Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 29 novembre 1957
Validità: 29.11.1957 - 28.11.1958
Parti: Gruppo Provinciale Panificatori di Reggio Emilia e Federazione Provinciale Cooperative e Sindacato Provinciale Panettieri-Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione di Reggio Emilia, Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia-Cisl, Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Tariffe di lavorazione.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Punteggio.
Art. 5. - Minimi e massimi di lavorazione.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Retribuzioni turnisti.
Art. 8. - Maggiorazione per festività.
Art. 9. - Trattamento di malattia.
Art. 10. - Trasporto farina e combustibile.
Art. 11. - Cotture per conto terzi.
Art. 12.
Art. 13. - Indumenti di lavoro.
Art. 14. - Commissione di qualifica.
Art. 15.
Art. 16.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia, 29 novembre 1957

L’anno 1957 il giorno 29 del mese di novembre in Reggio Emilia, tra il Gruppo Provinciale Panificatori di Reggio Emilia [...] e il Sindacato Provinciale Panettieri, aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione di Reggio Emilia [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della Uil [...]
L’anno 1957 il giorno 29 del mese di novembre in Reggio Emilia, tra il Gruppo Provinciale Panificatori aderente all’Associazione Provinciale Piccoli Commercianti [...], la Federazione Provinciale Cooperative [...] e il Sindacato Provinciale Panettieri, aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione Cgil - di Reggio Emilia [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della Uil [...], si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per le aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro per operai panettieri stipulato in Roma in data 26 luglio 1956.

Art. 1.
Il presente contratto integrativo si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici operanti nell’ambito della provinciali di Reggio Emilia.

Art. 5. - Minimi e massimi di lavorazione.
I quantitativi minimi e massimi di lavorazione da attribuirsi giornalmente per ogni operaio vengono determinati rispettivamente nella misura di kg. 80 (ottanta) e kg. 100 (cento) di farina.

Art. 6. - Apprendisti.
Il rapporto di lavoro degli apprendisti, per quanto non previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro citato in premessa è dal presente integrativo, è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le parti convengono che l’assunzione degli apprendisti nei panifici possa avvenire nella proporzione di un apprendista per ogni quantitativo di kg. 225 (duecentoventicinque) di farina panificata in ogni singolo panificio.

Art. 10. - Trasporto farina e combustibile.
Ai sensi dell’art. 19 del contratto nazionale di lavoro citato in premessa, il compenso per il trasporto di farina, legna e carbone dal magazzino al laboratorio del panificio, qualora il magazzino si trovi in altro caseggiato, viene stabilito nella misura di L. 15 per quintale se il magazzino è posto ad una distanza dal laboratorio dai venti alle quaranta metri e di L. 25 per distanze superiori ai quaranta metri.

Art. 13. - Indumenti di lavoro.
Fermo restando il diritto del lavoratore agli indumenti di lavoro di cui all'art. 26 del contratto nazionale di lavoro citato in premessa, si conviene che detti indumenti, da fornire agli operai fissi, saranno rinnovati ogni anno gratuitamente secondo accordi diretti fra datore e prestatore d’opera.

Art. 14. - Commissione di qualifica.
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica di qualifica, composta da otto elementi, la quale avrà il compito di prendere in esame i casi controversi che le venissero sottoposti per la determinazione della esatta qualifica da attribuirsi ad operai panettieri.