Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 7 ottobre 2013
Validità: 01.04.2013 - 31.03.2016
Parti: Uniontessile-Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, PMI
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

Costituzione delle parti
Premessa
Campo di applicazione
Articolo ... - Contratto di apprendistato
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Articolo ... - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro
Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Articolo ... - Classificazione del personale
Articolo nuovo - Banca ore
Articolo nuovo - Sostegno al reddito / welfare integrativo
Articolo ... - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Articolo ... - Ambiente (Ambiente di lavoro)
Articolo ... - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti
Articolo ... - Previdenza complementare
Articolo nuovo - Sostegno alla contrattazione di II livello
Elemento di perequazione
Articolo ... - Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia
Trattamento economico sui Minimi tabellari al livello 3 bis
Incrementi dei minimi per livello
Una tantum
Sottoscrizione contrattuale

Ipotesi di accordo Per il rinnovo dei CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, Roma, 7 ottobre 2013

Costituzione delle parti
Tra l'Uniontessile Confapi [...], con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi e la Filctem Cgil [...], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori – Cgil, la Femca Cisl [...], con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana dei Lavoro – Cisl, la Uiltec Uil [...], con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro - Uil

Premessa
Il comparto della piccola e media industria tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all'Accordo Interconfederale Sanapi, le parti considerato che la problematica non ha trovato ancora soluzione a livello interconfederale, si riservano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio. L'eventuale Intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le Intese definite.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
• ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
• migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
• sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
• incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.

Campo di applicazione
Come previsto dall'accordo del 22 luglio 2010 le Parti si impegnano a definire in un apposito: accordo entro il 31 dicembre 2013 l'estensione della sfera di applicazione del presente CCNL al settore delle "lavanderie industriali" definendo altresì la specifica parte normativa ed economica.

Articolo ... - Contratto di apprendistato
L'articolo ... - contratto di apprendistato è così sostituito
Fermo restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al TU sull'apprendistato (D.lgs n. 167/2011) e alla legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all'Accordo Interconfederale in materia del 20.04.2012
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - "Diritto alle prestazioni della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'Enfea che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Dichiarazione comune
Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori.

Articolo ... - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali il contratto a termine e di somministrazione sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, e dalla legge 99/2013. A tal fine le parti si impegnano a costituire entro 12 mese dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione paritetica che abbia il compito di individuare le causali ricorrendo le quali si arrivi ad una ulteriore riduzione degli intervalli tra due contratti a termine successivi.

Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela dei lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
[...]
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI Confapi"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS
[...]
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
[...]

Articolo ... - Classificazione del personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente Intesa e nell'ambito di un comitato paritetico da costituirsi entro il 31/12/2013, le Parti si impegnano a rivedere entro i termini di vigenza del contratto a rivedere i profili attualmente presenti in contratto, eliminando quelli non più attuali e inserendone di nuovi.

Articolo nuovo - Banca ore
Le Parti stabiliscono che nella banca ore potranno confluire su base volontarie le ore di flessibilità non utilizzate collettivamente nonché le ore di lavoro supplementare.
Viene altresì prevista la possibilità di accumulare nel tempo le giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedi retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari e/o personali.

Articolo ... - Ambiente (Ambiente di lavoro)
All'articolo ... - ambiente è introdotto il seguente capoverso.
Le parti, in coerenza con la normativa vigente e l'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza del 20 settembre 2011, si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali (normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazione delle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema dì responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi e procedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.

Articolo nuovo - Sostegno alla contrattazione di II livello
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di II livello le parti convengono sulla opportunità di programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse stanziate nell'ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla contrattazione di li livello.
A tal proposito le parti costituiranno presso l'Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore, promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.

Articolo ... - Decorrenza e durata
Il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1.04.2013 con scadenza al 31.03.2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze per gli altri comparti.

Clausola di salvaguardia
In sede di stesura finale le Parti procederanno all’armonizzazione del testo contrattuale con le disposizioni di legge vigenti e con ulteriori Accordi Interconfederali eventualmente sottoscritti.