Regione Liguria
Regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 3
Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni).
B.U.R. 26 aprile 2012, n. 8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;
Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;
Considerato il parere favorevole della competente Commissione consiliare espresso in data 7 marzo 2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 379 del 30 marzo 2012;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di economato della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi e lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina:
a) le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia;
b) l'esecuzione delle minute spese da parte dell'economo;
c) la gestione dei fondi per il servizio di economato;
d) le relative modalità di anticipazione di somme e di rendicontazione delle spese.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alla Regione, agli enti strumentali della Regione ed agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006), relativamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, fatta salva l'autonomia contabile e negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono, altresì, fatti salvi i profili organizzativi e contabili propri degli ordinamenti degli enti di cui al comma 1.

Articolo 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008: il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
b) Appalti pubblici: contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Regione Liguria o altro ente soggetto alla presente disciplina e uno o più operatori economici ovvero imprese, fornitori, prestatori di servizi, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazioni di servizi come definiti dal Codice dei contratti pubblici;
c) Asta elettronica: processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di prezzi, come definito all'articolo 3, comma 15, del Codice dei contratti pubblici;
d) Operatore economico: ricomprende il termine di “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi”, designando una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti oppure la prestazione di servizi;
e) Offerente: operatore economico che ha presentato un'offerta;
f) Profilo di committente: il sito istituzionale ed ufficiale della Regione Liguria o di altro ente soggetto alla presente disciplina nel quale sono pubblicati gli avvisi e gli esiti di gara, nonché gli avvisi di preinformazione annuali o periodici;
g) Cottimo fiduciario: procedura negoziata utilizzata per le acquisizioni in economia, in cui le medesime acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi e la cui disciplina normativa è data dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
h) Amministrazione diretta: la modalità di acquisizione di lavori, servizi o forniture effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento;
i) Lavori d'urgenza: lavori la cui esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, sulla base delle risultanze di apposito verbale, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di seguito denominato Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
j) Somma urgenza: situazione eccezionale di pericolo che obbliga l'Amministrazione ad intervenire, a prescindere da qualsiasi previa negoziazione e copertura della spesa;
k) Autorità: l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) di cui all'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici;
l) Osservatorio: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici;
m) Osservatorio regionale sui contratti pubblici: lo strumento tecnico gestionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla medesima legge regionale, articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
n) Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) previsto dall'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 9 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.;
o) Responsabile per i lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
p) Economo: l'economo della Giunta regionale, agente contabile ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni ed integrazioni cui è affidata la gestione del fondo economale;
q) Cassiere: il dipendente regionale di cui si avvale l'economo per l'effettuazione dei pagamenti.

Articolo 4
(Modalità e casi di ricorso alle procedure di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni di lavori, servizi o forniture in economia sono effettuate, salvo quanto disposto dall'articolo 5, mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
2. L'affidamento di lavori in economia concerne la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali ed è effettuato per un importo non superiore ad euro 200.000 relativo ad ogni singolo intervento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nelle seguenti fattispecie, salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14:
a) manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione, telefonici, idrici, igienici, del gas o di cablaggio;
b) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti di proprietà della Regione o presi in locazione;
c) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti pubblici;
d) adeguamenti di strutture o parti di strutture che presentino particolari tecnologie impiantistiche o edilizie;
e) sistemazione di aree a verde di dimensioni limitate o aree incluse o confinate;
f) installazioni per monitoraggi strutturali ed impiantistici;
g) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
h) lavori a salvaguardia di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara;
i) lavori in cui è prevalente la caratteristica di riqualificazione, di miglioramento della fruibilità, modifiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
j) lavori di segnaletica e sistemazione stradale;
k) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
l) lavori necessari o accessori per la compilazione di progetti:
m) realizzazioni sperimentali ed interventi su parti di manufatti o su componenti edilizie finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, strutturali e funzionali, anche eseguiti al fine della predisposizione di successive gare pubbliche;
n) lavori di manutenzione di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara;
o) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
p) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, disciplinati dall'articolo 179 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti; q) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi, nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli articoli 16 e 178, comma 1, lett. a), del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti;
r) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari, in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'articolo 42, comma 3, lett. b), del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
3. L'acquisizione in economia di servizi e forniture è ammessa, nel limite della soglia di rilievo comunitario per ogni singola operazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., per le sotto indicate fattispecie:
a) servizi di comunicazione istituzionale a mezzo televisione, radio, stampa quotidiana e periodica, affissioni, nonché presenza su siti informatici;
b) servizi di comunicazione obbligatoria a carattere legale o finanziario a mezzo televisione, radio, stampa quotidiana e periodica, affissioni, nonché presenza su siti informatici;
c) servizi di gestione di fondi archivistici;
d) servizi di conduzione del polo del Servizio Bibliotecario Nazionale Ligure;
e) servizi di spolveratura di libri;
f) servizi di riproduzione fotografica, fonica e di stesura di atti;
g) servizi di riproduzione cartografica;
h) servizi di digitalizzazione di dati;
i) servizi postali;
j) acquisto di libri, di quotidiani, di riviste e periodici anche mediante abbonamento, e di altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
k) acquisto di abbonamenti ad agenzie di informazione e ad altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
l) spese per la rilegatura di libri e di pubblicazioni varie;
m) servizi assicurativi;
n) servizi di trasporto e facchinaggio;
o) manutenzione e riparazione di automezzi;
p) manutenzione straordinaria e riparazione di mobili, infissi ed apparecchiature necessari all'espletamento del lavoro d'ufficio;
q) servizi e forniture connesse allo svolgimento di convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni: in tal caso il limite di spesa sopraindicato si riferisce a ciascuna tipologia di bene o servizio richiesto, con esclusione dei compensi per gli eventuali relatori;
r) noleggio di automezzi;
s) servizi di pulizia, comprensivi di lavaggio di tendaggi, tappeti, asciugamani e dell'acquisto di sapone e detersivi;
t) servizi di derattizzazione, di disinfestazione, di disinfezione e di sanificazione;
u) servizi di vigilanza e di portierato;
v) servizi di riproduzione di documenti e di atti della Giunta regionale, anche mediante il ricorso a tipografie esterne;
w) acquisto o realizzazione di volumi e di materiale promozionale, anche edito da editori privati;
x) acquisto di carta, stampati, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per uso ufficio;
y) acquisto di materiali di consumo per uso ufficio quali toner e drum;
z) acquisto di timbri e targhe;
aa) acquisto di spazi pubblicitari per l'effettuazione di inserzioni su quotidiani e su periodici, per l'effettuazione di spot televisivi e radiofonici, per l'affissione di manifesti e per la presenza della Regione su siti informatici;
bb) acquisto di spazi per l'effettuazione di pubblicazioni su Gazzette e Bollettini Ufficiali;
cc) acquisto di mobili, di suppellettili, di attrezzature d'ufficio, di piante e di quadri, nonché di ogni altro oggetto complementare all'arredamento degli uffici;
dd) acquisto di apparecchiature specialistiche;
ee) acquisizione di beni e servizi necessari per le attività di protezione civile e di antincendio boschivo da impegnarsi sia nella fase di addestramento dei volontari che in quella di intervento degli stessi, ancorché non compresi nelle tipologie di spesa indicate nel presente articolo.
4. L'acquisizione di lavori, servizi o forniture in economia è, altresì, consentita nelle seguenti ipotesi, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 24 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ove non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
5. Le forniture ed i servizi di cui al comma 3, lettere g), m), n), r), s), u), x), y), cc) e dd) sono acquisiti utilizzando le procedure di acquisto in economia solamente nel caso non siano acquisiti mediante le procedure di gara di cui all'articolo 6 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.
6. Le elencazioni di fattispecie di ricorso alle acquisizioni in economia di cui ai commi 2 e 3 hanno carattere tassativo.

