Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 ottobre 2013, n. 43080 - Attrezzature di lavoro inadeguate e negligenza di un datore di lavoro: dichiarazione determinante di un tecnico della ASL


 

 

Fatto





P.F.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, dalla Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della sentenza emessa il 20.10.2008 dal Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Giulianova - nei suoi confronti in ordine al delitto di cui agli artt. 40 cpv e 590, 3° comma cod. pen., ha sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e seggg. Della L. 689/1981.

In breve il fatto.

Il P. era stato tratto a giudizio del Tribunale per rispondere del delitto indicato perché "nella qualità di amministratore unico C. Srl con sede in Corrosoli, per colpa non aveva impedito che D.S.V., suo lavoratore dipendente, intento ad effettuare lavori di carpenteria metallica pesante, si procurasse lesioni gravi consistite in "frattura bi malleolare tibia tarsica sx" comportanti un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.

Il Tribunale aveva ritenuto colpevole il ricorrente del reato ascritto in quanto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altre risultanze probatorie, era rimasto acquisito che il D.S., intento al lavoro di assemblaggio di una scala di ferro, aveva sganciato dal carroponte una ringhiera in ferro appoggiandola su di un cavalletto: successivamente, nell’assemblare la scala metallica, la ringhiera si era rovesciata cadendo addosso al lavoratore cagionandogli le lesioni descritte in rubrica.

Il profilo di colpa a carico del P., individuato dal Tribunale come contestato è generico e specifico per essere state violate: la disposizione di cui all’art. 35, 1° comma, del D.lvo n. 626/94 perché non aveva messo a disposizione del lavoratore dipendente attrezzature adeguate al lavoro da svolgere quali cavalletti stabili a terra muniti di asole atte ad evitare lo scioglimento alterale; la disposizione di cui all’art. 4, 2° comma stesso D.lvo, perché non aveva effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con riferimento alla natura del lavoro da svolgere, alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro; della disposizione di cui all’art. 22 stesso dlvo, perché non aveva assicurato che il lavoratore ricevesse un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute.

La Corte di Appello, nel fare proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado ha accolto parzialmente il gravame di merito nei limiti in premessa indicati.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in particolare dell’art. 192 c.p.p.. Si evidenzia che la Corte si limita a far proprie le dichiarazioni del teste R.V., tecnico della prevenzione presso la ASL di Giulianova, sostenendo, quanto alla tesi prospettata dalla difesa di un azionamento involontario della pulsanteria, che non può essere condivisa in quanto smentita proprio dalla persona offesa. In realtà, si adduce, il D.S. non ha mai escluso un azionamento involontario, avendo reso una deposizione intrisa di "non ricordo", riferendo di essere quasi svenuto dal dolore, e non è stato in grado di spiegare la causa dell’infortunio. La Corte omette di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibile la ricostruzione dettagliatamente descritta nella relazione del consulente di parte C.

Si sostiene che la Corte distrettuale, nel fare proprie le dichiarazioni del teste R., è incorsa nel travisamento del fatto laddove si è sostenuto che non era possibile sorreggere una ringhiera di tre quintali con un attrezzo, cioè il carroponte, che serviva esclusivamente per il trasporto del materiale. In realtà, rileva il ricorrente, il D.S. ha dichiarato il contrario cioè che ha trasportato con il carroponte la prima parete della scala sul fianco del primo cavalletto, l’ha fermata con i morsetti e poi ha eseguito la stessa operazione per la seconda parete e quindi l’ha portata, sempre usando il carroponte, a fianco del secondo cavalletto.

Con il secondo motivo si eccepisce la carenza di motivazione in ordine ad altro specifico motivo dell’appello relativo al fatto che, poiché la condanna del P. ha riguardato solo il reato di cui al capo A) della rubrica, si deve necessariamente ritenere che egli sia stato assolto da ogni altra imputazione e, quindi, anche dalle contravvenzioni di cui ai capi B, C e D.



Diritto



I motivi esposti sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.

La Corte di Appello, facendo propria la motivazione del Giudice di primo grado, ha ritenuto che i profili di colpa, soprattutto quelli specifici, sono rimasti provati, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, soprattutto da quelle rese dal tecnico della prevenzione presso l’ASL di Giulianova, R.V., che, in sede di sopralluogo dopo l’incidente, ed anche a seguito dall’esame della documentazione (parziale) fornita dalla ditta di cui è titolare l’imputato, ha potuto evidenziare le carenze delle misure di prevenzione degli infortuni con riferimento sia alla mancata predisposizione di idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro cui era stato adibito il D.S. che alla mancata formazione dei dipendenti in tema di sicurezza in relazione allo specifico lavoro da svolgere. In particolare, i giudici del gravame di merito proprio in ragione delle specifiche competenze tecniche del teste, da ritenersi in sostanza un consulente, hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione dell’infortunio da questi operata, disattendendo quella rappresentata dal consulente di parte.

A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettare da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Sicché, ove simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (sez. 4, Sentenza n. 34747 dep. 17/05/2012 ud. Rv. 253512; sez. 4, sentenza n. 45126 del 06/11/2008 ud. Rv. 241907 Cass. Sez. IV 20 maggio 1989 n. 7591 rv. 181382).

Orbene. La Corte territoriale, rifacendosi alle argomentazioni svolte dal teste R., esperto in materia di sicurezza sul lavoro, ha specificamente disatteso, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, la diversa ricostruzione dell’infortunio sostenuta dal perito di parte evidenziando che essa si basa su di un presupposto non solo indimostrato, ma anzi smentito recisamente proprio dalla persona offesa, e che cioè vi fosse stato un azionamento involontario da parte di D. della pulsantiera del carroponte nel momento di fissaggio della struttura (una parete della scala da montare) al cavalletto, nonostante la presenza di un sistema di ancoraggio con morsetti in acciaio idonei ad impedire, in partenza, di per sé ogni possibile ribaltamento o scivolamento della ringhiera. Circostanza questa esclusa dal tecnico della ASL che, invece, ha affermato che se si fosse adottato un diverso sistema di aggancio, con la predisposizione di un sistema ad "U" saldato sul cavalletto in modo tale da evitare lo sbandamento e lo scivolamento con il bloccaggio a pressione, non si sarebbe verificato l’infortunio. La Corte rileva poi, a confutazione della tesi difensiva, che lo stesso CT. della difesa ad osservare che il rischio di movimentazione del carroponte in maniera accidentale sarebbe scongiurato in partenza in ragione del fatto che il carroponte ha un sistema di sicurezza per cui, nel momento in cui fosse accidentalmente azionata la pulsantiera, il carroponte non si muoverebbe.

Quanto al secondo motivo dagli atti emerge che la contestazione è unica e su questa hanno provveduto i giudici.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.