Cassazione Civile, Sez. 3, 24 settembre 2013, n. 21850 - Infortunio mortale e passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 29181/2007 proposto da:
D.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI  SCIPIONI 8, presso lo studio dell'avvocato CRISCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRESPI EZIO, CRESPI MARIO giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato GRAPPINI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOLA MARINO giusta procura in atti;
- controricorrente -
e contro
INAIL;
- intimato -
sul ricorso 506/2008 proposto da:
I.N.A.I.L., in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANDREA giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato GRAPPINI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOLA MARINO giusta procura in atti;
- controricorrente -
e contro
D.G.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2378/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2006 R.G.N. 2694/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato FRANCESCO CRISCI;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato CARLO GARGIULO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.





Fatto




DG. Carmela conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, P.L., G.G. e C. G. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data (Omissis) in un cantiere sito a (Omissis) e nel quale Co.Lu., coniuge dell'attrice, era deceduto.

I convenuti P. e G. si costituivano contestando la domanda mentre il C. restava contumace.

A tale giudizio veniva poi riunito quello introdotto con atto di citazione da D.B.F., Co.Is. e c.i. relativo alla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei medesimi convenuti per le lesioni personali gravissime riportate da D.B.F. nel già ricordato sinistro.

Interveniva nel giudizio anche l'INAIL. Le due cause venivano poi separate, dovendo solo quella proposta dalla D.G. essere trattata dalla "sezione stralcio".

Il Tribunale adito, con sentenza del 29 aprile 2004, condannava in solido, quali corresponsabili dell'infortunio sul lavoro in questione, il P., il C. e il G. al risarcimento dei danni in favore della D.G. e rigettava la domanda proposta dall'INAIL nei confronti dei tre convenuti perchè già accolta nei confronti di P.L. e C. G. con la sentenza n. 12719/03 del 17 settembre del 2003 del medesimo Tribunale e mancando, quanto al G., la prova di quanto della somma di L. 178.774.522 corrisposta dal predetto Ente per la rendita ai superstiti fosse dovuto alla sola attrice.

Avverso la decisione del 29 aprile 2004 il G. proponeva appello, cui resisteva l'appellata D.G..

L'INAIL proponeva appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 ottobre 2006, accoglieva l'appello di G.G. nei confronti di D. G.C. e rigettava l'appello incidentale dell'INAIL, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta nei confronti del G. e compensava tra questi e l'attrice le spese processuali; confermava nel resto la sentenza appellata e compensava tra tutte le parti le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.G.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L'INAIL ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale basato un unico motivo.

Ad entrambi i ricordati ricorsi ha resistito con distinti controricorsi G.G..

D.G.C. e l'INAIL hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..


Diritto


1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. Ai ricorsi in esame si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., - inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (2 ottobre 2006).

3. Con l'unico motivo del ricorso principale, corredato da quesito di diritto, lamentando violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, comma 1, la D.G. deduce che la Corte di merito ha respinto la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti del G. sul presupposto che questi non fosse "consapevole" della inidonea predisposizione dei dispositivi di sicurezza applicati alla gru e sostiene che, pur a voler rimanere nell'ottica della sua presunta "incolpevolezza", il G., comunque, avrebbe violato il disposto della predetta norma secondo cui "le manovre per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo" ma di tanto la Corte meneghina non avrebbe tenuto conto. Assume la ricorrente che anche se, come affermato dalla Corte di merito, il G., semplice manovratore della gru e non tecnico addetto al montaggio ed alla sicurezza, fosse stato incolpevolmente all'oscuro del fatto che non erano in funzione i dispositivi di sicurezza della gru, cionondimeno egli sarebbe stato gravemente negligente ed imprudente nel non evitare di far passare i carichi trasportati "sopra" i lavoratori, così esponendoli, in caso di caduta e di sganciamento, a quel pericolo che la norma già richiamata è volta ad evitare.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, corredato di quesito di diritto, lamentando, a sua volta, la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, comma 1, l'INAIL sostiene che la Corte di merito ha escluso che nell'infortunio sul lavoro accaduto a Co.Lu. si potesse ravvisare una responsabilità colposa a carico del G. in quanto "la causa determinante dell'infortunio non fu nell'errata manovra effettuata da G., nè nel mancato avviso dell'azionamento della gru, e neppure nella difettosa imbracatura del carico, ma nell'omessa installazione dei dispositivi relativi ai sistemi di fermo delle funi", ritenendo là predetta Corte che tali operazioni spettassero esclusivamente al C., montatore della gru, e al P., responsabile del cantiere, mentre il G., operaio privo di specifica qualifica, doveva esclusivamente manovrare sulla pulsantiera, secondo le direttive del C. e, pertanto, non poteva percepire il mancato completamento del montaggio della gru. Sostiene il predetto Ente che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe considerato che, comunque, il G. nella circostanza aveva manovrato la gru e la benna collegata alla fune senza evitare di far passare su Co.Lu. e D.B. F. il carico trasportato, esponendoli, in tal modo, a quel pericolo che la norma già richiamata vuole evitare in caso di caduta anche accidentale del carico sospeso, norma questa che è rivolta a tutti i lavoratori (sia di terra che gruisti) addetti alle manovre di carico e scarico e di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto assolutamente conto.

4.1. Il G. ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'INAIL notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 334 c.p.c., in quanto proposto nei confronti di soggetto diverso dalla ricorrente principale in causa scindibile e non potendo l'appello incidentale tardivo introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale.

4.2. L'eccezione è infondata alla luce del principio affermato, superando il precedente orientamento più restrittivo, da questa Corte e secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (v. Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. 30 aprile 2009, n. 10125 e Cass. 29 marzo 2012, n. 5086).

5. I motivi, che sostanzialmente propongono analoghe censure e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati, evidenziandosi che i riferimenti alla sentenza di primo grado in base ai quali il G. sostiene l'infondatezza del ricorso incidentale dell'INAIL, non sono condivisibili, avendo la Corte di merito chiaramente ritenuto assorbito l'esame delle questioni sollevate al riguardo nel grado di appello (v. sentenza impugnata p. 5, penultimo capoverso della motivazione).

Ed invero dalla stessa ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, sulla base della relazione dell'ASL di (Omissis) del 5 ottobre 2010, si evince chiaramente la omessa considerazione, da parte di quel Giudice, della eventuale efficienza causale del mancato rispetto, da parte del G., del disposto della norma in questione che, come affermato dalla quarta sezione penale di questa Corte con la sentenza del 4 maggio 2004 (dep. 21 giugno 2004), n. 27893, si applica a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza.

6. La sentenza va quindi cassata in relazione alle censure accolte.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013