Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 24 settembre 2013
Validità: 24.09.2013 - 31.12.2013
Parti: Confartigianato Imprese Apla, Gruppo Imprese Artigiane, Cna Provinciale di Parma e
Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Parma
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-P.M.I., Parma
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

Premessa
Politiche a sostegno del settore delle costruzioni
Enti bilaterali
Formazione
Formazione dei RLSA
Sicurezza e CPT
RLST
Concertazione
Elemento variabile della retribuzione EVR
Trasferta operai
Trasferta impiegati
Trasporto
Mensa
Indumenti
Reperibilità
Diritto allo studio
Ferie
Busta paga
Part-time
Durata del contratto
Note a verbale

Ipotesi di accordo in materia di contrattazione collettiva provinciale da valere per le imprese dell’edilizia ed affini dell’artigianato e della piccola impresa industriale, 24 settembre 2013

Addi 24 settembre 2013 in Parma presso la sede della Confartigianato Imprese Apla tra Confartigianato Imprese Apla [...], Gruppo Imprese Artigiane [...], Cna Provinciale di Parma [...] e Fillea Cgil di Parma [...], Filca Cisl di Parma [...], Feneal Uil di Parma [...]

Premesso
che complessivamente il settore delle costruzioni versa in uno stato di grave crisi e che è comunque intenzione delle Parti sottoscrivere il rinnovo del Contratto Provinciale Edilizia Artigianato e PMI valevole per tutte le imprese di tale settore che operano nella Provincia di Parma, con l’obbiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti per il mantenimento della competitività delle imprese ed il miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori si conviene e stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale siglato in data 16/12/2010, da valere per tutte le imprese edili ed affini che operano nella Provincia di Parma e che applicano il CCNL Edilizia Artigianato e P.m.i.

Politiche a sostegno del settore delle costruzioni
Nel contesto della attuale crisi di settore le Parti individuano nelle buone prassi delle relazioni industriali improntate ad un confronto sistematico e finalizzate a soluzioni condivise per la crescita uno strumento importante per cogliere gli obiettivi, non esclusivi ed esaustivi, di seguito individuati:
[...]
• Interventi presso le Amministrazioni Pubbliche per la adozione di criteri stringenti in merito alla selezione delle Imprese in fase di affidamento lavori e di controllo della regolarità contributiva, retributiva e di sicurezza del lavoro.
• Interventi presso le Amministrazioni Pubbliche affinché in fase di aggiudicazione venga  privilegiato il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la sigla di un Protocollo che definisca i criteri per la valutazione delle offerte.
• Interventi presso gli Organi Prefettizi affinché continuino con maggiorato vigore l’attività di monitoraggio e controllo dei cantieri operanti nella Provincia di Parma.
Al fine di cogliere l’obiettivo primario del controllo della regolarità di settore le Parti ribadiscono l’importanza dell’Osservatorio Provinciale del Settore delle Costruzioni istituito con il Protocollo di intesa sottoscritto presso la Prefettura di Parma nel 2006 e operativo in Cassa Edile.
Tale Osservatorio consente la messa a disposizione di un sistema informativo utile ad orientare e politiche a sostegno del settore edile in Provincia, consente la gestione della verifica e a “congruità” e anche attraverso le figure degli Ispettori di Cassa Edile un efficace contrasto al lavoro
Allo scopo di sostenere le importanti misure sopra descritte si conviene di alimentare il Fondo, istituito presso la locale Cassa Edile, denominato “Fondo per la regolarità di settore” attraverso apposita contribuzione mensile pari allo 0,15%.
Nel contempo le Parti, per controbilanciare gli oneri derivanti dalla contribuzione di cu. sopra e non gravare in considerazione della crisi in atto, le imprese con costi aggiuntivi convengono di ridurre in uguale misura (0,15 punti percentuali) l’aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile a titolo di “Fondo Speciale indumenti di lavoro” attualmente pari allo 0,85%.

Enti bilaterali
Le Parti si impegnano alla valorizzazione del Sistema Bilaterale quale strumento di attuazione delle politiche contrattuali e di qualificazione del settore. Per garantirne la funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi statutari le Parti, stante la crisi, che ha inevitabili ripercussioni sull’andamento economico del Sistema, convengono sulla necessità di adeguare l’andamento economico e di procedere ad una attenta analisi della spesa, ad una conseguente razionalizzazione dei costi per pervenire ad un equilibrio di bilancio che metta in sicurezza l’operatività degli Enti con particolare riferimento all’Ente Cassa Edile.