Articolo 5
(Minute spese)

1. L'economo può effettuare le seguenti minute spese, nel limite di euro 10.000 per ogni singolo intervento:
a) spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, di pezzi di ricambio ed accessori;
b) riproduzioni di documenti e disegni, traduzione e copiatura di testi, servizi di interpretariato;
c) spese di rappresentanza e per generi di conforto, nonché piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni della Regione;
d) spese di funzionamento della sede regionale di Bruxelles;
e) spese per addobbi ed impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali ed internazionali;
f) spese per valori bollati;
g) spese per noli, spedizioni ed imballaggio;
h) spese per omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità ovvero su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale;
i) spese relative al disimpegno di procedure concorsuali;
j) spese relative alle quote di partecipazione a convegni, congressi, seminari di studio anche organizzati da altri enti o corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
k) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione: tali spese sono approvate con specifico rendiconto da parte del competente Direttore generale;
l) spese per rimborso pedaggi e parcheggi;
m) spese per rimborso al personale di spese sostenute per trasporti urbani determinate da cause di servizio;
n) spese per rimborso pasti sulla scorta di norme ed oneri contrattuali;
o) spese relative ad accertamenti sanitari per il personale regionale;
p) spese notarili, spese per contrazione di mutui e prestiti, nonché atti di concessione di garanzie fideiussorie;
q) spese per anticipazioni agli Amministratori che si recano in missione ed ai dipendenti regionali che si recano in trasferta;
r) spese per l'acquisizione di servizi, lavori o forniture di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nel caso ricorrano condizioni di particolare urgenza, tali da non consentire neppure l'espletamento delle procedure di cottimo fiduciario di cui all'articolo 20, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
2. L'elencazione delle fattispecie di ricorso alle minute spese ha carattere tassativo.

TITOLO II
ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Capo I
Programmazione ed organi

Articolo 6
(Programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire in economia)

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici è corredato, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008, dell'elenco dei lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge regionale per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, da adottarsi parimenti entro il 30 settembre di ogni anno o, comunque, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per il successivo esercizio finanziario.
2. Gli studi di fattibilità e le progettazioni propedeutiche all'inserimento dei lavori da eseguirsi in economia di cui al comma 1, ove necessari, sono approvati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008 e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e dall'articolo 5, commi 3 e 4, del predetto regolamento regionale.
3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei servizi e delle forniture da acquisire in economia mediante ricorso alla procedura del cottimo fiduciario di cui all'articolo 20.
4. La programmazione di cui al comma 3 deve essere predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e sulla base del fabbisogno, anche aggregato, di beni e servizi definito a seguito delle richieste avanzate dalle singole strutture in riferimento alle fattispecie tassativamente indicate all'articolo 4, comma 3.
5. Al fine di predisporre il provvedimento di programmazione di cui al comma 3, la struttura regionale competente dalla quale dipende il servizio di economato, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno, richiede alle Direzioni centrali ed ai Dipartimenti della Giunta regionale, con nota trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica, le informazioni occorrenti, che sono fornite da ciascun Direttore generale entro il successivo 30 novembre con comunicazione inviata alla predetta struttura regionale ed al Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato.
6. La funzione dell'atto programmatorio consiste nell'individuazione dell'oggetto ovvero della tipologia dell'acquisizione, dell'importo presunto e della relativa forma di finanziamento.
7. La programmazione di cui al comma 3 può essere integrata, con le modalità di cui al comma 5, entro il 30 settembre dell'anno in corso, fermo restando che ai relativi affidamenti mediante cottimo fiduciario ed all'effettuazione delle conseguenti spese si provvede nei termini di cui all'articolo 20.

Articolo 7
(Economo e cassiere)

1. Il Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato provvede al conferimento degli incarichi di economo e di cassiere, individuando i dipendenti regionali che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. Gli incarichi di economo e di vice economo e quelli di cassiere e di vice cassiere non possono essere conferiti a dipendenti di categoria inferiore, rispettivamente, alla D e alla C.
3. L'economo ed il cassiere e i loro sostituti sono agenti contabili ai sensi dell'articolo 74 del r.d. n. 2440/1923 e ss.mm.ii. e sono soggetti alle disposizioni in materia di responsabilità contabile.
4. L'economo è tenuto alla resa del conto giudiziale di cui all'articolo 74, comma 1, del r.d. n. 2440/1923 e ss.mm.ii., che viene trasmesso alla Corte dei conti con le modalità di cui al medesimo articolo 74 e di cui all'articolo 49 del presente regolamento, ai fini del conseguente giudizio di conto.

Articolo 8
(Compiti dell'economo)

1. Sono compiti dell'economo:
a) gestire i fondi per il servizio di economato della Giunta regionale secondo le disposizioni del presente regolamento;
b) acquisire i lavori, i servizi e le forniture, nonché effettuare le spese di cui agli articoli 4 e 5 secondo le modalità previste nelle sezioni I, II e III del capo II;
c) provvedere all'approvvigionamento ed alla gestione del magazzino dei beni di uso generale e ricorrente di cui all'articolo 38;
d) stipulare contratti per adesione relativi al normale funzionamento delle strutture regionali, anche in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., nonché quelli per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4, e dell'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 14;
e) provvedere alla distribuzione dei buoni mensa e dei buoni benzina al personale regionale, nonché alla detenzione degli stessi nella cassa economale.

