PROTOCOLLO D’INTESA CONTENENTE MISURE ED INIZIATIVE PER CONTRASTARE IRREGOLARITÀ, ILLEGALITÀ E PRECARIETÀ DEL LAVORO E PER TUTELARE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI DI SERVIZI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA

STIPULATO PRESSO la Prefettura di Parma il giorno 23 ottobre 2009

Tra
Prefettura di Parma, Provincia di Parma, Comune di Parma, Comuni Capo Distretto della Provincia di Parma (Borgotaro, Fidenza, Langhirano), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma INPS, INAIL, DPL, Azienda ASL, Azienda Ospedaliera Universitaria, Università Degli Studi, ASP Sud-Est, ASP Distretto di Fidenza, ASP Cav. Marco Rossi Sidoli, ASP San Mauro Abate Bassa Est, ASP Ad Personam, Enia
Le seguenti Associazioni Imprenditoriali: Legacoop Parma, Unione Parmense Industriali, CNA Parma, Confcooperative Parma, Gruppo Imprese Artigiane, Apindustria, AGCI Parma, APLA Parma
Le seguenti Organizzazioni Sindacali Confederali: CGIL Parma, CISL Parma e UIL Parma

Le attività di servizio, in Parma e nel suo territorio, si collocano in una situazione di profonda trasformazione sia per quanto riguarda il mercato sia per quanto riguarda il contesto organizzativo in cui avviene la prestazione. Le parti aderenti al presente protocollo, consapevoli che nella fornitura di servizi è prevalente il fattore lavoro rispetto agli altri fattori di produzione, individuano le seguenti criticità e condividono le seguenti preoccupazioni e le valutazioni da queste dipendenti:
1) Sussiste il rischio che situazioni di lavoro irregolare, precario e sottopagato si consolidino come elemento strutturale nel settore dei servizi;
2) Le situazioni irregolari possono modificare i rapporti economici e concorrenziali di mercato mettendo a rischio gli standard qualitativi dei servizi svolti e le condizioni di lavoro e di sicurezza degli addetti;
3) le forme di sottosalario e di mancata o parziale copertura contributiva esistenti soprattutto, nelle fasce deboli del lavoro dipendente devono essere efficacemente contrastate;
4) il quadro legislativo di riferimento comunitario e nazionale sugli appalti pubblici di servizi (Direttiva Comunitaria 18/2004, D.Lgs. 163/2006, L. 248/2006 artt. 35 e 36), con l’apporto decisivo e convinto delle parti firmatarie del presente protocollo, può essere maggiormente rafforzato e può meglio contrastare gli aspetti devianti e degenerativi che possono infiltrarsi o essersi infiltrati nel settore;
5) la legislazione di riferimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 123 del 3 agosto 2007 e D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, d.legs. 106 del 3 agosto 2009) può essere maggiormente rafforzata attraverso l’adozione di “buone prassi” concordate con i servizi ispettivi (SPSAL) dell’ASL e condivise dai “soggetti appaltanti” e dai “soggetti appaltatori” ;
6) gli accordi esistenti in materia a livello territoriale rimangono in vigore. La loro applicazione trarrà nuovo impulso dalla firma del presente protocollo.
7) la pubblica amministrazione può avere la necessità di approfondire e interpretare in modo omogeneo e condiviso il quadro legislativo di riferimento, relativo sia agli appalti pubblici che alla sicurezza sul lavoro, in un contesto di generale condivisione degli strumenti e delle procedure ritenute più opportune per fronteggiare meglio i fenomeni sopra-esposti;

tutto ciò premesso e condiviso
le parti firmatarie del presente protocollo intendono, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di servizi, promuovere azioni positive e condivise, finalizzate a meglio fronteggiare la situazione esposta.

