Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 24 maggio 1954
Validità: al 31.12.1954
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori e Sindacato Provinciale Panettieri-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1 (Art. 4. CNL).
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3 (Art. 7 CNL). - Composizione delle squadre.
Art. 4 (Art. 10 CNL).
Art. 5. (Art. 14 CNL). - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 6. (Art. 9 CNL). – Categoria operai e retribuzione giornaliera.
Art. 7. - Busta paga.
Art. 8. - Generi di natura.
Art. 9. - Applicabilità del presente contratto.
Art. 10.
Art. 11. - Decorrenza e validità.

Contratto collettivo per gli operai panettieri dipendenti da panifici della provincia di Ascoli Piceno, 24 maggio 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro addì ventiquattro del mese di maggio in Ascoli Piceno presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra il Sindacato Provinciale Panificatori, rappresentato dai Direttori delle Associazioni Commercianti di Ascoli Piceno e Fermo [...], con la partecipazione dei datori di lavoro V.R. e R.L. e il Sindacato Provinciale Panettieri aderente alla Cisl [...], con l’assistenza del Vice Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale di lavoro al contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 aprile 1948, da valere per gli operai panettieri Dipendenti da panifici della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1 (Art. 4. CNL).
L’apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 al 19 anni.
Le assunzioni pertanto debbono essere effettuate secondo quanto stabilito in sede nazionale, provinciale ed a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. - Commissione di qualifica.
La Commissione di qualifica di cui all’art. 4 del CNL sarà composta in forma paritetica tra datori di lavoro e lavoratori; detta Commissione che avrà sede presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e sarà presieduta da un funzionario dell'Ufficio stesso, potrà agire qualunque sia il numero del presenti, purché sia almeno presente alla riunione un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.
Le attribuzioni e gli scopi di questa Commissione sono gli stessi previsti dall’art. 4 del CNL cui la presente integrazione provinciale fa riferimento.

Art. 3 (Art. 7 CNL). - Composizione delle squadre.
Le squadre di lavoro debbono essere organicamente composte come già concordato dall’art. 7 del CNL cui la presente integrazione fa riferimento.

Art. 4 (Art. 10 CNL).
L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere. Le giornate lavorative settimanali sono 6.

Art. 9. - Applicabilità del presente contratto.
Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti da panifici privati.

Art. 10.
Per quanto non previsto dal presente contratto provinciale si fa riferimento a quanto stabilito dall’accordo nazionale di lavoro 28 aprile 1948 e alle vigenti norme di legge.