Capo II
Procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture

Sezione I
Affidamento di lavori

Articolo 9
(Progettazione)

1. L'attività di progettazione dei lavori in economia è articolata, salvo i casi di cui agli articoli 13 e 14, nei seguenti livelli essenziali, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.:
a) lo studio di fattibilità di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'articolo 14 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
b) il documento preliminare alla progettazione, disciplinato dall'articolo 15 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) il progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 17 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
d) il progetto definitivo, disciplinato dall'articolo 24 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
e) il progetto esecutivo, disciplinato dall'articolo 33 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. La redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva può essere affidata ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) dell'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, in caso di carenza in organico di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
3. Ogni livello di progettazione deve essere sottoposto a verifica ai fini della validazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 44 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
4. La validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, è posta in capo al responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.
5. La progettazione è approvata con decreto del dirigente competente in materia di amministrazione generale.
6. All'attività di progettazione disciplinata dal presente articolo si applicano gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 10
(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente ovvero il funzionario dell'Amministrazione regionale, tale individuato - ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. -, con apposito ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale competente in materia di amministrazione generale.
2. Al responsabile del procedimento è demandata la cura di tutte le fasi procedimentali, ad eccezione di quelle deputate al responsabile della procedura di affidamento di cui all'articolo 21, comma 3, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, e fatte salve le competenze attribuite al direttore dei lavori, di cui all'articolo 20 della citata legge regionale.
3. L'individuazione del responsabile del procedimento avviene a mezzo di apposita nomina, espressa ed univoca, effettuata prima della fase di predisposizione del progetto preliminare ovvero dello studio di fattibilità, ove previsto.
4. Tale provvedimento di nomina costituisce un atto dedicato e separato.
5. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura regionale competente in materia di amministrazione generale.
6. Nel caso di esecuzione di lavori, il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è individuato in un dipendente di categoria non inferiore alla D, con idonea professionalità ed anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Articolo 11
(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento adempie, in via non esaustiva, per la parte di competenza, ai seguenti compiti:
a) formula proposte e fornisce dati ed informazioni al fine della predisposizione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce i dati e le informazioni relativi alle prime fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) redige, ove ne ricorrano le circostanze, i verbali di cui agli articoli 13 e 14;
h) propone la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della vigente normativa, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
i) propone l'indizione ovvero, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) successive modificazioni ed integrazioni, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati; j) adempie, per quanto di sua competenza, agli obblighi di informazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed alla sezione regionale dell'Osservatorio, anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche (Portale Appalti Liguria).

Articolo 12
(Cottimo fiduciario)

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, di importo superiore ad euro 40.000 e fino ad euro 200.000, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., individuati sulla base delle modalità previste dagli articoli 24 e 25.
2. Per i lavori di importo inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 24, comma 4, della l.r. n. 5/2008.
3. L'atto di cottimo indica:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione dei lavori;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
4. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 presenta una perizia suppletiva, al fine di chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa che non può, comunque, superare la soglia di euro 200.000.
5. L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario di cui al comma 1 è pubblicato mediante avviso di post informazione sul profilo del committente.

Articolo 13
(Lavori d'urgenza)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente ai lavori da eseguirsi, in circostanze d'urgenza, sia negli immobili e negli impianti degli immobili utilizzati dalle strutture regionali, sia negli altri immobili ed impianti di proprietà della Regione.
2. Qualora l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso al dirigente cui fa capo il servizio di economato, corredato da una perizia estimativa concernente la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Articolo 14
(Somma urgenza)

1. Nei casi di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico, appartenente alla struttura regionale competente in materia di amministrazione generale o incaricato dal dirigente della medesima struttura, che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 13, comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico, anche non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 24, ove le circostanze lo rendano indispensabile, dandone motivazione nel verbale di cui al comma 1.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente al quale fa capo il servizio di economato, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Nel caso un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riceva l'approvazione del dirigente di cui al comma 4, l'economo procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente ai lavori da eseguirsi, in circostanze di somma urgenza, sia negli immobili e negli impianti degli immobili utilizzati dalle strutture regionali, sia negli altri immobili ed impianti di proprietà della Regione.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'articolo 176 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Articolo 15
(Esecuzione di lavori in amministrazione diretta)

1. L'esecuzione di lavori mediante amministrazione diretta è effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione regionale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'articolo 10.
2. La spesa per l'acquisto o il noleggio di mezzi e materiali necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta non può eccedere il limite di euro 10.000 per ogni intervento.

Sezione II
Acquisizione di servizi e forniture

Articolo 16
(Progettazione)

1. La progettazione relativa all'acquisizione di servizi oppure di forniture di beni o prodotti è articolata, di regola, in un unico livello.
2. Ogni richiesta di servizi e forniture deve essere preceduta da apposita progettazione, a cura della struttura regionale richiedente, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 279 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 17 cura la redazione del progetto del servizio o della fornitura, direttamente o individuando altro soggetto da incaricare.
4. La progettazione è approvata, ove possibile, con decreto del dirigente della struttura richiedente. Nel caso di acquisizioni che interessano più strutture regionali il provvedimento è adottato dal Direttore generale sovraordinato alla struttura regionale competente nella materia prevalente.
5. Al fine di identificare correttamente l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni o prodotti, la progettazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio o la fornitura;
b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, con indicazione, ove necessario, degli oneri per l'attuazione della sicurezza, nonché di tutti gli altri oneri non soggetti a ribasso d'asta;
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio, comprensivi della spesa stimata per la pubblicazione, ove prevista, del bando e dell'esito di gara, nonché dei compensi per i componenti della commissione giudicatrice, ove prevista, nonché del contributo, ove previsto, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);
e) il capitolato speciale d'appalto, descrittivo e prestazionale, attinente i profili di ordine tecnico inerenti i lavori, i servizi o i beni da acquisire;
f) la bozza, ove necessaria, contenente gli elementi essenziali dello schema del contratto, nel quale si devono evidenziare l'importo complessivo posto a base di gara e gli oneri per la sicurezza da non assoggettare al ribasso.
6. La progettazione, corredata del relativo decreto di approvazione, è allegata alla richiesta inviata all'economo mediante il canale intranet di cui all'articolo 21, comma 1.
7. All'attività di progettazione disciplinata dal presente articolo si applicano gli incentivi di cui all'articolo 10, comma 6, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 17
(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente ovvero il funzionario dell'Amministrazione regionale, tale individuato - ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. -, con apposito ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale richiedente la fornitura di un bene oppure la prestazione di un servizio, al quale è demandata la cura di tutte le fasi procedimentali, ad eccezione di quelle deputate al responsabile della procedura di affidamento di cui all'articolo 21, comma 3, e fatte salve le competenze attribuite al direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 20 della citata legge regionale.
2. L'individuazione del responsabile del procedimento avviene a mezzo di apposita nomina, espressa ed univoca, effettuata prima della fase di progettazione, di norma articolata su di un unico livello.
3. Tale provvedimento di nomina costituisce un atto dedicato e separato.
4. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura regionale richiedente la fornitura o il servizio.

