione di avvenuta formazione e un attestato per la partecipazione del dipendente ai moduli formativi redatti conformemente a quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo Stato Regioni Province Autonome sempre che il dipendente abbia: la frequenza del 90% delle ore di formazione previste.
Saranno a carico della Aziende le eventuali spese di viaggio e di vitto.

Punto 7) Formazione specifica settori della classe di rischio alto:
La Formazione Specifica per i settori della classe di Rischio Alto di cui ai Codici ATECO 2007 così come indicati nell'Accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 2012 in vigore dal 26 gennaio 2012, avverrà in riferimento alla lettera b) comma 1 e comma 3 dell'art. 37 Dlgs. 81- 2008 sui contenuti così come di seguito articolati:
a) Approfondimento sui rischi di categoria e sulle famiglie di rischio con riferimento al profilo di rischio specifico:
• Rischi e infortuni;
• Procedure di sicurezza;
• Procedure esodo incendi;
• Procedure organizzative del Primo Soccorso
• Incidenti e rischi mancati;
• Altri rischi
• Approfondimento sulle famiglie di rischio
• Rischi per la salute;
• Rischi per Sicurezza
Per una durata di ore 4
b) Approfondimento sulle procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico:
Comportamenti nelle emergenze;
Incidenti;
Infortuni mancati Incendio;
Primo soccorso.
Per una durata di ore 4
Alla fine del percorso formativo specifico per settori ad alta classe di rischio verrà effettuato un test di verifica degli apprendimenti della formazione.
Saranno a carico della Aziende le eventuali spese di viaggio e di vitto.

Parte Terza:
Articolazione del percorso formativo dei preposti art. 2 comma 1 lettera e) dlgs 81-2008

(In conformità dell'Accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 2012 in vigore dal 26 gennaio 2012)
La formazione del preposto così come definito dall'art. 2, comma l, lettera e) DLgs. 81-2008 deve comprendere la formazione di cui ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti dallo stesso esercitati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Ai fini di corrispondere allo spirito della normativa in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro, che vuole tutelare i soggetti coinvolti nelle diverse fasi produttive sin dal loro primo approccio all'interno di una qualsiasi situazione produttiva, si stabilisce di garantire entro il giugno 2012 la formazione dei lavoratori già iscritti alla formazione specifica per i Preposti, per le aziende in regola con i versamenti alla Bilateralità Artigiana.
Per poter accedere a questa formazione, che per l'anno 2012 sarà a titolo gratuito, le aziende dovranno aver indicato nell'apposita domanda di iscrizione Formazione del Preposto MQUA21 direttamente o tramite il proprio consulente attraverso la compilazione della scheda di iscrizione il nominativo del lavoratore o dei lavoratori nominato Preposto che dovrà essere formato.
La scheda di iscrizione dovrà - pena la nullità - essere compilata in ogni suo campo- ed è reperibile e scaricabile dal sito internet di www.ebat.tn.it sotto la voce OSA/modulistica/modulo di iscrizione e nomina del Preposto/MQUA21.
La formazione avverrà a livello di Comprensorio, in due mezze giornate di 4 ore ciascuna e avrà durata di ore otto complessive.
EBAT - OSA garantirà per l'anno 2012 la formazione ai Preposti nominati e la cui nomina è stata inoltrata all'Organismo della Sicurezza Artigianato prima del 31 dicembre 2011 purché ricorrano le seguenti condizioni:
• Azienda in regola con i versamenti alla Bilateralità Artigiana di Ebat - Osa da almeno 24 mesi ;
• Lavoratore nominato Preposto abbia frequentato la formazione prevista dall'art. 37 punto 1) comma a) e b) o quello previsto dai CCNL o dagli Accordi Interconfederali in vigore prima dell'Accordo Stato Regioni Province Autonome del 11 gennaio 2012.

Formazione specifica del preposto:
(In conformità dell'Accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla G.U. del 11 gennaio 2012 in vigore dal 26 gennaio 2012)

Punto 8:
I contenuti della formazione del Preposto oltre a quelli già previsti all'art. 37, comma 7 comprendono in relazione agli obblighi previsti dall'art. 19 DLgs. 81-2008
a) Formazione generale del Preposto:
• Il quadro normativo vigente in materia di igiene e sicurezza
• I soggetti del sistema di Prevenzione aziendale (compiti, obblighi, responsabilità);
• Diritto del lavoro:
La figura del Preposto;
La figura del datore di lavoro;
La nozione di dirigente in materia di igiene e sicurezza;
• Incidenti e infortuni mancati;
Per una durata di ore 4
Alla fine del modulo formativo verrà effettuata una verifica degli apprendimenti della formazione
b) Formazione specificità dell'attività del preposto:
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Diritto del lavoro:
Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente La figura del Preposto e i relativi obblighi;
• Individuazione di misure tecniche , organizzative , procedurali di prevenzione e protezione
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare i neoassunti, somministrati, stranieri.
Per una durata di ore 4
Alla fine del percorso formativo specifico per il Preposto, previa la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una verifica obbligatoria degli apprendimenti della formazione con un test.
Il test è finalizzato a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. All'azienda verrà successivamente inviata una comunicazione di avvenuta formazione e un attestato dell'avvenuta partecipazione del dipendente alla formazione del Preposto redatti conformemente a quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo Stato Regioni Province Autonome sempre che il dipendente abbia superato il test di verifica.
Saranno a carico della Aziende le eventuali spese di viaggio e di vitto.