CONVENZIONE
TRA


1. FONDAZIONE EDMUND MACH - CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
2. INAIL - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
3. A.P.S.S.- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
4. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA

LA FONDAZIONE EDMUND MACH - CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (da qui innanzi FEM - CTT) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data 27 aprile 2011, rep. 35.966, atto 12.727, dal Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, dott. Michele Pontalti, nato a Trento il *** e domiciliato per la carica in San Michele all’Adige presso la sede,

e

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede legale a Roma, Via IV Novembre 144 (C.F.01165400589, partita IVA 00968951004), in seguito indicato come INAIL, rappresentato dal Direttore Provinciale di Trento dott.ssa Stefania Marconi, domiciliata per la carica presso la Direzione Provinciale di Trento, in Via Gazzoletti 1, 38100 Trento,
e
L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO, con sede legale a Trento, Via Degasperi, 79 (C.F. e IVA 01429410226) rappresentata dal Direttore Generale dott. Luciano Fior, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Prevenzione - U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro in seguito indicato come UOPSAL,

e

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA (di seguito denominato DiSAA-UNIMI) dell'università degli Studi di Milano, con sede legale e domicilio fiscale a Milano, v. Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158, p.IVA n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il DiSAA-UNEVH, con sede a Milano, in via Celoria, 2

PREMESSO CHE


• FEM-CTT nell’ambito della propria attività istituzionale svolge azioni a supporto dello sviluppo economico dell’agricoltura trentina, attraverso sperimentazione, consulenza tecnica e fornitura di servizi;
• FEM-CTT, nei confronti delle imprese agricole della Provincia Autonoma di Trento, svolge azione di informazione e formazione nel campo delle certificazioni di prodotto e della sicurezza del lavoro in agricoltura, attraverso lo svolgimento di corsi e l’effettuazione di visite aziendali;
• FEM-CTT ha intrapreso una azione di formazione dei datori di lavoro e degli RSPP al fine di renderli consapevoli delle rispettive responsabilità in tema di sicurezza del lavoro e dell’individuazione, attraverso un’analisi mirata, dei rischi presenti in azienda e delle modalità di prevenzione degli stessi;
• il D.Lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• l’INAIL, già da diversi anni a seguito dell’attuazione del citato decreto n. 38/2000 e soprattutto in attuazione degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tra i suoi obiettivi strategici ha lo sviluppo della prevenzione sui luoghi di lavoro, ossia è chiamato a svolgere compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese;
• l'INAIL intende partecipare in prima linea al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza e rafforzando la collaborazione con il mondo delle imprese con iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio di riferimento mirate alla consulenza e formazione degli operatori dei diversi settori;
• la missione dell’UOPSAL è quella di perseguire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso l’autoresponsabilizzazione di datori di lavoro, lavoratori e cittadini e la diffusione della cultura della sicurezza nel lavoro;
• l’UOPSAL nell’ambito delle proprie funzioni di prevenzione previste dal D.Lgs 81/08 ha interesse a promuovere la ricerca di soluzioni ai problemi generali e specifici inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro ed in particolare quelli inerenti alle vibrazioni trasmesse all’uomo nell' utilizzo di macchinari impiegati nello svolgimento delle attività lavorative;
• l’UOPSAL ha interesse alla individuazione e alla diffusione di indirizzi applicativi delle normative di sicurezza che migliorino i livelli di tutela di salute dei lavoratori;
• l’Università degli Studi di Milano, anche tramite il DiSAA-UNIMI, ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
• l’Università degli Studi di Milano, anche per il tramite del DiSAA-UNIMI, per la realizzazione dei propri obiettivi sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati ogniqualvolta ce ne sia l’opportunità;
• tra le sue attività il DiSAA-UNIMI svolge da tempo anche monitoraggio e ricerca in materia di sicurezza e igiene del lavoro degli occupati in agricoltura, contribuendo istituzionalmente con suoi rappresentanti nell’ambito di specifici Gruppi di Lavoro Nazionali INAIL e in collaborazione con diverse ASL, anche a livello Regionale, alla stesura di Linee Guida e documenti quadro finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere degli operatori impegnati con il macchinario agricolo;

