Regione Puglia
Legge regionale 1 febbraio 2013, n. 2
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”
B.U.R. 5 febbraio 2013, n.18

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


La seguente legge:

Art. 1
Inserimento articolo 2 bis alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis
Soppressione obbligo vidimazione registro degli infortuni

1. Il registro degli infortuni previsto dalla lettera o) dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all’articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell’infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.”.

Art. 2
Inserimento articolo 2 ter alla l.r. 28/2009

1. Dopo l’articolo 2 bis della l. r. n. 28/2009 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter
Soppressione certificato medico di non contagiosità

1. È soppresso l’obbligo della certificazione medica di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 febbraio 2013

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