Si individuano pertanto i seguenti punti:


PARTE GENERALE

Per tutti gli appalti pubblici e privati di servizi le parti firmatarie del presente protocollo d’intesa sono impegnate, ciascuna per il ruolo di competenza, a favorire che, anche nelle forniture di servizi non soggette ad evidenza pubblica ma caratterizzate da elevata intensità di manodopera, quali, pulizie civili ed industriali, facchinaggio e movimentazione merce e manutenzione del verde, i rapporti tra committente e appaltatore siano improntati al rispetto della normativa specifica di settore (es: DPR. 342/1994, DPR 608/ 1994 DM 221/2003 per il settore facchinaggio e Legge 82/1994 per il settore pulizie) e della normativa generale sul lavoro nonché della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori da parte dei soggetti appaltatori.
Per le società cooperative deve essere verificata l’avvenuta “ revisione” (art. 4 D.lgs. 220 del 2 agosto 2002) e l’avvenuto deposito, presso la DPL, del regolamento interno (art. 6 comma 1 L. 142/01) che deve contemplare un trattamento economico minimo dei soci lavoratori cosi come previsto dall’art.3 comma 1 e dall’art. 6 comma 2 della L.142/01 e successive modificazioni.

Promozione di azioni positive sulla sicurezza e obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81 del 09/04/2008)
Le parti firmatarie del presente protocollo sollecitano i “ soggetti appaltanti” e i “ soggetti appaltatori” sia nell’ambito di appalti di servizi pubblici che privati, ferma restando la conformità all’art. 26 del D.Legs. 81 del 9 aprile 2008, a sviluppare un “ confronto permanente” tra i rispettivi “ Servizi di Prevenzione e Sicurezza” , finalizzato al monitoraggio del fenomeno infortunistico ed al miglioramento continuo delle azioni di prevenzione.
A tal fine le parti individuano alcuni strumenti (riportati nell’allegato 1 punto B) fra cui:
• l’elenco dei requisiti e degli standard di sicurezza previsti per le imprese appaltatrici al fine di fornire sufficienti garanzie di rispetto degli obblighi in tema di prevenzione;
• La sistematica determinazione di precise indicazioni operative mirate a promuovere una più efficace azione di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione tra committente e appaltatore;
• L’individuazione di percorsi che prevedono scambi reciproci di informazioni tra gli enti che a diverso titolo esercitano funzioni di controllo sugli appalti di servizi per migliorare e coordinare le azioni di vigilanza sul rispetto della normativa vigente da parte di committenti e appaltatori.
Le parti condividono infine gli “ulteriori elementi qualificanti” indicati nel punto C del documento allegato, quali fattori utili a meglio caratterizzare l’impresa appaltatrice sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene del lavoro e, pertanto, ad orientare la committenza verso le scelte più adeguate in relazione alla natura ed entità dei lavori da affidare e, di conseguenza, di maggiore tutela per la salute e sicurezza degli addetti.
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di effettuare un monitoraggio periodico sull’applicazione effettiva di questo protocollo.
Le parti firmatarie si impegnano a operare al fine di:
• promuovere un’ampia diffusione del presente protocollo informando sia le imprese appaltatrici di servizi che i soggetti appaltanti e committenti, nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, anche attraverso la produzione di specifici materiali informativi, allo scopo di favorire un’adeguata sensibilizzazione sul tema ed un appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti;
• promuovere l’utilizzo degli strumenti condivisi nel presente protocollo anche realizzando apposite iniziative di informazione nei confronti delle imprese;
• approfondire l’opportunità e la fattibilità di incentivare con appositi strumenti premianti le imprese che aderiscano al presente protocollo;
• monitorare lo sviluppo delle azioni previste dal protocollo per verificare l’efficacia degli impegni assunti ed eventualmente apportare le modifiche ritenute utili a raggiungere gli scopi prefissi.

PARTE SPECIALE 1) APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Negli appalti pubblici di servizi, laddove sia prevalente il peso economico del fattore lavoro, tra i costi complessivi del servizio messo in gara, pur salvaguardando l’autonomia decisionale dell’ente appaltante, la procedura di aggiudicazione più idonea è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa1 dove, nell’attribuzione dei punteggi, è opportuno che il peso del prezzo non superi il 50% del punteggio complessivo.
Nelle procedure per la individuazione delle imprese offerenti e per l’aggiudicazione degli appalti di servizi devono essere verificate, tra le altre, le condizioni di rispetto della Legge 327/2000 detta Legge Salvi, relativamente alla verifica della regolarità contributiva e retributiva (applicazione dei CC.NN.LL di categoria stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) nei confronti del personale impegnato nell’appalto2 (). Con riguardo alla fase di selezione, le stazioni appaltanti dovranno prevedere la definizione di specifici requisiti per l’accesso alla gara, volti a dimostrare la sussistenza in capo alle imprese offerenti, di idonee capacità tecnico - professionali. I requisiti dimensionali, specialistici e di certificazione (Norme UNI EN/ISO) dell’organizzazione aziendale possono rappresentare un utile strumento di selezione della serietà dei soggetti da porre in competizione.
Negli “appalti di servizi alla persona”3 esclusivamente gli articoli 65 e 68 del nonché la legislazione e normativa regionale di riferimento4. 
L’ente appaltante dovrà avere sempre cura di attivare la procedura della verifica dell’offerta anormalmente bassa rispetto al costo del lavoro e della sicurezza sul lavoro5.
Al fine di favorire l’avvio al lavoro di soggetti svantaggiati, gli enti appaltanti avranno cura, per quanto possibile ed in relazione alle esigenze sociali del territorio, di inserire nei bandi di gara le clausole sociali previste dalla normativa comunitaria e nazionale6 anche prevedendo che l’impresa appaltatrice possa collaborare nell’appalto con le cooperative sociali di tipo B che abbiano come attività svolta, l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati).
Le parti firmatarie del presente protocollo istituiscono uno “strumento di monitoraggio” definito “Osservatorio sugli appalti pubblici di servizi” con sede presso la Provincia di Parma avente le funzioni di acquisire, dalla stazioni appaltanti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, informazioni circa l’inserimento o meno nei bandi, negli inviti e nei capitolati relativi agli appalti pubblici di servizi dei contenuti del presente protocollo;
L’osservatorio sugli appalti pubblici di servizi sarà composto dagli enti, dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali firmatari del presente protocollo e si doterà, come strumento operativo, di un “Gruppo di Lavoro ristretto” a cui saranno attribuite le funzioni di rilevazione, di elaborazione e di sintesi dei dati raccolti.
L’osservatorio può altresì avvalersi di esperti per la definizione di standard di servizio relativi alle rese massime di lavoro (ad esempio: rapporto tra ore lavorate/superfici da pulire negli appalti di servizi di pulizie, oppure tra ore lavorate e superfici da sfalciare o da rasare nell’ambito di appalti per la manutenzione del verde, ecc.) quali parametri di orientamento (non vincolanti) per le stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecnica ed economica, anche in funzione della reale possibilità di adottare soluzioni tecnologiche compatibili con la tipologia degli ambienti/aree soggette al servizio.
Le parti firmatarie del presente protocollo d’intesa sono impegnate, ciascuna per il ruolo di competenza, a favorire che, anche nelle forniture di servizi non soggette ad evidenza pubblica ma caratterizzate da elevata intensità di manodopera quali, pulizie civili ed industriali, facchinaggio e movimentazione merce ,manutenzione del verde, ristorazione e vigilanza, i rapporti tra committente e appaltatore siano improntati al rispetto della normativa specifica di settore7 e della normativa generale sul lavoro nonché della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro8 nei confronti dei lavoratori da parte dei soggetti appaltatori.