Formazione
Le parti confermano l’importanza strategica della formazione obbligatoria di 16 ore prima dell’ingresso in cantiere introdotta dalla contrattazione nazionale e rivolta agli operai di primo ingresso nel settore edile.
Le parti ritengono importante prevedere nel limite del reperimento delle necessarie risorse pubbliche percorsi formativi afferenti a tematiche tecnico-amministrative che coinvolgano personale femminile.
Ai lavoratori che per espressa volontà dell’impresa di appartenenza abbiano frequentato con esito favorevole corsi di formazione verrà rilasciato dal Centro Servizi Edili un apposito attestato di frequenza nonché - eventualmente - di avvenuto superamento degli esami finali con conseguente registrazione nel libretto personale dei crediti formativi.
Le Parti riconoscono in Fondartigianato uno strumento fondamentale per il finanziamento e la realizzazione di Interventi formativi specifici sia per le Maestranze Impiegate nelle imprese edili che per l’aggiornamento formativo di RLSA e RLST. 

Formazione dei RLSA
Con riferimento al punto 9 dell’Accordo 11 aprile 2011 con il quale le parti firmatarie hanno regolamentato la figura del RLSA eletto nelle Imprese che applicano la presente contrattazione, si conviene che la formazione di aggiornamento annuale per quanti ricoprono tale incarico sarà pari a 4 ore per le Imprese che occupano complessivamente fino a 15 dipendenti, 6 ore per le imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti e 12 ore per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti.
Le imprese con sede in altre Provincie e con lavoratori in trasferta iscritti alla Cassa Edile di Parma sono tenute al versamento dell’aliquota contributiva per il servizio del RLST. Per essere esentate da tale versamento dovranno dimostrare di avere un RLSA validamente eletto che abbia frequentato idoneo corso di formazione e di aggiornamento annuale presso Organismi Paritetici anche di altre Provincie riconosciuti dal Formedil Nazionale o dai Formedil Regionali.

Sicurezza e CPT
Le Parti ribadiscono quale impegno irrinunciabile il perseguire con strumenti idonei la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la diffusione della cultura della sicurezza favorendo la più efficace applicazione ed osservanza delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Le Parti per il conseguimento di tali obiettivi confermano il ruolo svolto dal Comitato Paritetico Territoriale quale organismo di assistenza, consulenza, formazione ed informazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Le Parti ferma l’unitarietà gestionale del Centro Servizi Edili concordano di incontrarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto al fine di definire apposito regolamento per il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale.

RLST

Le parti nel darsi atto del lavoro positivamente svolto dai RLST, convengono, fermo quanto previsto dal verbale di accordo 30 Marzo 2009, di adeguare nella misura del diciassette percento (17%) il costo stimato, di cui al comma 4) del verbale di accordo sopra citato, correlato all’attività dei RLST. Le risorse relative a tale adeguamento verranno attinte dal Fondo di Garanzia RLST alimentato dal Fondo assegni non riscossi istituito presso la Cassa Edile.

Concertazione
Le parti si impegnano a promuovere su richiesta anche di una sola di esse appositi incontri per esaminare singole realtà produttive in appalto pubblico o a partecipazione pubblica del valore complessivo delle opere di 1 mln di Euro con riferimento ad interventi che attengono ad opere di particolare rilievo, anche in subappalto, per le quali si renda opportuno procedere ad un’analisi delle lavorazioni appaltate o subappaltate, alla durata dei lavori, ai piani di sicurezza, agli orari di lavoro, alla occupazione prevista.

