Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 luglio 1948
Validità: 31.07.1948 - 31.12.1949
Parti: Associazione Panificatori e Sindacato Provinciale Operai Panettieri Torino
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Torino

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Allegato Stralcio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato nel preambolo del contratto provinciale integrativo 31 luglio 1948.

Contratto collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Torino, 31 luglio 1948

Torino, 31 luglio 1948, in conformità all’art. 29 del Contratto Nazionale, tra i rappresentanti dell’Associazione Panificatori della provincia di Torino [...] e i rappresentanti del Sindacato Provinciale Operai Panettieri di Torino [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale:

Art. 1.
La paga oraria base resta così stabilita:
Infornatore L. 82 all’ora
Impastatore L. 77 all’ora
Aiutante specializzato L. 73 all’ora
Aiutante comune L. 68 all’ora
Apprendista 1° anno L. 27 all’ora
Apprendista 2° anno L. 41 all’ora
Apprendista 3° anno L. 51 all’ora
Tali retribuzioni orarie si riferiscono ad una produzione giornaliera minima di:
- Kg. 88 di farina per i panifici con forno a riscaldamento diretto.
- Kg. 100 di farina, per i panifici con forno a riscaldamento Indiretto.
Eventuale maggiore produzione sarà compensata con una maggiorazione oraria in relazione alla percentuale di farina maggiormente panificata.
Per i forni cui non è previsto un minimo di produzione, viene apportata una maggiorazione oraria sulla paga base del 15 %.
[...]
In ogni caso indipendentemente dall'orario di lavoro e dal lavoro effettivamente prestato, al lavoratore viene garantita una corresponsione giornaliera pari agli 8/10 del salario giornaliero normale comprensivo della contingenza.
Per la valutazione del lavoro degli apprendisti nell’ambito della squadra si fa riferimento al Contratto normativo nazionale.

Art. 2.
Alla Commissione paritetica di qualifica, di cui all’art. 7 del presente contratto, è demandato il compito di valutare la opportunità dell’ammissione di apprendisti nei panifici.
Resta in ogni caso stabilito che non vi potrà essere più di un apprendista per ogni singolo panificio.

Art. 3.
La lavorazione dei grissini, fermo restando quanto contenuto nell’accordo relativo in data 7 ottobre 1947, in quanto non contrastante con il Contratto Normativo Nazionale che il presente integra, viene retribuita con L. 40 al chilogrammo.
Eventuali accordi che modifichino la retribuzione nella produzione del pane, saranno percentualmente applicati alla suddetta lavorazione.

Art. 6.
Il datore di lavoro, dopo il periodo di prova del lavoratore, è tenuto a dotarlo di berretto bianco ed asciugamano. Il lavoratore curerà la pulizia degli stessi. La dotazione si intende semestrale.

Art. 7.
Viene istituita la Commissione prevista dal Contratto Normativo Nazionale che, oltre ai compiti affidatele dall’art. 26 del Contratto stesso, sarà pure incaricata di:
[...]
2) Procedere alla qualifica ed eventuale riqualifica degli operai.
3) Provvedere ad eliminare eventuali inconvenienti portati da ritardata apertura dei lavoratori a danno degli operai.
4) Raccogliere tutti gli eventuali reclami circa la interpretazione e la non osservanza del Contratto normativo nazionale, oltreché del presente che lo integra, per infrazioni da ambo le parti adoperandosi di comune accordo per il loro appianamento.