Congruità economica dell’appalto di servizi
Al fine del rispetto della normativa sopra-citata, le parti ritengono assai importante la congruità economica degli appalti di servizi, intesa come soglia minima di aggiudicazione degli stessi. Essa va considerata sia nella formulazione delle basi d’asta che nella valutazione dell’offerta anomala nei bandi pubblici. La congruità deve essere elemento vincolante anche quando si tratta dei contenuti economici degli appalti di servizi assegnati in ambito privato.
Per la determinazione della congruità in un appalto di servizi debbono considerarsi specifici punti di riferimento economico minimo (come ad esempio nell’allegato 5 relativo agli appalti pubblici di pulizie e sanificazione) , tali da determinare il prezzo minimo al di sotto del quale si considera a rischio il rispetto della normativa sugli appalti, sul lavoro e sulla sicurezza quali: il costo del lavoro dei CCNL di riferimento, le spese per la sicurezza sul lavoro, per le attrezzature, i macchinari, i prodotti ed i materiali, una congrua percentuale di spese generali e un utile di impresa non irrisorio nonché il rispetto delle tariffe minime determinate da organismi pubblici laddove previste (settore facchinaggio) che sono, appunto, già comprensive di tutte le voci precedenti.
Con l’entrata in vigore della Legge 123 del 25/08/2007 e del D.Lgs. 81/2008, nei bandi di gara dovrà essere obbligatoriamente evidenziato il costo della sicurezza ed il costo del lavoro sui quali è fatto divieto di ribasso d’asta.
I soggetti pubblici firmatari del presente protocollo e che svolgono attività ispettive e di controllo dell’applicazione corretta della normativa citata sono impegnati a verificare l’applicazione di quanto contenuto nel protocollo medesimo.
Per gli “appalti di servizi esclusi” di cui all’art. 20 del D.lgs. 163 /2006 elencati nell’allegato II B dello stesso decreto e diversi dai servizi alla persona, pur non essendo applicabile il citato D.Lgs. 163/2006, se non per gli articoli 65 e 68 dello stesso, dovrà comunque essere verificata la congruità economica sia della base d’asta che dell’offerta cosi come più avanti definito nel presente protocollo ed in ogni caso trovano applicazione obbligatoria i commi 6 e 7 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di costo del lavoro e della sicurezza sul lavoro.

PARTE SPECIALE 2) APPALTI PRIVATI DI SERVIZI

L’appaltante utilizzerà esclusivamente appaltatori (privati, cooperative o consorzi) che applichino ai propri lavoratori (dipendenti o soci) quanto previsto dagli accordi di settore stipulati tra organizzazione sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, così come previsto e contemplato dall’art. 7 legge 27-02-’08 (c.d. mille proroghe), nonché dell’applicazione del CCNL relativo alla specifica attività svolta.
Ferma restando la responsabilità in solido prevista dalla legge, i soggetti appaltanti non vogliono sostituirsi alla gestione delle maestranze che rimane in capo esclusivamente agli appaltatori, che ne rispondono per eventuali inadempimenti, compresa la mancata applicazione del presente accordo.
I soggetti appaltanti si impegnano, nel caso di violazione del presente accordo da parte dei propri appaltatori, a rescindere il contratto di appalto e/o servizio, e inseriranno quindi nei contratti stessi tale clausola di risoluzione automatica del contratto per giusta causa. In via esemplificativa, integreranno giusta causa di risoluzione il mancato versamento degli oneri contributivi, la reiterata mancata corresponsione della retribuzione, l’applicazione di un CCNL diverso da quelli stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative e la reiterazione di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, nonché dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazione.
In tale ipotesi di risoluzione (ove ciò non sia previsto da ulteriori vincoli di fonte negoziale), il nuovo appaltatore, a parità di condizioni di appalto, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale e sulla base delle proprie esigenze e compatibilità organizzative, si farà carico, in via prioritaria e alle condizioni del CCNL di settore applicato, delle assunzioni in tutto o in parte dei lavoratori della gestione uscente.
L’appaltante e l’appaltatore, si faranno carico di includere le clausole sopracitate nel contratto di appalto che andranno a sottoscrivere.

NORMA FINALE

Il presente protocollo si applica a partire dalla data di sottoscrizione. Esso sarà periodicamente aggiornato in caso di eventuali modifiche normative che lo rendessero necessario.
Si dà atto che per le parti firmatarie, non aventi il ruolo di enti appaltanti, in quanto sprovviste di autonomia nella predisposizione dei relativi bandi, resta comunque fermo l’impegno nell’espletamento di ogni utile azione volta a perseguire gli obiettivi del presente protocollo, nei limiti della propria competenza.
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui alle pagine seguenti sono parte integrante del presente protocollo.