CONSIDERATO


• che sussiste la convergenza di interessi a porre in essere concrete azioni per la realizzazione dell'obiettivo primario della attività di studio e ricerca nel campo della sicurezza ed igiene sul lavoro, anche al fine di diffondere, promuovere e migliorare le buone prassi di prevenzione attraverso efficaci e coerenti ausili tecnici;
• quanto riportato al Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare sulle modalità di rilievo e misura delle vibrazioni e del rumore trasmessi da vari strumenti e/o macchine e delle modalità di valutazione dei rischi professionali, nonché dell'importanza e del ruolo assunti dalle banche-dati contenenti dette misure nelle fasi di accertamento e valutazione dei rischi;
• della necessità di implementare la banca dati INAIL (ex ISPESL) di misure e dati relativi alle attrezzature e le macchine utilizzate nel settore agricolo;
• della opportunità di permettere le valutazioni del rischio nell’ambito delle piccole e medie imprese agricole della Provincia Autonoma di Trento sulla base di dati tecnici più corretti ed adeguati a rappresentare la realtà operativa e la specificità colturale e tecnologica propria, dell’agricoltura Trentina;

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

Le premesse, sopra riportate, formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

FEM-CTT, INAIL, UOPSAL e DiSAA-UNIMI collaborano alla organizzazione e realizzazione di un complesso programma di attività di studio delle vibrazioni trasmesse al “sistema mano-braccio” ed al "corpo intero" e del rumore nei confronti dei lavoratori impegnati nel settore agricolo a rischio specifico nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento.
Pertanto i contraenti si impegnano ad attuare tra loro una forma qualificata ed organizzata di collaborazione per quanto concerne gli aspetti organizzativi, tecnici, metrologici e scientifici, per lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio in diversi contesti lavorativi nel settore agricolo, il cui obiettivo principale è la realizzazione di una "banca dati" di misure di vibrazioni trasmesse da macchine ed attrezzature di lavoro particolarmente diffuse o peculiari delle attività lavorative nel comparto agricolo in Provincia Autonoma di Trento. Banca dati da utilizzarsi anche per la valutazione del rischio professionale in ambienti lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; nell’occasione si procederà anche alla misurazione del rumore prodotto da varie attrezzature e/o macchine, nonché alla valutazione dei rischi professionali.

Art. 3

Il programma di lavoro dovrà nel concreto prevedere:
1- una preliminare fase di informazione e formazione degli operatori di FEM-CTT riguardo:
■ i rischi professionali da vibrazioni e da rumore;
■ l’utilizzo della specifica strumentazione per il rilevamento delle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo umano;
■ la misurazione del rumore da attrezzature e macchine di lavoro;
■ l’organizzazione di monitoraggi sul campo;
2- l’ organizzazione, la programmazione e la realizzazione di una specifica campagna di misure strumentali, volte a rilevare l’esposizione a rischi professionali dei lavoratori del settore agricolo provinciale ai rischi da vibrazioni meccaniche e da rumore;
3- una fase conclusiva di raccolta, registrazione e catalogazione in una banca-dati su supporto informatico per quanto attiene le vibrazioni al sistema “mano-braccio” ed al “corpo intero” delle rilevazioni effettuate ;
4- una fase conclusiva di raccolta, registrazione e catalogazione su supporto informatico, per quanto attiene il rumore, delle rilevazioni effettuate.

Art. 4

FEM-CTT si impegna a:
1. utilizzare la strumentazione idonea alle misurazioni delle vibrazioni e del rumore attraverso i propri operatori, nel corso delle già previste visite aziendali di consulenza, per realizzare una campagna di misure strumentali volte a rilevare le vibrazioni trasmesse ai lavoratori impegnati in specifiche attività agricole tipiche e frequenti del territorio della Provincia Autonoma di Trento;
2. coordinare, con il supporto del personale INAIL, UOPSAL e DiSAA-UNIMI incaricato, l’insieme delle attività in programma;
3. registrare accuratamente tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della Banca Dati;
4. trasmettere i dati agli altri soggetti della presente convenzione.
FEM-CTT si riserva di utilizzare i dati raccolti anche a beneficio delle aziende che abbiano
partecipato al progetto, rendendosi disponibili all’effettuazione delle rilevazioni, e delle
Organizzazioni di Produttori con le quali FEM-CTT abbia concordato le visite aziendali, oltre
che ai fini didattici.

Art. 5

L’INAIL si impegna a:
1. fornire, tramite propri professionisti, un supporto di consulenza alle fasi formative, organizzative e attuative del programma di lavoro;
2. mettere a disposizione la propria strumentazione per favorire la realizzazione del programma di misure (strumenti in comodato d’uso gratuito);
3. partecipare, utilizzando i dati istituzionali a disposizione (infortuni, malattie professionali, ecc.), alla definizione dell'elenco degli ambienti e delle situazioni lavorative nei quali effettuare le misure.
L'INAIL inoltre si riserva la facoltà di utilizzare la banca-dati realizzata e di riprodurla in supporti informatici. Le parti garantiscono all’INAIL l’uso a scopi didattici e/o scientifici nonché la possibilità di diffondere detti supporti informatici nelle proprie iniziative sia locali che nazionali nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INAIL.

