Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 29 gennaio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1957
Parti: Unione Friulana Cooperative Mutue Destra Tagliamento e Sindacato Destra Tagliamento degli impiegati delle Latterie-Cisl
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Segretari, Zona destra Tagliamento

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 5. - Riposo settimanale, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Permessi e congedo matrimoniale.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Indennità maneggio denaro.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Trasferte.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Trattamento di malattia.
Art. 15. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 16. - Doveri del segretario.
Art. 17. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 19. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 20. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 21. - Indennità in caso di morte.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Art. 25. - Certificati di lavoro - Restituzione documenti.
Art. 26. - Reclami e controversie.
Art. 27. - Norme generali.
Art. 28. - Minimi di stipendio.
Art. 29. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i segretari dipendenti dalle società esercenti l’attività lattiero-casearia nella zona destra Tagliamento, 29 gennaio 1957

L'anno 1957 addì 29 del mese di gennaio, presso la sede della Unione Cooperative e Mutue Destra Tagliamento – Pordenone, tra l'Unione Friulana Cooperative Mutue Destra Tagliamento [...] e il Sindacato Destra Tagliamento degli impiegati delle Latterie aderenti alla Cisl [...], assistito dalla Unione Sindacale Zonale (Cisl) di Pordenone [...], si è stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per segretari delle Società esercenti l’attività lattiero-casearia della Destra Tagliamento.
Il contratto composto da n. 29 articoli verrà allegato al presente verbale e copia dello stesso sarà rilasciata alle parti contraenti ed una dovrà essere depositata all’Ufficio del Lavoro e della M.O.
Il contratto in parola sostituisce eventuali altri precedenti accordi esistenti nella zona di giurisdizione della Unione, sia agli effetti normativi che della retribuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 24.
Esso entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 1957 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Contratto sarà applicabile ai segretari delle Latterie sociali ed annesse gestioni sempreché essi risultino associati al Sindacato segretari aderente alla Cisl e dipendenti dalle Latterie associate all’Unione Friulana Cooperative e Mutue Destra Tagliamento - Pordenone, o alla Confederazione Cooperativa Italiana.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere e 48 settimanali, con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 4. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
É considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 3 del presente contratto.
É considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dal successivo art. 5.
É considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle sei.
Nessun segretario potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.
Il lavoro straordinario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Latteria.
[...]

Art. 5. - Riposo settimanale, festività nazionali e infrasettimanali.
Il riposo settimanale dovrà possibilmente coincidere con la domenica.
[...]

Art. 6. - Ferie.
Il segretario, ha diritto, dopo ogni anno di servizio, a un periodo di riposo, con decorrenza delle retribuzioni pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio dal 5° al 13° anno;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio dal 14° al 20° anno;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio superiore ai 20 anni.
[...]

Art. 13. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, la latteria corrisponderà all’impiegata l’intera retribuzione durante i primi tra i mesi di assenza e metà retribuzione per i successivi tre mesi, fatta, deduzione di quanto essa percepisce per atti previdenziali compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 16. - Doveri del segretario.
Il Segretario deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dal superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchine a lui. affidati.

Art. 17. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del segretario potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
I provvedimenti di cui alla lettera e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non contemplati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 22. - Previdenza.
Agli effetti della previdenza, la latteria si atterrà alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 26. - Reclami e controversie.
Qualora nella interpretazione o nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 27. - Norme generali.
Il presente contratto annulla ogni precedente regolamento stipulato espressamente per i segretari di latteria.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge, gli accordi interconfederali ed il CCNL per gli impiegati dipendenti dall’industria lattiero-casearia, stipulato l’8 luglio 1952.