Regione Liguria
Regolamento regionale 19 giugno 2013 n. 5
Modifiche al regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all’articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)”.
B.U.R. 3 luglio 2013, n. 10

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;
Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 15 maggio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 14 giugno 2013;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1
(Sostituzione dell’oggetto del regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3)

1. L'oggetto del regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3, è sostituito dal seguente: “Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii) e successive modificazioni”.

Articolo 2
(Modificazioni al regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3)

1. All'articolo 4, comma 3, del regolam. reg. n. 3/2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) dopo la parola “archivistici” si aggiungono le parole “e di supporto alla gestione documentale”;
b) le lettere j) e z) sono soppresse;
c) la lettera q) è sostituita dalla seguente: “organizzazione di corsi di formazione e oneri accessori a favore del personale regionale, nonché servizi e forniture connesse allo svolgimento di convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni: in tale caso, il limite di spesa sopraindicato si riferisce a ciascuna tipologia di bene o servizio richiesto, con esclusione dei compensi per gli eventuali relatori”;
d) alla lettera cc) le parole “di piante e di quadri, nonché di ogni altro oggetto complementare all'arredamento degli uffici” sono soppresse.
2. L'articolo 5, comma 1, del regolam. reg. n. 3/2012 è sostituito dal seguente: “articolo 5 (minute spese)
L'economo può effettuare le seguenti minute spese, nel limite di euro 10.000 per ogni singolo intervento:
a) spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, di pezzi di ricambio ed accessori;
b) riproduzioni di documenti e disegni, traduzione e copiatura di testi, servizi di interpretariato;
c) spese di rappresentanza e spese connesse allo svolgimento di incontri o riunioni all'interno dell'amministrazione;
d) spese di funzionamento della sede regionale di Bruxelles;
e) spese per addobbi ed impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali ed internazionali;
f) spese per valori bollati;
g) spese per noli, spedizioni ed imballaggio;
h) spese per omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità ovvero su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale;
i) spese relative al disimpegno di procedure concorsuali;
j) spese connesse all'organizzazione di corsi di formazione professionale o di aggiornamento, pagamento quote di partecipazione a convegni, congressi, corsi o seminari di studio anche organizzati da altri enti;
k) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione: tali spese sono approvate con specifico rendiconto da parte del competente Direttore generale;
l) spese per pedaggi, parcheggi, rimessaggi e altre spese connesse all'utilizzo di autovetture di servizio, anche a titolo di rimborso;
m) spese sostenute per trasporti di Amministratori, personale dipendente o cose determinate da cause di servizio, anche a titolo di rimborso;
n) spese per rimborso pasti sulla scorta di norme ed oneri contrattuali;
o) spese relative ad accertamenti sanitari per il personale regionale;
p) spese notarili, spese per contrazione di mutui e prestiti, nonché atti di concessione di garanzie fideiussorie;
q) spese per anticipazione, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di rappresentanza;
r) spese per anticipazioni a dipendenti regionali che si recano in trasferta;
s) spese per imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali;
t) spese per pagamenti di iscrizioni ad albi professionali per il personale dirigente e dipendente, ove previsto da disposizioni di legge o contrattuali;
u) spese per riparazioni di immobili, infissi, apparecchiature ed arredi, ivi compresa la manutenzione del verde interno ed esterno, nonché di ogni altro oggetto complementare agli arredi degli uffici;
v) spese per il riciclo, lo smaltimento o il conferimento in discarica di rifiuti;
z) spese per acquisto di libri, quotidiani e periodici, anche mediante abbonamento, e di altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
aa) spese per acquisti di timbri, targhe e cornici;
bb) spese per acquisto di cancelleria, materiali di consumo e prodotti connessi al funzionamento di attrezzature d'ufficio;
cc) spese per pubblicazione di avvisi su gazzette e bollettini ufficiali o a carattere obbligatorio su mezzi di stampa;
dd) spese per vestiario per il personale dipendente ad uso istituzionale, anche a titolo di rimborso;
ee) spese per l'acquisizione di servizi, lavori o forniture di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nel caso ricorrano condizioni di particolare urgenza, tali da non consentire neppure l'espletamento delle procedure di cottimo fiduciario di cui all'articolo 20, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14”.
3. All'articolo 16, comma 6, del regolam. reg. n. 3/2012, le parole “all'economo” sono sostituite con le parole “al dirigente della struttura cui fa capo il servizio di economato”.
4. All'articolo 25, comma 2, del regolam. reg. n. 3/2012, le parole “articolo 12 comma 2, e 20 comma 3” sono sostituite dalle parole “articolo 12 comma 1, e 20 comma 1”.
5. All'articolo 27, comma 2, del regolam. reg. n. 3/2012, le parole “fermo restando il limite di spesa per ogni singolo acquisto stabilito dall'articolo 4, comma 3” sono soppresse.
6. All’articolo 40, comma 1, del regolam. reg. n. 3/2012, le parole “ovvero del cottimo fiduciario di cui agli articoli 12, 13, 14 e 20” sono soppresse.
7. All’articolo 53, comma 2, del regolam. reg. n. 3/2012, dopo le parole “secondo il procedimento di cui all’articolo 42” sono aggiunte le parole “di concerto col direttore generale di volta in volta competente”.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 19 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando