Regione Liguria
Legge regionale 8 luglio 2013, n. 19
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
B.U.R. 10 luglio 2013, n. 11

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della 1.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 2
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
«3-bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23.».
2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

Art. 3
Modifica all'Allegato B della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. Dopo la lettera n) del paragrafo 1 dell'Allegato B della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
«n-bis) collaudi e verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli stessi articoli, a supporto dell’Autorità di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 4
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando