Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 9 luglio 1954
Parti: Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, Federazione Nazionali Lavoratori Imposte di Consumo, Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo, Ingic
Settori: Credito Assicurazioni, Appaltatori imposte di consumo e tasse

Sommario:

Premessa
Art. 11.
Art. 14.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 40.
Art. 43.
Art. 49.
Art. 55.
Minimi tabellari

Accordo collettivo recante modifiche al testo unico approvato con l’accordo 30 ottobre 1953 per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni per il suddetto servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 gennaio 1947, n. 135, 9 luglio 1954

L’anno 1954 il giorno 9 luglio alle ore 17 nei locali dell’Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo si sono riuniti i signori: per l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo [...], per la Federazione Nazionali Lavoratori Imposte di Consumo [...], per il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo [...], per l’Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo (Ingic) [...], il quale dichiara di aderire con riserva di ratifica a norma di legge, da parte del Comitato Esecutivo dell’istituto, i quali
Visto le modifiche apportate al contratto di lavoro con l’accordo 30 ottobre 1953, riconosciuto obbligatorio nei confronti degli appartenenti alle Associazioni Sindacali stipulanti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 24 novembre 1953, numero 26104-3-B;
Visto l’art. 55 del detto accordo che subordina la applicazione delle disposizioni di detto contratto interessanti l’Inps e l’Ina all’approvazione dello Speciale Comitato;
Visto che lo Speciale Comitato del Fondo ha provveduto all’esame dettagliato dell’accordo succitato, esprimendo l’opportunità di modifiche degli artt. 11, 14, 36, 37, 38, 40, 43, 49 e 55;
Ritenuto che tali modifiche suggerite dal Comitato predetto lasciano, in concreto, pressoché inalterato quanto fu voluto, nell’accordo 30 ottobre 1953 dalle parti stipulanti, e che, peraltro, è indispensabile provvedervi al fine di rendere applicabile nei confronti dell'Ina e dell’Inps quanto concordato dalle Associazioni Sindacali hanno approvato il seguente nuovo testo degli articoli più sopra ricordati in sostituzione a tutti gli effetti di quello risultante dall’accordo 30 ottobre 1953:

Art. 14.
I provvedimenti disciplinari sono:
а) il rimprovero inflitto verbalmente;
b) il biasimo inflitto per iscritto dal datore (li lavoro o da chi lo rappresenta;
c) la multa fino ad un massimo di tre giornate di retribuzione. Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti del personale di cui ai numeri 5 e 6 del ruolo delle Amministrazioni Centrali e 9, 10, 11, 12 del ruolo delle Aziende Locali;
d) la decurtazione di 1/5 della retribuzione e per un periodo non superiore a 15 giorni, fermo restando il versamento dei contributi previdenziali sull’intera retribuzione.
Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti delle categoria non comprese nella lett. a);
e) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 20 giorni.
(Dato il carattere di penalità della mancata corresponsione della retribuzione, anche durante il periodo di sospensione sono dovuti i contributi previdenziali);
f) la retrocessione dal grado, con la corrispondente riduzione di retribuzione, in luogo del licenziamento, quando l’interessato vi dia consenso per iscritto;
g) il licenziamento in tronco per una mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
La loro applicazione, in conformità delle norme di cui all’articolo successivo, avviene indipendentemente dall’ordine di elencazione ed unicamente in rapporto all’entità della mancanza commessa od alla eventuale recidiva.

Art. 36.
[...]
Per gravidanza e puerperio, su richiesta della gestante, deve essere consentita un’assenza dal lavoro non superiore a 3 mesi di cui uno precedente e due successivi al parto, con intera retribuzione.
Ove in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o puerperio, dovesse essere superato il limite stabilito nel suddetto comma, la lavoratrice avrà diritto al trattamento di malattia previsto alle lettere a) e b) del presente articolo calcolandosi la data dall’inizio dell’assenza dalla scadenza del congedo di cui al precedente comma.
[...]

Art. 38.
Per il personale colpito da infortunio in servizio o per causa dì servizio, il periodo di retribuzione intera dura fino a guarigione clinica e, in ogni caso, non oltre sette mesi.