Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 novembre 1957
Validità: 01.12.1957 - 31.12.1960
Parti: Sezione Idrotermale dell’Unione Industriali e Unione Sindacale Provinciale-Cisl Caserta
Settori: Servizi, Industria idrotermale, Caserta

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e periodo di prova.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Assenze.
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Recuperi.
Art. 7. - Giorni festivi e festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8. - Categorie.
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 10. - Retribuzioni minime conglobate.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Malattia ed infortunio.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di licenziamento.
Art. 18. - Dimissioni.
Art. 19. - Regolamento di fabbrica.
Art. 20. - Disciplina aziendale.
Art. 21. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 22. - Reclami e controversie.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Indennità speciale.
Art. 25. - Norme generali.
Art. 26. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’industria idrotermale (terme ed imbottigliamento) nella provincia di Caserta, 28 novembre 1957

Addì 28 novembre 1957 in Caserta, presso la Sede dell’Unione industriali; tra la Sezione Idrotermale dell’Unione Industriali della provincia di Caserta [...] e l’Unione Sindacale Provinciale - Cisl di Caserta [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’industria Idrotermale (Terme e Imbottigliamento) nella provincia di Caserta.

Art. 2. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda prima della assunzione in servizio. L’Azienda potrà, anche successivamente all’assunzione, sottoporre a visita medica l’operaio in qualsiasi momento.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge.

Art. 6. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di una ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
La durata dell’apprendistato è fissata in anni tre.

Art. 11. - Ferie.
Al lavoratore spetta, ogni anno un periodo di ferie pagate con la retribuzione globale nella misura di:
giorni 8 fino a 5 anni di anzianità;
giorni 10 con anzianità da 5 a 10 anni;
giorni 12 con anzianità superiore a 10 anni.
[...]

Art. 19. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata oltre che dal presente contratto, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica) da affiggere in luogo ben visibile a tutti gli operai.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 20. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporto di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda dovrà curare di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire e a rivolgersi in caso di necessità.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento per motivi disciplinari.
Normalmente l’ammonizione verbale e quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando tuttavia le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro seguendo le istruzioni ricevuta oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali dove è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nella stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tale caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso: con o senza vie di fatta sempre che il litigio non assuma il carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempre che si tratti di lavorazioni o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni contenute nel presente contratto o nel regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidività della infrazione.
[...]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi e in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 22. - Reclami e controversie.
Le controversie dipendenti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente contratto saranno improponibili dinnanzi all’autorità giudiziaria se non ne sarà stato prima tentato il componimento dalla Commissione interna o dal Delegato d’impresa di cui all’accordo interconfederale 8 maggio 1953 o, in assenza di questi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 25. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme degli accordi interconfederali, in mancanza di questi valgono le norme di legge.