Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 6 marzo 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1959
Parti: Unione Provinciale Artigiani, Associazione Provinciale degli Artigiani e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del lavoro-Cgil, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Artigianato, Apprendisti, Bergamo

Sommario:

Premessa
Parte normativa.

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Gratifica natalizia.
Art. 4. - Ferie.
Art. 5. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
Tabella salariale A Imprese del 1° gruppo ad eccezione dei tipografi, edili con più di sette dipendenti, bottonieri, fornai, trebbiatori e motoaratori
Tabella salariale B Imprese del 2° gruppo ad eccezione dei barbieri da uomo e misti, parrucchieri per signora ed affini
Norma transitoria.

Accordo collettivo per gli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bergamo, 6 marzo 1958

Premesso che l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro che è regolamentato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con la legge 8 luglio 1956, n. 706, nonché del regolamento per l’applicazione delle leggi sull’apprendistato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, le parti convengono quanto segue.

Parte normativa.
Il contratto collettivo provinciale di lavoro stipulato il 6 marzo 1958 trova la sua applicazione anche per gli apprendisti, ad eccezione degli articoli 3, 8, 18 e 19 che vengono sostituiti come segue:

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per l’apprendista non può superare le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali.
Le ore destinate all’insegnamento complementare obbligatorio e gratuito - che non potranno superare le tre ore settimanali per un periodo massimo di sette mesi - sono da considerare a tutti gli effetti ore lavorative da retribuire e da computare nell’orario di lavoro.
Possono essere esonerati dall’obbligo della frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 31 del Regolamento di applicazione della legge sull’apprendistato.

Art. 4. - Ferie.
La durata delle ferie per gli apprendisti che abbiano almeno un anno di ininterrotta anzianità di servizio presso l’impresa è di:
giorni 30 di calendario se di età inferiore ai 16 anni;
giorni 20 di calendario se di età superiore ai 16 anni.
[...]
La rinuncia al godimento reale delle ferie non è ammessa.
[...]
Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l’apprendista non può - di massima - fruire delle ferie annuali retribuite.

Art. 5. - Durata dell’apprendistato e retribuzione.
La durata dell’apprendistato e la retribuzione degli apprendisti, tanto per le lavorazioni non in serie che in serie, sono determinate dalle tabelle A) e B) che riguardano rispettivamente le imprese del primo e le imprese del secondo gruppo.
[...]
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse qualifiche.
[...]
Date le particolari condizioni in cui si svolge il lavoro nelle aziende artigiane le parti, fissando la durata dell’apprendistato, intendono che essa valga anche ai sensi ed agli effetti dell’art. 23 del Regolamento di applicazione della legge vigente sull’apprendistato, quale determinazione del periodo di tempo durante il quale l’apprendista può essere adibito a lavorazioni in serie.
Gli apprendisti che sono in possesso dei particolari titoli di studio di cui all’art. 31 del Regolamento di applicazione della legge sull’apprendistato, e sempre inerenti al settore professionale corrispondente a quello prescelto per l’acquisizione della qualifica avranno diritto ad una riduzione del periodo di apprendistato.
La riduzione si concreta con la maggiorazione di un anno della età effettiva dell’apprendista agli effetti dell’applicazione della tabella salariale.

Bergamo, lì 6 marzo 1958

Unione Provinciale Artigiani, Associazione Provinciale degli Artigiani e Unione Sindacale Provinciale - Cisl, Camera Confederale del lavoro - Cgil, Camera Sindacale Provinciale - Uil

Tabella salariale A Imprese del 1° gruppo ad eccezione dei tipografi, edili con più di sette dipendenti, bottonieri, fornai, trebbiatori e motoaratori
Età assunzione e Durata del periodo di apprendistato
Apprendisti:
14 anni 5 anni
15 anni 4 anni e ½
16 anni 4 anni
17 anni 3 anni e ½
18 anni 3 anni
19 anni 2 anni e ½
Apprendiste:
14 anni 3 anni
15 anni 3 anni
16 anni 2 anni e ½
17 anni 2 anni e ½
18 anni 2 anni
19 anni 2 anni

Tabella salariale B Imprese del 2° gruppo ad eccezione dei barbieri da uomo e misti, parrucchieri per signora ed affini
Età assunzione e Durata del periodo di apprendistato
Apprendisti:
14 anni 5 anni
15 anni 5 anni
16 anni 4 anni e ½
17 anni 4 anni e ½
18 anni 4 anni
19 anni 4 anni
Apprendiste:
14 anni 4 anni
15 anni 4 anni
16 anni 3 anni e ½
17 anni 3 anni e ½
18 anni 3 anni
19 anni 3 anni
[...]

Norma transitoria.
L’eventuale maggiore durata del periodo di apprendistato prevista da accordi individuali in atto dovrà essere adeguata alla durata fissata dal presente accordo a datare dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.