Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 1 maggio 1960
Validità: 01.10.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano e Camera Confederale del Lavoro di Bolzano-Cgil, Fillea, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Filca, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Bolzano

Sommario:

Art. 1. - Incasellamento merceologico.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli mitrai dipendenti dalle aziende del legno della provincia di Bolzano, 1 maggio 1960

Addì 4 maggio 1960, in Bolzano, presso la sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano [...], con la partecipazione di una delegazione di industriali del legno [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano Cgil [...], la Fillea [...], la Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], la Filca [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil [...], con l'intervento di una delegazione di lavoratori aderenti alle predette Organizzazioni provinciali; è stato stipulato il presente accordo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie del legno e del sughero 19 giugno 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Bolzano per gli operai dipendenti dalle aziende del legno esercenti le attività produttive comprese nella sfera di applicazione del predetto contratto nazionale.

Art. 1. - Incasellamento merceologico.
Tenuto conto che ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto le sottoelencate lavorazioni sono incasellate rispettivamente:
nel Gruppo merceologico A): mobili, infissi ed avvolgibili, tappezzieri, bigliardi e pianoforti, carpenteria navale, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi, pipe, tranciati e compensati, aste dorate;
nel Gruppo merceologico B): sediame curvato comune e di serie, lavorazione del sughero, articoli da disegno; segherie (produzione di tavolame), squadrati e truccioli, articoli sanitari e ¡genici, ghiacciaie in serie, lavorazione del giunco, pavimenti in legno (esclusa la posa in opera), forme per calzature, tacchi e cambrioni;
nel Gruppo merceologico C): cestai e rivestimenti damigiane, fiaschi, zoccolarne e fondi per calzature, imballaggi comuni, scope.
Le sottoindicate attività industriali rappresentate nella Provincia di Bolzano restano incasellate come segue:
nel Gruppo merceologico A): mobili, infissi e avvolgibili, pianoforti, pannelli di legno sfibrato e ricostituito (masonite), agglomerati di legno con leganti vari per uso edilizio o altro (pannelli Cellsa);
nel Gruppo merceologico B): segherie, pavimenti in legno (esclusa la posa in opera), farine di legno;
nel Gruppo merceologico C): imballaggi.

Art. 3. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
In relazione all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 sono considerati lavori di particolare disagio, ivi o pericolosi, i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)). Lavori su scale aeree tipo Porta;
2) lavori di accatastamento di segati ad altezza superiore ai 5 metri da terra;
3) lavori di verniciatura alla nitrocellulosa;
4) lavori in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei mesi estivi ai 50 gradi;
5) lavori con sostanze nocive (cromatura, fabbricazione resina con impiego di formaldeide).
Ai lavoratori comandati a svolgere i lavori sopra elencati viene riconosciuta la maggiorazione di retribuzione dell’8 % del minimo tabellare.
Detta maggiorazione viene corrisposta per il tempo effettivo di prestazione nelle particolari condizioni sopra indicate, restando intesa che in nessun caso essa possa assumere carattere di indennità ad personam.
[...]
Qualora per sopravvenuto miglioramento dell’impianto o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la maggiorazione è stata convenuta, la maggiorazione stessa è soppressa.
Dichiarazione a verbale.
Le parti per quanto riguarda lo Stabilimento della Feltrinelli Masonite spa, si danno reciprocamente atto che le lavorazioni nella esecuzione delle quali ricorrono le condizioni sopra precisate sono esclusivamente le seguenti:
а) cannoni: nella proporzione di ore 5 su 8 di produzione per tutti gli addetti;
b) pressa: nella proporzione di ore 4 su 8 di produzione per i capi pressa e gli aiutanti capi pressa;
c) laboratorio chimico: limitatamente alla produzione di resine fenoliche ed alle eventuali prove a spruzzo;
d) cromatura: per la effettiva durata del processo elettrochimico di cromatura.
Le indennità o premi di caloria, aziendalmente sin qui corrisposte, sono abolite per tutti gli operai che usufruiscono delle maggiorazioni di cui al presente articolo.
Nella spa Fabbriche riunite Schulze e Pollmann:
a) verniciatura a spruzzo dei mobili nella proporzione di 4 ore su 8;
b) spruzzatura telai nella proporzione di 2 ore su 8;
c) impiallacciatura nella proporzione di 3 ore su 8;
d) lucidatura nella proporzione di 2 ore su 8.