ALLEGATO 1

PUNTO A) REQUISITI OBBLIGATORI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI
L’impresa appaltatrice deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio (Registro imprese, Albo imprese artigiane, Albo imprese cooperative) per le attività oggetto dell’appalto;
- Per le Cooperative Sociali, iscrizione alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle cooperative sociali;
- Per le imprese di facchinaggio, avvenuta denuncia di inizio attività al Registro Imprese della CCIAA ai sensi quanto previsto dal D.M. 221/03, come modificato dalla legge 40/07 di conversione del decreto legge 7/07);
- Per le imprese di pulizia e sanificazione, avvenuta denuncia di inizio attività al Registro Imprese della CCIAA ai sensi della legge 82/1994;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva o in alternativa iscrizione INAIL e INPS;
- Indicazione del CCNL applicato.
- La disponibilità in proprio (o attraverso contratti di locazione o leasing) di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del compito previsto dal contratto;
- Documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Legs. 81/08) ovvero “ autocertificazione” nei casi ammessi (art.29, comma 5, D.Lgs. 81/08)
- Comunicazione all’appaltante dell’Organigramma della Sicurezza Aziendale da cui si evinca:
■ Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
■ Nominativo del Medico competente (ove previsto);
■ Nominativo/i del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se designato/i, oppure di quello territoriale (RLST);
■ Nominativo/i del/dei “ Preposto/i” (art. 19 D.LGS. 81/2008) che sovrintendono e vigilano sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori impegnati nei cantieri dell’appalto, dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e fungono da riferimento nei confronti dell’appaltante;.
- Nomine di: RSPP, Medico/i competente/i, Preposto/i, Verbale di elezione/designazione del/i RLS/RLST
- Giudizi di idoneità alla mansione specifica (rilasciati dal medico competente) per i lavoratori soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza effettuata nei confronti dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori;
- Elenco degli appalti in cui opera contestualmente l’appaltatore e quantificazione del personale complessivamente assunto negli appalti elencati.
- Per le società cooperative:
il “certificato-attestazione di avvenuta revisione positiva” ai sensi del D.lgs. 220 del 2 agosto 2002 - copia della ricevuta di deposito presso la DPL (come previsto dall’art.6 comma 1 della L. 142/01) del regolamento interno relativo al trattamento economico dei soci lavoratori; (il trattamento economico deve essere quello che discenda dal CCNL di categoria sottoscritto dalle organizzazioni cooperative e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale);

PUNTO B) REQUISITI OBBLIGATORI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE(art. 26 D.LGS. 81/08)
Quanto convenuto nei successivi punti 3 e 4 - ove non sia già stabilito da normative di fonte legale o contrattuale - trova piena applicazione negli appalti diretti nei settori del facchinaggio e della logistica, delle pulizie civili e industriali, dei servizi alla persona non domiciliari, della vigilanza, della ristorazione collettiva, della cura del verde, dei servizi turistici.

1. Caratteristiche del contratto
Il contratto deve essere perfezionato in forma scritta; deve riportare in maniera inequivocabile l’oggetto e le attività dell’appalto, la durata presunta, la data di sottoscrizione, le eventuali condizioni di proroga e di rinnovo, la sede dei lavori (stabilimento/reparto) e il contratto collettivo nazionale di lavoro9 da applicarsi alle maestranze impegnate, a qualsiasi titolo, dall’appaltatore.
Per la definizione dei termini economico-contrattuali si deve fare riferimento al costo del lavoro indicato nelle apposite tabelle ministeriali per ogni ccnl nonché ad un congruo valore relativo alle spese generali ed utile d’impresa da calcolarsi in percentuale sul costo del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 del D.Lgs 163/0610 e dalla legge 327/2000.
Per la definizione dei termini economico contrattuali negli appalti di facchinaggio si deve fare riferimento al relativo tariffario minimo stabilito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Parma.
Il contratto e le successive integrazioni deve specificare esattamente tutte le competenze richieste all’appaltatore in modo da evitare lo svolgimento di mansioni non previste per le quali diviene indispensabile una formazione ed un addestramento specifici.