Articolo 18
(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dal Codice dei contratti pubblici, fra l'altro:
a) predispone gli atti ed i documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività;
b) propone il sistema di affidamento di un servizio o di una fornitura;
c) coordina e cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione degli atti di gara relativi all'intervento;
d) coordina le attività necessarie alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., da parte del Direttore generale del Dipartimento ovvero della Direzione centrale richiedente la gara d'appalto e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la Commissione giudicatrice ed il servizio di economato, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'Amministrazione regionale eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;
g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'Amministrazione regionale dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
h) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, coordinandole con le prescrizioni normative di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni ed integrazioni;
i) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, anche avvalendosi della struttura e dei supporti informatici della sezione regionale del medesimo Osservatorio, nonché del Portale Appalti Liguria, gli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Articolo 19
(Amministrazione diretta)

1. L'affidamento di servizi e forniture mediante amministrazione diretta avviene con l'impiego di materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione regionale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'articolo 17.
2. Il ricorso all'amministrazione diretta avviene, in particolare, per la realizzazione di stampe, volumi e pubblicazioni necessarie per il funzionamento dell'ente o per la produzione di materiale divulgativo e pubblicitario.
3. La spesa per l'acquisto o il noleggio di mezzi e materiali necessari per l'esecuzione di servizi o forniture in amministrazione diretta non può eccedere il limite di euro 10.000 per ogni intervento.

Articolo 20
(Cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di servizi o forniture di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, di importo superiore ad euro 40.000 e fino alla soglia di rilievo comunitario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., individuati sulla base delle modalità previste dagli articoli 24 e 25.
2. La lettera d'invito alla procedura di cottimo fiduciario contiene:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Per i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
4. L'esito degli affidamenti di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di cui al comma 1 è pubblicato mediante avviso di post informazione sul profilo del committente.

Sezione III
Procedure per gli affidamenti e le acquisizioni in economia

Articolo 21
(Richiesta di attivazione della procedura in economia ed adempimenti istruttori)

1. Il dirigente della struttura richiedente l'affidamento di un lavoro ovvero l'acquisizione di un servizio o di una fornitura di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, inoltra la propria richiesta mediante il canale intranet, tramite nota firmata con modalità digitale e corredata dalla progettazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 16, al dirigente al quale fa capo il servizio di economato. L'assenza della progettazione comporta l'immediato rigetto della richiesta, senza che si proceda ad alcun adempimento istruttorio.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve precisare se trattasi di lavoro ovvero di servizio o di fornitura contemplato negli atti di programmazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 3.
3. Il dirigente al quale fa capo il servizio di economato, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, assegna quest'ultima all'economo o al vice economo, nel caso il medesimo dirigente ricopra anche l'incarico di economo; con la predetta assegnazione si individua il responsabile del procedimento di affidamento di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii e, se del caso, un dipendente che svolga la funzione istruttoria a supporto dell'economo o del vice economo.
4. Nel caso di effettuazione di una delle spese di cui all'articolo 5 la relativa richiesta è inoltrata, sempre mediante il canale intranet, direttamente all'economo, che è responsabile del conseguente procedimento di affidamento.
5. Qualora si invochino le condizioni di urgenza di cui all'articolo 5 lettera r), le stesse dovranno essere attestate dal dirigente della struttura richiedente il servizio o la fornitura mediante apposito verbale allegato alla richiesta di cui al comma 4.
6. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 5/2008, salvo ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 13 e 14.

Articolo 22
(Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario)

1. Il dirigente al quale fa capo il servizio di economato, nel caso ritenga di procedere all'affidamento di un lavoro ovvero all'acquisizione di un servizio o di una fornitura mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui agli articoli 12 e 20, salvo i casi previsti dagli articoli 13 e 14, individuato il responsabile del procedimento di affidamento con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3, esperiti i necessari adempimenti istruttori ed accertata la copertura della spesa ai sensi dell'articolo 46, emana il decreto di indizione della gara.
2. Il decreto di cui al comma 1 riporta, per l'affidamento di lavori, quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e, per l'acquisizione di servizi o forniture, i contenuti sommariamente esposti della lettera di invito di cui all'articolo 20, comma 2.
3. Nel decreto di cui al comma 1 si dà atto che trattasi di lavori ovvero di servizi o forniture contemplati negli atti di programmazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 3; qualora si tratti di lavori, servizi o forniture non programmati, nel predetto provvedimento si dà atto delle motivazioni per cui gli stessi sono affidati mediante cottimo fiduciario.
4. La copertura della spesa è attestata con riferimento agli impegni di spesa autorizzati ai sensi dell'articolo 46, salvo il caso di cui all'articolo 14.
5. Il dirigente al quale fa capo il servizio di economato, tramite il responsabile del procedimento di affidamento di cui all'articolo 21, comma 3, individua almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da invitare alla gara utilizzando gli elenchi di cui all'articolo 24 e dirama la lettera d'invito alla gara medesima, avendo riguardo a quanto disposto dall'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.
6. Prima di procedere all'invio della lettera d'invito o all'affidamento diretto di cui al comma 14 ovvero all'emissione dell'ordinativo di spesa di cui all'articolo 28, si procede all'assunzione del codice identificativo della gara (CIG).
7. La lettera d'invito riporta quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, ovvero dall'articolo 20, comma 2, nonché l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si svolge la gara, salvo quanto previsto dal comma 9, ultimo periodo.
8. Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni, salvo ricorrano specifiche ragioni di urgenza di cui sia stato dato atto nel decreto di cui al comma 1 ovvero si debbano affidare lavori urgenti ai sensi dell'articolo 13; in tal caso, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a cinque giorni.
9. Lo svolgimento della gara avviene, di norma, in seduta pubblica, salva diversa determinazione contenuta nel decreto di cui al comma 1, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e, ove richiesto dal dirigente al quale fa capo il servizio di economato, dell'ufficiale rogante. Qualora sussistano ragioni di urgenza o di speditezza procedimentale, nel decreto di cui al comma 1 si può prevedere che le operazioni di gara avvengano in seduta riservata, alla sola presenza di due dipendenti in qualità di testimoni.
10. La gara è presieduta dal dirigente al quale fa capo il servizio di economato o, su sua delega, dal vice economo in qualità di responsabile del procedimento di affidamento.
11. Alle operazioni di gara si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, commi 2, 3 e 4, 23, 24, 25 e 26, commi 1 e 2, del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 5/2008, in quanto compatibili con il presente regolamento.
12. Qualora la gara sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 5/2008.
13. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il dirigente al quale fa capo il servizio di economato con proprio decreto in cui sono richiamate le condizioni per l'affidamento del cottimo fiduciario già riportate nel decreto di cui al comma 1, nonché l'individuazione del soggetto aggiudicatario, procedendo contestualmente all'impegno di spesa.
14. Nel caso di affidamento diretto previsto dagli articoli 12, comma 2, e 20, comma 3, il dirigente al quale fa capo il servizio di economato richiede ad uno degli operatori economici iscritto negli elenchi di cui all'articolo 24 la propria migliore offerta per l'esecuzione della prestazione da acquisire ed emana un proprio decreto di affidamento in favore del medesimo operatore economico contenente, per i lavori, le condizioni previste dall'articolo 12, comma 3, e, per i servizi o le forniture, le clausole di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b), d), e), i) l), m) ed n).