Mensa
Le Imprese Edili sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto con contorno e pane e una bevanda non alcoolica utilizzando i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale operanti nella provincia di Parma, con le quali si è stipulata apposita convenzione.
Il prezzo del pasto convenzionato praticato dalle principali imprese del settore (attualmente pari a 12,00 €) viene ripartito in ragione di un terzo a carico dei lavoratori e due terzi a carico dell’impresa. I pasti devono essere messi a disposizione direttamente nei cantieri che occupino almeno 9 (nove) dipendenti (sia propri o insieme ad altre imprese operanti nel cantiere e tenute all’applicazione del presente Accordo) e per i quali sia prevista la durata di almeno due mesi. Qualora non possano realizzarsi le condizioni di cui sopra si ricercheranno idonee soluzioni che potranno essere individuate, a titolo esemplificativo, nella fornitura dei pasti in comune a più cantieri limitrofi occupanti ciascuno meno di 9 (nove) dipendenti usufruendo di impianti fissi di mensa facenti capo alle imprese specializzate sopra indicate (che comunque consentano di ottenere analogo servizio al medesimo costo per i singoli e, in particolare, per gli impiegati). Eventuali diverse soluzioni, quali ad esempio la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi dei cantiere, potranno essere individuate qualora non risulti possibile attuare alcuna delle condizioni di cui sopra, mantenendo tuttavia il criterio secondo il quale a carico dell’impresa non vi siano costi superiori rispetto a quelli che derivano dalla attuazione dei servizio tramite le aziende specializzate sopra citate.
In relazione a ciò si conviene che l’onere aggiuntivo a carico dell’Impresa rispetto al suo onere per il costo base del pasto praticato da dette aziende specializzate non dovrà, in ogni caso, superare il valore di € 3,42.

Indumenti
Le parti confermano il reciproco impegno ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa contrattuale in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro e per la promozione degli obiettivi dalle stesse prefigurati miranti a garantire migliori e più sicure condizioni di lavoro.
In tale ottica si conviene che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Parma dovranno fornire al personale operaio i seguenti indumenti di lavoro:
1) due paia di scarpe (un invernale e un estivo);
2) due paia di pantaloni estivi;
3) un paio di pantaloni invernali;
4) due magliette;
5) un giubbino invernale o una felpa o un pile;
6) un casco e un paio di guanti da lavoro qualora le mansioni lo impongano.
Gli oneri economici per la fornitura degli indumenti di cui sopra saranno mutualizzati presso la Cassa Edile, mediante il versamento di un’aliquota contributiva di ammontare pari allo 0,70% rispetto al precedente 0,85%. Tale aliquota viene ulteriormente ridotta dello 0,30% ( attestandosi quindi al complessivo 0,40%) a seguito dell’Accordo parti Sociali del 19/6/2013 con cui si devolve tale contribuzione dello 0,30% al Fondo APEO istituito presso la Cassa Edile di Parma. La decorrenza di quanto precede si avrà a partire dalla denuncia relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre 2013.
La Cassa Edile rimborserà alle imprese la fattura di acquisto dei d.p.i. al netto di i.v.a. secondo il vigente suo Regolamento.

Reperibilità
L’Impresa che intenda utilizzare la reperibilità esaminerà in apposito incontro con la RSU ( ove presente) e/o con le OO.SS. territoriali le modalità applicative, il numero di lavoratori che intende coinvolgere, la loro professionalità e la rotazione degli stessi. L’incontro si dovrà tenere entro e non oltre 4 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell’impresa. Fermo restando la volontarietà dei lavoratori coinvolti nella reperibilità, verrà ricercata la più ampia adesione ed il coinvolgimento del maggior numero di lavoratori in possesso dei necessari requisiti tecnici.
Verranno fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive di dimostrato impedimento dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Il lavoratore che subentra in sostituzione verrà inserito nei turni di reperibilità definiti secondo una programmazione mensile previa preavviso di 7 giorni.
Le ore di reperibilità non si considereranno ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
In caso di chiamata il lavoratore in reperibilità sarà tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in tempo congruo - comunque non oltre 45 minuti - e dovrà informare l’impresa del prevedibile tempo necessario per raggiungere il luogo dell’intervento.
Per l’effettivo svolgimento della reperibilità verrà riconosciuto al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo e non cumulandolo con quello dovuto per l’intervento. [...]
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’impresa.
Per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento ( partendo dalla propria abitazione) e quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazione alcuna.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il ricorso ai riposi compensativi, e saranno retribuite con la maggiorazione prevista dal vigente CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti e le condizioni di miglior favore che già regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Part-time
Ferme restando le agibilità consentite dal TU 151/2001 in tema di congedo per maternità e congedo parentale a tutela della maternità, le lavoratrici a partire dal compimento del primo anno e fino al compimento del 3 anno di età del bambino potranno inoltrare per iscritto richiesta di part time della durata massima di 12 mesi non frazionabili e con decorrenza dal primo giorno del mese.
La richiesta verrà valutata positivamente dall’impresa che in caso di non accettazione comunicherà all’interessata le motivazioni, esaminando quindi con la stessa soluzioni alternative percorribili.

Durata del contratto
[...]
Si intendono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti Accordi Integrativi Territoriali in quanto applicabili e non superate o in contrasto con il presente Accordo.