Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 3 settembre 2013
Esenzione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come modificata dalle direttive 2009/45/CE e 2010/36/UE, relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
G.U. 24 ottobre 2013, n. 250

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 recante norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293 recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 recante regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto l'art. 5 (equivalenze ed esenzioni) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Vista la nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 6°- protocollo n. 06/20/05/47412 del 22 maggio 2012 a mezzo della quale si notifica alla Commissione, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'esenzione, ai sensi degli articoli 9.3 e 9.4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri;
Rilevata la necessità di definire i parametri di sicurezza per determinate tipologie di navi, anche non soggette alle prescrizioni della direttiva 2009/45/CE ma che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di poter accedere alle misure alternative previste dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
a) costruzione: secondo la definizione della Regola V/2.1 SOLAS, come emendata;
b) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi quelli riportati nell'art. 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 per le unità ricadenti nel campo di applicazione dello stesso;
c) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi quelli riportati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unità ricadenti nel campo di applicazione dello stesso;
d) Bridge Navigational Watch System (BNWAS): sistema di allarme attivabile dal ponte di comando.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi passeggeri e ro-ro passeggeri ricadenti nel campo di applicazione:
1. del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45:
di classe B, C e D esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011, ai sensi della Regola V/19.2.2.3 della Convenzione SOLAS 1974, come emendata);
di classe C e D nuove (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente).
2. del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435:
abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);
abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente);
b) alle navi da carico ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435:
abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);
abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente).

Art. 3
Esenzione dall'obbligo della sistemazione del BNWAS

1. Le navi di cui all'art. 2 sono esentate dall'obbligo di installare il sistema di allarme attivabile dal ponte di comando previsto dalla regola 19.2.2.3 del capitolo V (Sicurezza della Navigazione) della SOLAS 74, alle seguenti condizioni:
a) devono essere sempre presenti sul ponte di comando almeno due persone, di cui un ufficiale di coperta, abilitate alla tenuta della guardia in plancia ai sensi della Convenzione STCW 78/95 (Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia) come emendata, se applicabile, oppure in possesso di equivalente abilitazione nazionale;
b) l’unità non deve essere impiegata in tratte di navigazione eccedenti le 3 ore;
c) il servizio giornaliero deve essere tale da garantire, a tutto il personale di guardia, un adeguato riposo notturno. Durante le ore notturne l’unità deve sostare in porto per almeno 8 ore.

Art. 4
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2013

Il Ministro: Lupi