Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 4 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1958
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori e Cisl, Sindacato Provinciale lavoratori Panettieri, Sindacato Provinciale Panettieri
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Chieti

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Delle retribuzioni.
Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 5. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 6. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 7. - Delle funzioni.
Art. 8. - Indennità di liquidazione.
Art. 9. - Indumenti di lavoro.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Chieti, 4 luglio 1957

L’anno millenovecentocinquantasette il giorno 4 del mese di luglio, nei locali dell’Associazione Provinciale dei Commercianti in Chieti al corso Marrucino n. 99, sono presenti i signori: [...] Presidente Sindacato Provinciale Panificatori, [...] Segretario Sindacale Cisl, [...] Segretario Provinciale lavoratori Panettieri, [...] Esecutivo Sindacale Provinciale Panettieri, funge da segretario il Direttore dell’Associazione Provinciale dei Commercianti [...], si stipula il seguente Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (CCNLP) del 26 luglio 1956.

Art. 2.
Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (CCNLP) concordato in Roma il 26 luglio 1950 viene accettato dalle parti e diventa quindi parte integrante del presente che ha lo scopo di fissare le norme che il suddetto demanda a quelli integrativi Provinciali.

Art. 3. - Delle retribuzioni.
(rif. art. 9 CCNLP)
A norma del 2 comma dell’art. 9, tra le parti si stabilisce che il sistema di retribuzione sia quello orario.
[...]
Minimi di produzione: i panettieri lavoranti nei forni a combustione indiretta con piano complessivo di cottura a mq. 5,5 garantiscono una lavorazione minima nelle otto ore di Kg. 120 di farina per ogni componente la squadra di produzione (esclusi gli apprendisti) e compresi datore di lavoro e familiari ininterrottamente partecipanti alla panificazione.
Con le stesse modalità, di cui al comma precedente nei forni superiori a mq. 5,5 sino a mq. 11, il minimo è fissato in Kg. 150 di farina; nei forni oltre mq. 11 Kg. 175 per ogni componente la squadra.

Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
(rif. art. 10-bis del CCNLP)
[...]
Il lavoro notturno (dalle ore 21 alle 4 e per il sabato dalle 23 alle 4) è consentito solo con le autorizzazioni previste dalla legge.
[...]

Art. 7. - Delle funzioni.
(rif. art. 19 del CCNLP)
Qualora i magazzini si trovassero in caseggiati diversi da quello del panificio, agli incaricati del trasporto farina e combustibili vorrà, corrisposto un compenso di L. 20 a quintale per ogni 100 metri di distanza.

Art. 9. - Indumenti di lavoro.
(rif. art. 26 del CCNLP)
Ogni anno, entro luglio, ai lavoranti fissi e turnisti interni, verranno forniti gratuitamente i seguenti indumenti:
due paia di calzoni;
due paia di canottiere di lana;
due grembiuli.
Ai turnisti esterni i detti indumenti verranno forniti nella data suddetta dalle aziende in cui hanno lavorato nell’anno precedente ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate presso ognuna. Ai nuovi dipendenti gli indumenti verranno forniti solo dopo sei mesi di anzianità e rinnovati dopo ogni anno.

Art. 10.
A spiegazione di quanto stabilito al punto 1° dell'art. 29 del CCNLP si precisa che per minimo di ore da retribuire nelle giornate di panificazione anticipate s’intende ore 14, di cui le prime otto ore verranno pagate con paga globale ordinaria e le successive con la maggiorazione di straordinario di cui all’art. 4 del presente integrativo.

Art. 11.
In caso d’impossibilità di stabilire il turno settimanale di riposo per mancanza di disoccupati panettieri, qualificati dalla Commissione Paritetica di cui alla .legge, al dipendente che per tale motivo deve rinunciare alla giornata di riposo verrà corrisposto, per le ore di lavoro effettuate in tale giornata, il relativo compenso maggiorato del 30 % sulla paga globale.