Regione Umbria
Legge regionale 17 settembre 2013, n. 16
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.
B.U.R. 25 settembre 2013, n. 43

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto.
2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
b) interventi volti alla sicurezza nell’ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell’ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. L’ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell’ambito dell’edilizia, dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
2. La presente legge non riguarda i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le attività relative a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e quelle relative ad ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.

Art. 3
(Attività di formazione e informazione)

1. La Regione, nel rispetto del d.lgs. 81/2008, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con la sottoscrizione di specifici accordi, promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.

Art. 4
(Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall’alto)

1. La Regione, nell’ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall’alto.
2. La Regione per le finalità di cui alla presente legge, può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio con riferimento alle attività incluse nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL’ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI

Art. 5
(Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)

1. Per la finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e fermo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.
2. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio.
3. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

Art. 6
(Irricevibilità dell’istanza di permesso di costruire o della SCIA)

1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate di cui all’articolo 5, determina l’irricevibilità dell’istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 17, commi 1 e 3, e dell’articolo 21, commi 1 e 3, della l.r. 1/2004.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7
(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto nelle attività in quota.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.
2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle azioni adottate e previste dall’articolo 1, comma 2;
b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.

Art. 9
(Norme di prima applicazione, transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 settembre 2013

MARINI