2. Verifiche del committente nei confronti dell’appaltatore
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltataci e subappaltataci11, che l’impresa committente è tenuta ad attuare, si esplica nel richiedere e controllare, da parte del committente, che le imprese appaltatrici e subappaltatrici siano in possesso dei requisiti di cui al punto A. A tal fine l’impresa appaltatrice/subappaltatrice è obbligata a rilasciare, prima dell’inizio dei lavori, all’impresa committente l’autodichiarazione di cui all’allegato 2 del presente protocollo. In sede di controllo gli Organi di Vigilanza hanno in ogni caso facoltà di richiedere alle ditte appaltatrici e subappaltatrici la documentazione di cui al punto A in originale.
Gli appalti di facchinaggio possono essere realizzati solo con imprese che abbiano presentato regolare denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della CCIAA ai sensi D.M. 221/03.
Gli appalti di pulizie e sanificazione possono essere realizzati solo con imprese che abbiano presentato regolare denuncia di inizio attività al registro Ditte della CCIAA ai sensi della legge 82/94.
L’appaltatore ed eventuali subappaltatori devono fornire al committente, al momento dell’inizio dell’attività, un elenco dei propri lavoratori coinvolti nell’attività oggetto dell’appalto, con obbligo di aggiornamento in caso di variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione dell’appalto12.
Il personale occupato dall’ appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro Le imprese con meno di dieci dipendenti, in alternativa al tesserino di riconoscimento, possono utilizzare un registro di cantiere, vidimato dalla DPL, in cui dovranno essere annotati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori13.
Gli RLS del committente possono prendere visione delle modalità operative con cui l’azienda appaltatrice lavora e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

3. Informazione reciproca sui rischi e sulle misure di prevenzione14
Prima della stipula del contratto di appalto o comunque prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori il committente o la persona da esso designata (RSPP o altro soggetto) e il referente dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori (Responsabile del cantiere, RSPP o altro soggetto designato) procedono ad un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori alla presenza dei rispettivi RLS; in tale occasione il committente, a mezzo del suo designato, renderà edotto il referente dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, in particolare di quelli a cui possono essere esposti i lavoratori della ditta appaltatrice, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate, fornendo la necessaria documentazione tecnica (valutazioni dei rischi, procedure di sicurezza, piano di gestione delle emergenze, ecc.), e dovrà produrre ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/2007 art.3 comma 1, un unico documento unico di valutazione dei rischi” , indicante anche le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze possibili tra le attività del committente e degli appaltatori.
L’esito del sopralluogo sarà riportato nel verbale di sopralluogo che sarà sottoscritto dal committente e dall’appaltatore, nonché dagli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori stessi (allegato 4bis).
Nei casi esclusi dall’ambito di cui sopra, per i quali il sopralluogo non viene effettuato, deve comunque essere effettuata la riunione di coordinamento e cooperazione di cui al successivo punto
4, riunione per la quale deve essere redatto apposito verbale di coordinamento e cooperazione come sotto descritto; resta valido, in ogni caso, che anche nei casi esclusi dall’ambito di cui sopra, se nella riunione di coordinamento e cooperazione emergono particolari situazioni di rischio, il sopralluogo andrà comunque effettuato con le modalità sopra descritte.

4. Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione15
Prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto il committente, i singoli appaltatori e gli eventuali subappaltatori dovranno riunirsi alla scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare o ridurre al minimo rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’esito di tale incontro dovrà essere riportato nel verbale di coordinamento e cooperazione (allegato 4) l’interno del quale sarà tra l’altro formalizzato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice.
In ogni caso la Ditta appaltatrice non potrà instaurare rapporti di subappalto senza la preventiva comunicazione alla Ditta committente che dovrà procedere ad autorizzarli.
Il Committente verificherà, insieme agli altri componenti il gruppo di lavoro (SPR, MC, RLS, RLST) l’oggetto e la durata del contratto di appalto e analizzerà, prima dell’inizio dei lavori, gli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare in materia di sicurezza sul lavoro; inoltre coordinerà le azioni convenute con le imprese appaltatrici, di cui al verbale in allegato 3.
Qualora si rendesse necessario l’uso di attrezzature o macchine di proprietà del committente, questi le metterà a disposizione in condizioni rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari di sicurezza e l’appaltatore si impegnerà a utilizzarle in modo corretto. La concessione in uso dovrà risultare da regolare atto scritto (es: contratto di comodato, contratto di nolo, ecc..)
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 cosi come modificato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera.

