Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo
Data firma: 16 novembre 2010
Validità: 16.11.2010-15.11.2012
Parti: Provincia di Parma, Comuni di Parma, Borgo Val di Taro, Fidenza e Langhirano e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: P.A., Enti Locali, Prov. Parma
Fonte: provincia.parma.it

Sommario:

1. Premessa
2. Costituzione, composizione, individuazione dei compiti fondamentali e delle modalità di funzionamento dell’Organismo Paritetico provinciale
3 Impegni relativi all'introduzione di buone pratiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
4. Validità e decorrenza dell’Accordo

Accordo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro negli Enti Locali

1. Premessa
1.1 Obiettivo del presente accordo, stipulato tra la Provincia di Parma, i Comuni di Parma, Borgo Val di Taro, Fidenza e Langhirano e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl , è quello di costituire l'Organismo Paritetico Provinciale di Parma per i lavoratori degli Enti Locali del nostro territorio, individuandone composizione, compiti fondamentali e buone pratiche da realizzare per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per la programmazione di percorsi formativi minimi rivolti a tutti i lavoratori in forza (come definiti dalle normative attualmente in vigore, ed in particolare ai lavoratori di nuova assunzione).

1.2 Le parti concordano le modalità minime, per il conseguimento di livelli formativi “adeguati e sufficienti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nell’interesse della sicurezza dei lavoratori nell’interesse degli Enti locali che, dall’applicazione dei contenuti del presente Accordo, ritengono adempiuti, in riferimento alla formazione, gli obblighi di legge.

1.3 In caso di modifiche all’attuale legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le parti si incontreranno per eventuali adeguamenti dell’accordo stesso.

1.4 Pur nel rispetto del presente Accordo, rimane la facoltà dei singoli Enti e dei gruppi di lavoro di cui al successivo punto e dell’OPP, di realizzare percorsi in applicazione degli artt. 26, 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 c s.m.i. aggiuntivi e migliorativi rispetto al modello proposto, che possano risultare maggiormente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi comuni di tutela dei lavoratori.

2. Costituzione, composizione, individuazione dei compiti fondamentali e delle modalità di funzionamento dell’Organismo Paritetico provinciale
2.1 Costituzione c composizione

L’Organismo Paritetico Provinciale di cui al citato Accordo Interconfederale e i Contratti Nazionale e Integrativo Regionale è costituito da 5 componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali Comparto FP e da 5 componenti effettivi designati uno dalla Provincia di Parma, uno dal Comune e tre rispettivamente dai Comuni di Langhirano, Borgo Val di Taro, Fidenza in qualità di Comuni capo-distretto. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. L'OPP, così costituito, esprimerà al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente. Si conviene che le cariche di Presidente e Vice Presidente siano attribuite a rotazione, con scadenza biennale, alternativamente tra le due componenti (l’Ente locale e OO.SS dei lavoratori). La rappresentanza legale dell’OPP spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

2.2 Compiti fondamentali
All’Organismo Paritetico Provinciale sono attribuiti i seguenti compiti fondamentali:
Supporto agli Enti per soluzioni tecniche e organizzative al fine della prevenzione e tutela della sicurezza;
- composizione di controversie insorte fra le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) in ordine all’applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge o di contratto in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- tenuta e aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal presente Verbale d’Intesa, in particolare: anagrafe delle RLS, indirizzi email, la data della loro elezione, gli eventuali corsi di formazione e/o aggiornamenti già frequentati; individuazione dei fabbisogni formativi generali e/o specifici degli RLS in relazione all’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e sui temi dell’igiene e della sicurezza del lavoro in genere.

2.3 Modalità di convocazione delle riunioni
Le riunioni dell’Organismo Paritetico Provinciale sono convocate su richiesta di una delle parti firmatarie con preavviso agli altri componenti di almeno 10 giorni lavorativi.
Esso si intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Delle riunioni è redatto verbale a cura del servizio di segreteria.
Ai lavori possono essere invitati, da parte dei componenti dell'OPP, a titolo consultivo anche esperti esterni, fermo restando che detti esperti non potranno presenziare alle fasi deliberative.

2.4 Sede e Segreteria
La sede dell’Organismo Paritetico Provinciale è presso la Provincia di Parma. I compiti di segreteria sono assunti dalla Provincia di Parma, tramite il suo componente o altro soggetto da individuare.

2.5 Componenti di prima designazione
Si prende atto delle designazioni effettuate da parte delle parli firmatarie di cui in premessa dei componenti l'OPP per il primo biennio 2010-2012 nelle persone di:

COMPONENTI DELL’O.P.P.

 

Nominativo

DESIGNATI DALLA FP-CGIL DI PARMA

C.T.
M.V.

DESIGNATI DALLA CISL FP DI PARMA

G.D.
M.M.

DESIGNATI DALLA UIL FPL DI PARMA

U.F.

DESIGNATO DALLA PROVINCIA DI PARMA

G.R.

DESIGNATO COMUNE DI PARMA

P.S.

DESIGNATO COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

E.D.

DESIGNATO COMUNE DI LANGHIRANO

V.G.

DESIGNATO COMUNE DI FIDENZA

C.A.

COMPONENTI SUPPLENTI DELL’O.P.P.

 

Nominativo

DESIGNATO DALLA FP-CGIL DI PARMA

I.C.

DESIGNATO DALLA CISL FP DI PARMA

G.D.
A.A.A.

DESIGNATO DALLA UIL FPL DI PARMA

G.M.

DESIGNATO DALLA PROVINCIA DI PARMA

C.P.