Articolo 23
(Aste elettroniche e mercato elettronico)

1. Il dirigente al quale fa capo il servizio di economato può avvalersi, al fine di procedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario di cui agli articoli 12 e 20, dell'asta elettronica prevista dall'articolo 85, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'articolo 288 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, i cui profili tecnici sono disciplinati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008.
2. Per l'esperimento dell'asta elettronica il dirigente di cui al comma 1 si avvale degli elenchi ufficiali di operatori economici di cui all'articolo 24.
3. La durata dell'asta non può essere inferiore ad un'ora.
4. L'acquisizione di servizi e forniture in economia può avvenire anche mediante ricorso al mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, ove il responsabile del procedimento di affidamento lo ritenga vantaggioso.

Articolo 24
(Elenchi ufficiali di operatori economici)

1. Le procedure concorsuali e gli affidamenti diretti relativi all'acquisizione di servizi e forniture di cui all'articolo 20 sono svolti utilizzando gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi di cui all'articolo 27 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008.
2. Al fine di procedere all'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 12 il Direttore generale competente in materia di gare e contratti disciplina con proprio provvedimento la costituzione e la tenuta di un elenco di esecutori di lavori.
3. La costituzione degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 è resa nota mediante l'emanazione di un apposito avviso, a cura del dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul profilo del committente, nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune di Genova e pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale.
4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale e sono aggiornati almeno annualmente.
5. La Regione può procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
6. L'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui ai commi 1 e 2 è presupposto imprescindibile per dare corso agli affidamenti diretti di cui agli articoli 12, comma 2, e 20, comma 3, salvo ricorra la fattispecie di cui all'articolo 14.

Articolo 25
(Sistema di rotazione)

1. In osservanza dei principi di trasparenza, proporzionalità ed imparzialità, le procedure concorsuali e gli affidamenti diretti di cui agli articoli 12 e 20 sono effettuati nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2.
2. Al fine di dare attuazione al principio di rotazione l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi o forniture di cui agli articoli 12, comma 2, e 20, comma 3, avvengono previo sorteggio, effettuato da parte del dirigente al quale fa capo il servizio di economato, di almeno cinque operatori economici iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui all'articolo 24, commi 1 e 2.
3. Un operatore economico può essere invitato a presentare offerta due volte consecutivamente e relativamente alla medesima categoria di lavori o categoria merceologica esclusivamente nel caso che sia risultato aggiudicatario di una prima procedura concorsuale ovvero qualora il numero di operatori economici iscritti negli elenchi di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, sia pari o inferiore a cinque per la categoria di lavori o per la categoria merceologica cui fanno riferimento i lavori da affidare o il servizio o la fornitura da acquisire.

Articolo 26
(Congruità dei prezzi)

1. La congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è accertata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici; per i lavori, l'accertamento della congruità è effettuato avvalendosi del prezzario regionale di cui all'articolo 55 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008.

Articolo 27
(Minute spese)

1. L'economo effettua le minute spese di cui all'articolo 5 interpellando, ove possibile, uno o più operatori economici, anche al di fuori degli elenchi di cui all'articolo 24, comma 1, purché debitamente motivando, ed emettendo l'ordinativo di cui all'articolo 28, comma 5, previo accertamento della copertura di spesa, impegnata con le modalità di cui all'articolo 40.
2. Al fine di affidare l'esecuzione di lavori ovvero di servizi o forniture mediante amministrazione diretta, l'economo provvede ad acquistare o a noleggiare i mezzi ed i materiali necessari ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 19, comma 3, fermo restando il limite di spesa per ogni singolo acquisto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

Sezione IV
(Stipulazione ed esecuzione del contratto)

Articolo 28
(Ordinativo di spesa)

1. L'Economo provvede all'affidamento di lavori, forniture e servizi di propria competenza mediante emissione di un ordinativo di spesa nel limite di € 10.000,00.
2. L'ordinativo di spesa emesso in originale è inviato all'affidatario, mentre copia autenticata del medesimo ordinativo è conservata agli atti e viene allegata alla fattura.
3. L'ordinativo di spesa di cui al comma 1 indica:
a) la data ed il numero progressivo;
b) il capitolo di bilancio sul quale è imputata la spesa;
c) l'operatore economico esecutore del lavoro, del servizio o della fornitura;
d) la quantità della prestazione contrattuale o della fornitura ed il relativo prezzo, espresso sia al netto che al lordo dell'IVA;
e) gli estremi del codice identificativo della gara (CIG).
4. L'emissione dell'ordinativo di spesa di cui al comma 1 riduce, corrispondentemente al valore del contratto comprensivo dell'IVA, l'ammontare delle somme disponibili per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario, nel corso dell'esercizio a carico del capitolo di bilancio sul quale è imputata la relativa spesa.
5. L'effettuazione delle minute spese di cui all'articolo 27 avviene mediante emissione di un ordinativo di spesa, da parte dell'economo, che riporta, oltre a quanto previsto dal comma 3 ed ove necessario, le modalità ed i termini in cui deve essere eseguita la prestazione, l'ammontare dell'eventuale garanzia, l'importo delle penalità in caso di ritardata o mancata esecuzione della prestazione, i casi di risoluzione per inadempimento del contraente e l'indicazione del foro competente in caso di contenzioso. L'ordinativo disciplinato dal presente comma tiene luogo di contratto.
6. L'emissione dell'ordinativo di spesa di cui al comma 5 riduce, corrispondentemente al valore dell'ordinativo stesso comprensivo dell'IVA, la disponibilità della somma complessivamente impegnata, per il ricorso all'amministrazione diretta e per le minute spese di cui all'articolo 27, nel corso dell'esercizio a carico del capitolo di bilancio sul quale è imputata la relativa spesa.

rticolo 29
(Stipulazione del contratto)

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato dall'economo, su mandato contenuto nel provvedimento dirigenziale di affidamento, attraverso:
a) scrittura privata, anche non autenticata, per contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000;
b) scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione regionale dispone l'affidamento dei lavori ovvero l'acquisizione dei servizi e delle forniture, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
2. Nel caso di affidamento diretto, lo scambio di lettere riporta, per i lavori, le condizioni previste dall'articolo 12, comma 3, e, per i servizi o le forniture, le clausole di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b), d), e), i) l) ed m), nonché le modalità di pagamento, i casi di risoluzione del contratto e l'indicazione del foro competente in caso di contenzioso.