PUNTO C) REQUISITI FACOLTATIVI QUALIFICANTI
Sono requisiti facoltativi qualificanti:
a) Certificazione del contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 276/03;
b) Aver ottenuto la riduzione del tasso infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 - Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL - approvata con D.M. 12.12.00. Per le aziende soggette al DPR 602/70, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti;
c) Adesione della ditta appaltatrice al protocollo d’intesa relativo agli standard per la formazione dei lavoratori, ove sottoscritto;
d) Svolgimento della riunione periodica del servizio anche in aziende al di sotto dei 16 dipendenti;


ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA APPALTATRICE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI OBBLIGATORI
ALLEGATO 3 LAVORI IN APPALTO ELENCO DEI LAVORATORI ADDETTI
ALLEGATO 4 LAVORI IN APPALTO VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
ALLEGATO 4bis LAVORI IN APPALTO VERBALE DI SOPRALLUOGO
ALLEGATO 5 FAC-SIMILE DI STUDIO A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA (negli appalti pubblici di pulizie)

Tabelle Ministeriali.


ALLEGATO 6 ULTERIORI INFORMAZIONI FRA APPALTATORE AL COMMITTENTE

L’appaltatore e il committente dovranno specificare le seguenti informazioni che possono essere
raccolte in un documento unico (POS):
1. Elenco attrezzature, macchinari e mezzi impiegati nell’appalto;
2. Elenco utilizzatori dei mezzi e attestazione della formazione specifica ricevuta per il loro utilizzo;
3. Nominativo della persona o delle persone referenti del contratto in essere e del preposto alla sicurezza incaricati dall’appaltatore con compiti di conduzione organizzativa del gruppo di operatori e di verifica della loro operatività (tale persona deve essere reperibile in ogni momento);
4. Definizione delle misure di gestione delle emergenze e di primo soccorso convenute fra l’appaltatore e il committente con indicati esattamente i compiti svolti dal personale del committente e dell’appaltatore. In questo ambito l’appaltatore può non costituire una propria squadra di addetti alla gestione emergenze e primo soccorso e convenire di far ricorso a quella del committente.
Gli allegati fanno parte integrante del protocollo di intesa.
________________

1 Art. 83 D.Lgs.163/2006.
2 Cfr. ora art. 87 e 55 D Lgs. n. 163/06.
3 Socio assistenziali ed educativi rientranti nell’allegato B-Appalti esclusi al n. 93 del D.Lgs.163/2006 si applicano.
4 L.R 7/94 e direttiva regionale 1851/97.
5 Art. 86 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 26 comma 6 D.Lgs. n. 81/2008.
6 Direttiva Comunitaria 18/2004, D.Lgs. 163/2006 art. 2 comma 2 e art. 96, comma n. 2.
7 Ad es: DPR. 342/1994, DPR 608/ 1994 DM 221/2003 per il settore facchinaggio e Legge 82/1994 per il settore pulizie.
8 L. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008.
9 Il CCNL applicabile è quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
10 Ex DPCM 117/1999.
11 Art. 26 D.Lgs. 81/08, Comma 1: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.”
12 Art. 26, D.Lgs. 81/08, Comma 4: “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
13 Art. 26, D.Lgs. 81/08, Comma 8 (tessera di riconoscimento).
14 Art.26 D.Legs.81/08, Comma 1/a: “Il committente, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima” e comma 1/b: “Il committente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione al la propria attività”.
15 Art. 26 D.Legs. 81/08, comma 2: “Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”;
Comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Comma 3 bis. “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui la comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi al cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 5 Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, l’applicazione dei precedenti paragrafi 3 e 4 terrà conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, che saranno individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.


Fonte: provincia.parma.it