Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 1 luglio 1958
Validità: 01.07.1958
Parti: Associazione Panificatori e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro, Lega Lavoranti Panettieri
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Savona

Sommario:

Art. 1.
Tabella A
Tabella B
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Contratto collettivo integrativo per gli operai panettieri della provincia di Savona, 1 luglio 1958.


In Savona presso la Prefettura [...] si sono riuniti per l’Associazione Panificatori [...], per la Camera Confederale del Lavoro [...], per la Unione Sindacale Provinciale [...], per la Unione Italiana del Lavoro [...], per la Lega Lavoranti Panettieri [...], per la stipulazione del contratto integrativo provinciale.

Art. 1.
A) Premesso che:
1) Le parti sottoscritte intendono dare validità a datare dal 1° luglio 1958, data di decorrenza del presente contratto integrativo provinciale alle norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956;
2) il primo e secondo comma dell’art. 9 del contratto collettivo nazionale recitano:
«Salva la situazione esistente in rapporto a quanto concordati per la classifica dei forni di cui all’art. 6, nei panifici la retribuzioni dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato, in ogni modo in sede provinciale, di comune accordo, potranno essere concordate deroghe a quanto sopra detto».
Ciò premesso, si conviene che le retribuzioni possono essere corrisposte:
1) a quintale di farina più indennità di contingenza;
2) a paga oraria comprensiva della contingenza, più premio di produzione per ogni quintale di farina.
Si decide altresì, che l’applicazione della paga oraria, potrà effettuarsi in quelle aziende ove, al momento dell’applicazione, possa accertarsi che non derivi un danno economico al lavoratore, in relazione alla retribuzione di fatto giornaliera percepita da quel lavoratore; subordinatamente al verificarsi di casi di retribuzioni a paga oraria, le parti assumono l’impegno allo scadere di un anno dalla data della stipulazione del presente accordo di ulteriori consultazioni ed esame della questione.
Nell’anno predetto, corrente dalla data di stipulazione del presente contratto, nelle aziende ove venisse applicato il sistema di retribuzione ad economia, fermo restando il quantitativo di farina lavorata, non si procederà a licenziamenti per ridurre il numero del personale.
[...]

Art. 2.
Il quantitativo minimo e massimo di farina da panificare, qualora sia applicata la forma di retribuzione a quintalato e di attribuirsi giornalmente, in misura uguale a ciascun operaio, è il seguente indipendentemente da tipi di pezzatura prodotti: minimo Kg. 65; massimo Kg. 120.

Art. 3.
Per lavoro straordinario e notturno, si intende quello eseguito dopo il normale orario di lavoro giornaliero disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]

Art. 5.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 19 del contratto nazionale si conviene che, qualora il magazzino sia fuori del caseggiato oppure posto in altro piano dello stesso caseggiato, sarà corrisposto al lavoratore che effettua il trasporto di combustibile e farina, un compenso di L. 30 per ogni q.le di materiale trasportato nei locali del forno.

Art. 6.
In sostituzione degli indumenti di cui all’art. 26 del contratto nazionale, sarà corrisposta una indennità di vestiario ai lavoranti fissi e turnisti. L’indennità è fissata in L. 20 per ogni giornata di presenza e sarà corrisposta allo scadere di ogni periodo di paga.

Art. 8.
Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le norme del contratto nazionale di lavoro del 26 luglio 1956.