Articolo 30
(Direzione dei lavori e sicurezza nei cantieri)

1. La direzione dei lavori è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008.
2. Il direttore dei lavori svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, purché possieda i requisiti previsti dalla medesima normativa.

Articolo 31
(Direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture)

1. La direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture è svolta dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 17, al quale spettano i compiti di cui all'articolo 38 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008.
2. Per i contratti relativi ai servizi o alle forniture necessari al funzionamento delle strutture regionali la direzione dell'esecuzione del contratto è posta in capo all'economo.

Articolo 32
(Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. All'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) tramite strumenti informatici provvede il dirigente della struttura regionale richiedente la prestazione, in conformità alla vigente normativa in materia.
2. La validità di tale documento è stabilita dall'articolo 18, commi 1bis, 1ter ed 1quater della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.
3. Per i contratti relativi a forniture di beni, prodotti oppure alla prestazione di servizi, il cui valore al netto dell'IVA sia pari od inferiore a euro 40.000, è consentita la presentazione, in luogo della produzione ovvero dell'acquisizione del DURC, di una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva, resa dal soggetto contraente ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 6 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 33
(Collaudi)

1. Il collaudo dei lavori è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. n. 5/2008 e dagli articoli 215 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Per i contratti riguardanti i servizi o forniture relativi al funzionamento delle strutture regionali, l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità è conferito ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice.
3. Per i contratti concernenti servizi o forniture richiesti da strutture regionali diverse da quella competente in materia di amministrazione generale, l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità è, di norma, conferito ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, salvo il caso di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, tale individuato dalla struttura richiedente, per cui si può procedere ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 34
(Contabilità dei lavori)

1. Il direttore dei lavori o il soggetto da questi incaricato effettua l'annotazione dei lavori in economia:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte sulle liste medesime ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti, ed in cui sono annotate le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni, e le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti sulla base delle risultanze del registro di cui al comma 2.
4. Per le minute spese, ove possibile in relazione alla natura delle stesse, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
5. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al soggetto deputato ad effettuare il pagamento ovvero all'economo entro i primi due giorni di ciascun mese.
6. Il rendiconto finale è formulato come quelli mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili ed è corredato da una relazione e dalla liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
7. Per i lavori eseguiti con la procedura del cottimo fiduciario, al rendiconto sono uniti la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali parzialmente avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
8. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Articolo 35
(Contabilità semplificata)

1. Nel caso di lavori in amministrazione diretta e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad euro 40.000, la contabilità viene redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori, tenuto conto dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 36
(Penali, premio di accelerazione e risoluzione del contratto)

1. Al fine dell'applicazione delle penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali si applicano, per i lavori, le disposizioni di cui all'articolo 145, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Qualora ricorrano condizioni particolari, tali da rendere apprezzabile l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto di cottimo fiduciario può prevedere il riconoscimento all'esecutore di un premio per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 145, comma 9, del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 145, commi 3 e 9, si applicano anche ai contratti relativi ai servizi ed alle forniture.
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione regionale può procedere all'esecuzione dei lavori in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
5. In caso di inadempimento dell'esecutore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, salvi i diritti e le facoltà che il contratto di cottimo fiduciario riserva all'Amministrazione regionale.
6. In caso di risoluzione del contratto di cottimo fiduciario relativo a lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 2 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 37
(Termini di pagamento)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47, il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori è disposto dall'Economo o dal Dirigente competente sulla scorta delle risultanze emerse dai certificati dei cottimi e dalle liste delle somministrazioni trasmessi dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 10.
2. Ogni pagamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 41 direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza.
3. I pagamenti relativi agli affidamenti di servizi o di forniture in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cottimo fiduciario, a far tempo dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Capo III
Gestione del magazzino

Articolo 38
(Modalità di gestione del magazzino)

1. L'economo ha cura di promuovere la costituzione di congrue dotazioni di magazzino relative al materiale di uso generale e ricorrente, onde fronteggiare le ordinarie necessità delle strutture regionali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'economo predispone l'elenco dei materiali di uso generale e ricorrente da approvvigionare nel corso dell'anno successivo, con l'indicazione delle quantità, dei prezzi unitari e degli importi complessivi, concorrendo alla programmazione di forniture di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il dipendente responsabile del magazzino effettua l'inventario dei beni esistenti a quella data che viene sottoscritto dal medesimo dipendente e dall'economo.

Articolo 39
(Responsabile del magazzino)

1. Il responsabile del magazzino del materiale di uso generale e ricorrente è un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C individuato con provvedimento del dirigente al quale fa capo il servizio di economato.

TITOLO III
GESTIONE DEI FONDI

Capo I
Fondo per l'amministrazione diretta e per le minute spese

Articolo 40
(Anticipazione ed impegni di spesa)

1. Ciascun Direttore generale, entro il 31 gennaio di ogni anno, autorizza il dirigente cui fa capo il servizio di economato ad assumere a favore dell'economo impegni di spesa sui capitoli di propria competenza mediante il canale intranet di cui all'articolo 21, comma 1, al fine di consentire all'economo, nel corso del medesimo anno, il ricorso all'amministrazione diretta di cui agli articoli 15 e 19 o l'effettuazione delle minute spese di cui agli articoli 5 e 27, ovvero del cottimo fiduciario di cui agli articoli 12, 13, 14 e 20.
2. Al fine di provvedere ai pagamenti delle spese di cui al comma 1, viene anticipata ogni anno all'economo, dietro sua richiesta formulata al Direttore generale cui lo stesso fa capo, una somma pari a € 3.000.000,00.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può disporre l'aggiornamento dell'anticipazione di cui al comma 2.
4. Con il provvedimento del Direttore generale di cui al comma 2, viene disposta l'anticipazione di cui al medesimo comma 2 al fine di consentire l'operatività del servizio di economato.
5. L'economo non può destinare l'anticipazione di cui al comma 2 ad uso diverso da quello stabilito dal presente regolamento.
6. L'economo utilizza gli impegni assunti di cui al comma 1 entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e provvede altresì alla riduzione dei medesimi per la quota risultata inutilizzata.

Articolo 41
(Pagamenti)

1. I pagamenti effettuati dall'economo mediante impiego dei fondi di cui all'articolo 40 sono disposti dal cassiere in base a buoni di spesa a madre e figlia, firmati dall'economo stesso, e recanti:
a) nome o ragione sociale del beneficiario;
b) importo da pagare, espresso in cifre ed in lettere;
c) oggetto della spesa;
d) capitolo di bilancio ed esercizio cui la spesa deve essere imputata.
2. L'economo provvede al pagamento delle fatture o al rimborso delle spese, di norma, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, debitamente vistata dal dirigente della struttura richiedente, o della richiesta di rimborso.
3. L'economo provvede all'erogazione delle anticipazioni di cui all'articolo 5, lettera q), nel momento stesso in cui l'anticipazione viene richiesta presso la cassa economale.
4. Il cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza dal beneficiario in calce al buono di spesa o in calce alla fattura allegata avendo cura che i documenti di quietanza siano in regola con la vigente normativa fiscale.
5. I pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati mediante i seguenti strumenti, nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa statale:
a) contante;
b) assegno bancario o circolare;
c) bonifico bancario;
d) bonifico postale;
e) carta di credito.
6. Le spese a mezzo carte di credito, imputate sul conto corrente bancario intestato all'economo possono essere effettuate dagli Amministratori regionali per ragioni di rappresentanza ed in occasione di missioni, nonché dall'economo stesso per il pagamento di titoli di viaggio e di spese per alloggio per gli Amministratori inviati in missione e per i dipendenti inviati in trasferta, nonché negli altri casi di minute spese consentiti dalla legge e ove non sia possibile utilizzare altro mezzo di pagamento.
7. I pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Articolo 42
(Rendicontazione delle spese)

1. L'economo presenta trimestralmente, entro venti giorni lavorativi dal termine del trimestre, il rendiconto delle spese sostenute a valere sul fondo di cui all'articolo 40, raggruppate per capitolo di bilancio.
2. L'economo ha facoltà di presentare, con le medesime modalità di cui al comma 1, il rendiconto anticipatamente rispetto alla cadenza trimestrale nel caso la giacenza di cassa risulti inferiore al 50 per cento dell'anticipazione di cui all'articolo 40, comma 2.
3. Per ogni capitolo è compilato un elenco delle spese, secondo il modello di cui all'allegato A, corredato dai buoni di spesa emessi, dalle fatture o dalle richieste di rimborso ovvero da altro elemento giustificativo e dall'eventuale ordinativo di spesa di cui all'articolo 28, comma 5.
4. L'economo sottoscrive e trasmette il rendiconto così composto, unitamente allo schema di decreto di approvazione dello stesso, alla struttura regionale competente in materia di ragioneria, il cui dirigente vi appone il visto di regolarità entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, verificata la correttezza in merito ai sotto indicati elementi:
a) identificazione del creditore;
b) determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto;
c) esistenza di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 69 della l.r. 26 marzo 2002 n. 15;
d) la giusta imputazione a bilancio, nonché l'esistenza della disponibilità sugli impegni di cui all'art. 40.
5. Qualora il dirigente della struttura regionale di cui al comma 4 rilevi, entro il termine di cui al medesimo comma 4, irregolarità restituisce il rendiconto all'economo corredato da una nota recante le motivazioni del diniego all'apposizione del visto di regolarità, trasmessa al Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato per conoscenza e per gli opportuni provvedimenti.
6. Nel caso la struttura regionale di cui al comma 4 rilevi delle irregolarità sanabili ovvero necessiti di acquisire chiarimenti, il relativo dirigente formula per iscritto i propri rilievi ovvero la propria richiesta di chiarimenti all'economo che è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento dei predetti rilievi fornendo le proprie controdeduzioni.
7. Nei quindici giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni la struttura regionale competente in materia di ragioneria può vistare il rendiconto ovvero restituirlo corredato da una nota recante le motivazioni del diniego, trasmessa al Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato per conoscenza e per gli opportuni provvedimenti.
8. Decorsi senza esito i termini di cui al comma 7, il rendiconto si intende vistato per regolarità e viene trasmesso a cura dell'economo al Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato per il seguito di approvazione.
9. Il rendiconto è approvato dal Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato con proprio atto con il quale dispone contestualmente l'emissione dei mandati a favore dell'economo per il reintegro del fondo.
10. Il rendiconto, presentato con le modalità previste nei commi precedenti, dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, l'economo lasci l'incarico.

Articolo 43
(Restituzione dell'anticipazione da parte dell'economo)

1. Nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, o al momento della cessazione dall'incarico, dopo aver presentato il rendiconto dell'ultimo periodo ed aver ricevuto il reintegro del fondo, l'economo restituisce l'anticipazione annuale, versandola nell'apposito capitolo delle partite di giro.

Articolo 44
(Tenuta dei registri)

1. Il cassiere annota su di un apposito registro, secondo il modello di cui all'allegato B, che tiene aggiornato:
a) in entrata, l'anticipazione annuale avuta dall'economo ed i successivi aumenti, nonché i reintegri del fondo;
b) in uscita, i pagamenti effettuati e la restituzione dell'anticipazione a fine anno.
2. Il registro, prima di essere posto in uso, viene bollato e vidimato dall'economo su ciascun foglio.

Articolo 45
(Verifica di cassa ed ispezioni)

1. Almeno una volta al mese l'economo procede alla verifica di cassa unitamente al cassiere.
2. L'economo ed il cassiere, ultimata la verifica di cassa, vistano il registro di cassa in corrispondenza della indicazione della giacenza di cassa riscontrata al momento in cui hanno eseguito la verifica.
3. Semestralmente la struttura regionale competente in materia di ragioneria procede alla verifica di cassa economale e vista il registro di cassa in corrispondenza della indicazione delle giacenze di cassa al momento della verifica.