Art. 6

L’UOPSAL si impegna a:
1. fornire per tramite del suo personale un supporto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di applicazione delle normative specifiche ;
2. garantire il collegamento con enti e soggetti interessati della Provincia di Trento e assicurare, attraverso i propri referenti provinciali, il collegamento al Gruppo Tecnico di Coordinamento Interregionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - sottogruppo “salute e sicurezza in agricoltura e silvicoltura”;
3. diffondere i risultati conseguiti e promuoverne l’utilizzo presso i soggetti interessati nel territorio di competenza.

Art. 7

Il DiSAA-UNIMI si impegna a:
1. mettere a disposizione proprio personale e parte delle proprie attrezzature e strumentazioni in dotazione per contribuire alla formazione specifica degli operatori di FEM-CTT e per favorire la realizzazione del programma di misure.
2. per favorire la massima divulgazione dell’attività scientifica scaturita dalla presente convenzione, il DiSAA-UNIMI inoltre si riserva la facoltà di elaborare i dati immagazzinati nella banca-dati realizzata per la stesura di relazioni, rapporti e articoli su riviste scientifiche specializzate nel settore e di comunicazioni a convegni e congressi. Allo scopo, viene garantito all’INAIL P uso dei suddetti dati a scopi esclusivamente scientifici e didattici, garantendo la possibilità di diffondere le informazioni elaborate nelle proprie iniziative sia locali che nazionali nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INAIL.

Art. 8

Per la gestione dei rapporti intercorrenti tra le parti, in attuazione della presente convenzione, viene istituito un "Tavolo tecnico", composto da un rappresentante per ogni contraente.
Per FEM-CTT viene individuato il p.a. Fabrizio Benvenuti, responsabile dell’Unità consulenza qualità, sicurezza e certificazioni.
Per PINAIL viene individuata la dottssa Chiara Buffa.
Per PUOPSAL viene individuato l’ing. Pieralberto Trentini.
Per il DiSAA-UNIMI viene individuato il prof. Domenico Pessina.
I componenti del "Tavolo tecnico" rimangono in carica per tutta la durata della convenzione, salvo rinuncia scritta al l'incarico o revoca da parte dell'Ente di appartenenza.
Al "Tavolo tecnico" potranno partecipare, inoltre, i soggetti che le parti, all'occorrenza, riterranno necessari.
Al "Tavolo tecnico” sono assegnati i seguenti compiti:
- gestire la collaborazione tra le parti per la organizzazione, la programmazione e la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione;
- vigilare sullo stato di attuazione del programma dei lavori e della coerenza di costi e spese, sostenuti e/o sostenendi, con gli scopi prevenzionali e pubblicistici della presente convenzione;
- proporre agli organi delle parti contraenti le opportune ed eventuali modifiche e/o integrazioni della presente convenzione;
- redigere con cadenza trimestrale una relazione sul andamento dell’attività da inoltrare ai firmatari della convenzione.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione ed avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato, due mesi prima della naturale scadenza, dagli organi competenti delle parti.

Art. 10

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti.

Art. 11

Le parti contraenti sono tutte ugualmente proprietarie dei dati e, nell’ambito delle proprie competenze, si riservano in autonomia o congiuntamente di:
■ immagazzinare nelle proprie banche-dati i risultati conseguiti, elaborarli e riprodurli anche su supporto informatico a scopi didattici, scientifici e divulgativi per relazioni, rapporti e articoli su riviste scientifiche specializzate nel settore, nelle comunicazioni a convegni e congressi;
■ utilizzarli, elaborarli e diffonderli per le proprie finalità istituzionali, in occasione di iniziative locali e nazionali.
■ promuoverne l’applicazione a beneficio delle aziende che hanno partecipato al progetto e di tutti i soggetti interessati nel territorio di competenza.

Art. 12

Per qualsiasi azione divulgativa inerente le attività previste nella convenzione medesima, le parti si impegnano a menzionarsi reciprocamente quali partner/collaboratori.

Art. 13

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di tutte le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di tutti i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 14

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti vengono reciprocamente informate che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti a questa connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti danno contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 15

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento.

Art. 16

L’imposta di bollo è a carico di ciascun contraente per la rispettiva copia originale della presente convenzione. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Redatto in quattro originali. Letto, confermato e sottoscritto.

4 Ottobre 2013


Fonte: inail.it