Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 11 giugno 1956
Validità: 01.06.1956 - 30.06.1958
Parti: Sezione Industria Marmi e Pietre-Associazione Industriali di Siena e Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive-Camera del Lavoro di Siena, Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive-Unione Sindacale Provinciale di Siena, Unione Italiana del Lavoro-Camera Provinciale di Siena
Settori: Edilizia, Lapidei, Siena

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli operai.
Art. 2. - Istruzione professionale.
Art. 3. - Giorni festivi.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Condizioni di miglior favore.
Art. 6. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Siena, 11 giugno 1956

Il giorno 11 giugno 1956 presso la sede dell’Associazione Industriali di Siena, tra la Sezione Industria Marmi e Pietre [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive [...], assistiti da [...] Camera del Lavoro di Siena, la Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive [...], assistiti da [...] Unione Sindacale Provinciale di Siena, la Unione Italiana del Lavoro [...], rappresentata da [...] Camera Provinciale di Siena, è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale 23 aprile 1954 prorogato con accordo 11 agosto 1955.

Art. 2. - Istruzione professionale.
Con riferimento all’art. 6 del Contratto Nazionale di Lavoro le parti sono concordi di esaminare il problema dell’istruzione professionale entro due mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 4. - Lavori speciali.
Al sensi dell’art. 20 del Contratto nazionale di Lavoro nei casi di lavori speciali che presentino un particolare disagio rispetto alle normali mansioni espletate dai singoli operai interessati (come ad esempio su scale aeree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, bilance o zattere) sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % da computarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Per i lavori eseguiti in soggezione di acqua (piedi nell’acqua o stillicidio continuo) agli operai sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % da computarsi sulla retribuzione globale di fatto.