Capo II
Impegni e pagamenti a seguito di cottimo fiduciario

Articolo 46
(Impegni di spesa)

1. Ciascun Direttore generale, sulla base delle programmazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante il canale intranet di cui all'articolo 21, comma 1, autorizza il dirigente al quale fa capo il servizio di economato ad assumere impegni di spesa sui capitoli di propria competenza al fine di procedere all'affidamento dei lavori ed all'acquisizione dei servizi e delle forniture previsti nelle medesime programmazioni.
2. I Direttori generali di cui al comma 1 possono autorizzare, nel corso dell'anno ed in relazione a nuove esigenze di lavori, servizi o forniture da affidare mediante cottimo fiduciario, il dirigente al quale fa capo il servizio di economato ad assumere impegni di spesa sui capitoli di propria competenza anche al di fuori delle programmazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, ovvero per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

Articolo 47
(Modalità di pagamento)

1. Le liquidazioni delle spese e dei pagamenti relativi a contratti affidati mediante cottimo fiduciario è di competenza del dirigente della struttura regionale richiedente il contratto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento regionale di esecuzione ed attuazione della l.r. 5/2008 e seguono la disciplina prevista dagli articoli 69 e 70 della L.R. 15/2002, salvo quanto previsto dall'art. 71 della legge regionale medesima.
2. I pagamenti relativi all 'affidamento di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario per un importo fino ad euro 10.000 avvengono secondo quanto disposto dall'articolo 41.

Capo III
Disposizioni comuni

Articolo 48
(Forme di vigilanza)

1. La struttura regionale competente in materia di ragioneria, esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 45 e, se necessario, effettua anche al di fuori del termine di cui all'articolo 45 ulteriori ispezioni e controlli ai registri contabili.

Articolo 49
(Conto giudiziale)

1. I conti relativi alla gestione annuale dell'economo, e dei responsabili delle gestioni economali periferiche di cui al titolo IV sono trasmessi, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui i conti si riferiscono, alla struttura regionale competente in materia di ragioneria.
2. La predetta struttura regionale, riveduti i conti ad essa pervenuti, qualora non formuli alcun rilievo, appone sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di sua competenza ovvero, entro trenta giorni dal ricevimento dei conti, formula richiesta di chiarimenti alla struttura alla quale fa capo il servizio di economato, che è tenuta a fornirli entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La struttura regionale competente in materia di ragioneria appone la dichiarazione di cui al presente comma nei dieci giorni successivi al ricevimento dei chiarimenti.
3. Ad avvenuta apposizione della dichiarazione di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di ragioneria restituisce i conti giudiziali alla struttura cui fa capo il servizio di economato che li sottopone all'approvazione da parte della Giunta regionale e ne cura la trasmissione alla Corte dei conti comunque entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di ragioneria ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti.

TITOLO IV
GESTIONI ECONOMALI PERIFERICHE

Articolo 50
(Servizi di economato delle strutture periferiche)

1. Presso le strutture periferiche dipendenti dalla Giunta regionale e nell'ambito della struttura competente in affari generali, allocata presso il Gabinetto della Giunta regionale, è costituita una gestione di fondi affidata a responsabili individuati con provvedimento del Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato tra i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C, su proposta del Direttore generale sovraordinato ai predetti soggetti.
2. La gestione di fondi di cui al comma 1 può essere assegnata dal Direttore generale al quale fa capo il servizio di economato anche a dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.
3. I responsabili delle gestioni di fondi di cui al presente titolo sono agenti contabili ai sensi dell'articolo 74 del r.d. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.

Articolo 51
(Tipologie e limiti di spesa)

1. I responsabili delle gestioni economali di cui all'articolo 50 possono effettuare le spese di cui all'articolo 5, nel limite di euro 5.000 per ogni singolo intervento, nonché gli acquisti di cui all'articolo 4, comma, 3, ove l'urgenza lo richieda, fermo restando il limite dei 5,000 euro.
2. L'ammontare del fondi di ciascun economo periferico è stabilito all'inizio di ciascun esercizio con decreto del Direttore Generale al quale fa capo il servizio di economato.

Articolo 52
(Anticipazione e gestione dei fondi)

1. L'anticipazione di fondi è disposta, su richiesta dei responsabili delle gestioni economali di cui all'articolo 50, dal dirigente al quale fa capo il servizio di economato con le modalità di cui all'articolo 40.
2. Alle gestioni economali periferiche si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 43, 44, 45, 48 e 49.
3. I registri di cui all'articolo 44, comma 1, sono bollati e vidimati dall'economo della Giunta regionale su ciascun foglio.

Articolo 53
(Rendicontazione delle spese)

1. I responsabili delle gestioni economali periferiche di cui all'articolo 50 presentano i rendiconti delle spese sostenute, compilati secondo il modello di cui all'allegato C, con cadenza semestrale.
2. Detti rendiconti, presentati dai responsabili di cui all'articolo 50, vistati per la regolarità dal dirigente al quale fa capo il servizio di economato, verificati, dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, sono approvati dal Direttore Generale al quale fa capo il servizio di economato secondo il procedimento di cui all'articolo 42.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54
(Disposizioni sui conti correnti bancari)

1. L'economo ed i responsabili delle gestioni economali periferiche individuati ai sensi dell'art 7, operano mediante appositi conti correnti aperti presso il Tesoriere regionale a cura della struttura regionale competente in materia di ragioneria, su richiesta del dirigente al quale fa capo il servizio di economato per il deposito dei fondi a disposizione.

Articolo 55
(Regime transitorio)

1. Ai contratti di durata pluriennale stipulati dall'economo sulla base dell'articolo 24 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'emissione dell'ordinativo di spesa, salvo quanto disposto dall'articolo 47 del presente regolamento.
2. I dipendenti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di economo e di cassiere, nonché quelli che sono stati individuati quali loro sostituti in caso di assenza o impedimento, adottati per effetto dei precedenti regolamenti per il servizio di economato, continuano ad esercitare le loro funzioni salvo diversa determinazione assunta ai sensi dell'articolo 7.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, gli ordinativi di acquisto emessi fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono oggetto di una gestione residuale sull'anticipazione già autorizzata secondo quanto disposto dal precedente regolamento n. 5/2003, per il tempo strettamente necessario.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento non possono essere emessi ordinativi di acquisto su pregressi impegni assunti a favore dell'economo, salvo casi indifferibili ed urgenti, debitamente autorizzati dal Direttore Generale della Direzione da cui dipende il servizio di economato.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Direttore generale competente in materia di gare e contratti approva e disciplina la costituzione e la tenuta dell'elenco di esecutori di lavori di cui all'articolo 24, comma 2.

Articolo 56
(Abrogazione di norme)

1. Il regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 5 (Regolamento del servizio di economato per uffici della Giunta regionale) è abrogato.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando


Allegato A RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE Al SENSI DELL'ART. 42
Allegato B
Allegato C RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE Al SENSI DELL'ART. 53