Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 marzo 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1959
Parti: Unione Artigiani di Bergamo e provincia, Associazione degli Artigiani e Unione Sindacale Provinciale, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Artigianato, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione e trattamento retributivo minimo degli operai
Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 10. - Orario settimanale - Pomeriggio del sabato.
Art. 11. - Sospensioni e interruzioni di lavoro - Recuperi.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione Contestazioni e reclami relativi alla retribuzione.
Art. 17. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento nei casi di malattia o infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Disciplina od obblighi disciplinari.
Art. 25. - Regolamento interno.
Art. 26. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 27. - Assenze.
Art. 28. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 29. - Consegna, conservazione delle macchine, degli utensili, del materiale.
Art. 30. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 32. - Trasferte.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 35. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. 'm
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell’azienda.
Art. 39. - Certificati di lavoro.
Art. 40. - Reclami e controversie.
Art. 41. - Norme generali.
Art. 42. - Decorrenza e durata del presente contratto

Contratto collettivo per i dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bergamo, 6 marzo 1958

Il giorno 6 del mese di marzo dell’anno 1958, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bergamo, alla presenza del direttore dello stesso [...], tra l’Unione Artigiani di Bergamo e provincia [...], l'Associazione degli Artigiani [...] e l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], la Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti dalle Imprese artigiane della provincia di Bergamo che:
a) risultino iscritte all’Albo degli Artigiani presso la Camera di commercio;
h) abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Il contratto è comunque applicabile anche alle Imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) i cui titolari non abbiano raggiunto la maggiore età.
Dichiarazione a verbale.
Nel caso previsto dall’art. 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860, il presente contratto potrà essere applicato anche dopo i cinque anni dalla morte del titolare della azienda.
Nel caso inoltre che il titolare, per una ragione qualsiasi sopravvenuta, non possa più partecipare al lavoro manuale nella sua azienda, il presente contratto continuerà a valere nei confronti dei dipendenti della azienda stessa.
Il presente contratto non è applicabile ai dipendenti dalle aziende bottoniere, di barbieri da uomo e misti, parrucchieri per signora e affini, fornai, trebbiatori e motoaratori edili con un numero di dipendenti superiore a sette.
Per l’applicazione del presente contratto le imprese artigiane vengono suddivise in due gruppi.
Al primo gruppo appartengono tutte le imprese di cui alle lettere a) , b) e d) dell’art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Al secondo gruppo appartengono tutte le imprese di cui alla lettera c) del predetto articolo, e cioè le imprese che svolgono attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
Per brevità nel corso del presente Contratto i riferimenti all’uno o all’altro gruppo verranno fatti con la dizione: «imprese del 1° gruppo, imprese del 2° gruppo».

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
[...] Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l’integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dalla azienda, che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.

[...]
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, in relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore potrà temporaneamente essere adibito ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione della retribuzione od una diminuzione sostanziale della di lui posizione.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalle norme di legge vigenti e dagli accordi integrativi del presente contratto.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è, come previsto dalla legge, di 48 ore settimanali, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in sessanta ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro e abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine e degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalle aziende, sarà fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione.
Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 8 sarà considerata prestazione straordinaria. 

Art. 10. - Orario settimanale - Pomeriggio del sabato.
L’orario di lavoro del sabato potrà essere, previo accordo tra le parti, limitato alle ore 13.
Per completare l'orario settimanale potrà farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 11. - Sospensioni e interruzioni di lavoro - Recuperi.
[...]
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste della attività lavorativa convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei trenta giorni, susseguenti alla interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come stabilito dalla legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana, sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 8, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori indicato nel 3° comma dell’articolo stesso.
2) Il considerato lavoro festivo agli effetti della maggiorazione, quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività e ricorrenze di cui all’art. 13.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali e festive sarà, a sua richiesta, esonerato del lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[...]

Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche e a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
È proibito alle aziende di servirsi di dipendenti lavoranti a cottimo i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti, la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un organo tecnico composto da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e presieduto da un funzionario, dell’Ispettorato del Lavoro. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori Organizzazioni.
[...]

Art. 17. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattualmente prevista per l’uomo. Nella lavorazione a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con l’applicazione di un’uguale tariffa.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
1) 12 giorni per i primi 15 anni di anzianità; 14 giorni per gli anni successivi ai 15; se dipendente da imprese dei primo gruppo.
2) 9 giorni per i primi 15 anni di anzianità; 12 giorni per gli anni successivi ai 15; se dipendente da imprese del secondo gruppo.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione alle stesse.
[...]

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento delle operaie in caso di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge in vigore.

Art. 24. - Disciplina od obblighi disciplinari.
L’operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati.
Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite.
La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subalterni.

Art. 25. - Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno non potrà essere in contrasto con le norme del presente Contratto.

Art. 26. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare l’azienda se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nell’azienda in ore fuori del proprio orario di lavoro.
La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità.
Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 29. - Consegna, conservazione delle macchine, degli utensili, del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità mediante tempestiva comunicazione all’azienda.
Di rotture, guasti e deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. [...]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica devono essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che avendone ottenuta l’autorizzazione, l’operaio impieghi nell’interno della fabbrica strumenti di sua proprietà, l’azienda dovrà rilasciargli un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli ed egli lasciasse il suo posto. [...]
Delle macchine utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dalla azienda, assoggettarli a modifiche e a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[...]

Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda che l’operaio sono tenuti alla osservanza delle: norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti, relativi alla tutela dell’igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno del laboratorio, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, potranno essere in diversa misura, a seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.
Tali provvedimenti, che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nella adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nella osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonimento scritto, che avrà più specifico carattere ammonitore, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a tre ore di paga globale di l'atto, oppure, nei casi di maggior gravità o recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[...]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o che lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta l’autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno del laboratorio eseguisca lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o ne determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o irregolare andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[...]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno del laboratorio ove esista tale divieto e sia reso noto con appositi cartelli.
[...]
3) La particolare gravità o recidività delle mancanze potrà, infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell’indennità e. nei casi più gravi, di ambedue le citate indennità. Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non di anzianità, le mancanze di cui in appresso:
[...]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità, o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[...]
e) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe, sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di anzianità si farà luogo:
[...]
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno del laboratorio per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti, o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina dell’azienda;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva dei lavoratori, la prosecuzione del rapporto di lavoro risulti moralmente giustificata, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alla indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 40. - Reclami e controversie.
I reclami e le controversie interessanti uno o più lavoratori saranno risolti nell’ambito aziendale.
Non intervenendo un accordo, la controversia dovrà essere sottoposta all’esame delle rispettive Associazioni Sindacali per l’espletamento del tentativo di amichevole componimento.

Art. 41. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge.