Regione Calabria
Legge regionale 2 agosto 2013, n. 39
Modifica alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare).
B.U.R., 1 agosto 2013, n. 15 - s.s. 8 agosto 2013, n. 3

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2012)

1. L’articolo 10 della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) è sostituito dal seguente:
«Art. 10
(Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. 81/2008.
2. L’eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.
3. Il presente articolo si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo stato, avviate e concluse dai seguenti soggetti:
a) la regione, gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla regione; le società partecipate dai predetti;
b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi pubblici a essi collegati;
c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:
a) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;
b) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;
c) all’eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;
d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell’esecuzione dei lavori;
e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell’inizio che durante l’esecuzione dei lavori;
f) all’ottimizzazione della gestione, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell’esecuzione dei lavori».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 agosto 2013

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