DESIGNATO COMUNE DI PARMA

R.V.

DESIGNATO COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

G.B.

DESIGNATO COMUNE DI LANGHIRANO

A.G.

DESIGNATO COMUNE DI FIDENZA

B.P.


3 Impegni relativi all'introduzione di buone pratiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
3.1 Gruppi di lavoro negli enti locali
3.1.1 Le parti sono convinte che la costituzione di “gruppi di lavoro aziendali” formati da Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente (MC) Dirigenti, Preposti c Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), aventi lo scopo di analizzare e di elaborare il D.V.R. - D.U.V.R.I sia una esigenza positiva; inoltre la verifica dell’andamento degli infortuni sul lavoro e delle criticità specifiche presenti nei luoghi di lavoro, impongono proposte migliorative in materia di sicurezza e della salute, come obiettivo condiviso.
In tale ambito i gruppi di lavoro si faranno portatori congiuntamente delle esigenze specifiche di lavoratori particolarmente esposti.

3.1.2 Ciascun “gruppo di lavoro”, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e sulla privacy, avrà il compito di analizzare in corso d’anno e con una frequenza e sistematicità rapportate alle dimensioni e complessità organizzative aziendali, i seguenti aspetti:
- gli indici infortunistici aziendali;
- le cause, la gravità, la tipologia dei fenomeni infortunistici, anche con riferimento agli infortuni in itinere;
- valutazione rischio stress da lavoro correlato a seguito delle emanande linee guida;
- eventuali proposte migliorative per la gestione delle politiche in materia di sicurezza e di salute.

3.1.3 Gli incontri avranno una periodicità almeno semestrale.

3.2 Monitoraggio settoriale degli andamenti infortunistici
Al fine di monitorare gli andamenti infortunistici negli enti locali indicati nelle allegate tabelle, le parti concordano che i dati rilevati annualmente dai “gruppi di lavoro” di cui al precedente paragrafo ...), vengano inviati al Datore di Lavoro e trasmesse all’Organismo Paritetico Provinciale firmatario del presente accordo il quale ha il compito di assumere le iniziative del caso.

3.3 Promozione delle azioni positive sulla sicurezza in caso di appalto (art. 26 D.lgs 81/2008 e s.m.i.)
Il Datore di lavoro dovrà porre particolare attenzione agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.).
Qualora si dovessero verificare, durante l’esecuzione delle prestazioni richieste, delle “criticità” ad esposizione infortunistica nei confronti dei lavoratori, il Datore di lavoro, con l’ausilio del proprio gruppo di lavoro (SPP - MC - RLS), e i corrispondenti referenti delle imprese appaltatrici, si farà promotore di un incontro per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni stesse.

3.4 Piani formativi annuali (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
3.4.1 Formazione - informazione dei lavoratori
Al fine di fornire agli Enti utili indicazioni e prevedibili certezze sul livello di formazione obbligatoria per i lavoratori previsto nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., le parti ritengono utile formulare proposte di piani di formazione secondo le seguenti tipologie
•formazione relativa alla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, all’organizzazione della sicurezza contenuta nel titolo I del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ai diritti e ai doveri dei lavoratori, ai rischi caratteristici presenti negli Enti, alle misure di prevenzione e protezione da attuare, alle tecniche della comunicazione.
• formazione specifica mansione, con formazione relativa ai rischi specifici presenti nell’Ente di destinazione c relativi alla mansione svolta.
• valutazione dei piani formativi obbligatori peri lavoratori

3.4.1.1 Data la specificità e la complessità degli Enti si ritiene che il modello formativo comportante il coinvolgimento dei SPP, sia il più efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi di formazione dei lavoratori, pur non escludendo la presenza, come docenti, di altre ligure interne o esterne all’azienda (RSPP, rappresentanti OOSS, dirigenti, tecnici AUSL, ) fatti salvi ruolo e compiti degli uffici.

3.4.1.2 Per tutti i nuovi assunti, l’informazione, mediante distribuzione di dispense o manuali informativi specifici e la formazione specifica relativa alla mansione devono iniziare fin dal primo giorno del l’assunzione.

3.4.1.3 Per il lavoratore nuovo assunto proveniente da una precedente esperienza lavorativa in Ente dello stesso ordine e ruolo di quello che lo assume, si ritiene assolto l’obbligo formativo generale, con la trasmissione al nuovo Ente, da parte dello stesso lavoratore, dell’attestato dimostrante l’avvenuta formazione. La trasmissione dovrà avvenire utilizzando la modulistica standard. Rimane obbligatoria la formazione specifica nel l’ambito del ruolo di appartenenza.

3.4.2 Ogni qualvolta si ritiene necessario o almeno ogni 3 anni, si prevede la ripetizione di specifiche iniziative formative secondo modalità da concordare, anche in funzione degli obiettivi di prevenzione individuati nell’ambito del monitoraggio settoriale degli andamenti infortunistici.

3.4.3 Nomina c programmi di aggiornamento degli RLS
Per tutti gli RLS, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati negli Enti, sono previsti corsi di aggiornamento sulle nuove norme contrattuali e legislative correlate alla prevenzione e alla sicurezza. Le ore di aggiornamento previste saranno non inferiori a 12 e potranno essere rimodulate in ragione dell'innovazione delle materie in oggetto nel frattempo intervenute.

4. Validità e decorrenza dell’Accordo
Il presente accordo è di carattere sperimentale, ha validità biennale con decorrenza dalla data della firma dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Parma, 16 novembre 2010